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La Cassazione ha assolto le giornaliste De Gregorio e Fusani. L’auspicio di una diffusa applicazione della sentenza

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Con la sentenza n. 15587 del 2017 la Corte di Cassazione penale ha assolto l’ex Direttore dell’Unità Concita de Gregorio e la giornalista dello stesso quotidiano Claudia Fusani dall’accusa di diffamazione “perché il fatto non costituisce reato”, annullando la precedente condanna inflitta dalla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania. Il caso riguardava la pubblicazione, da parte della giornalista Claudia Fusani, di un articolo sul quotidiano L’Unità, nel quale, dando notizia dell’esecuzione di una misura coercitiva nei confronti della sig.ra Maria Mangano per fatti inerenti l’abuso di extracomunitari nei lavori di bassa manovalanza – configuranti reato di associazione per delinquere e violazione della normativa sull’immigrazione -, veniva offesa la reputazione della querelante, attribuendole fatti ascrivibili ad una forma di moderna schiavitù.

Il direttore del quotidiano era stato invece accusato di aver consentito la pubblicazione del predetto articolo e di una foto della signora Mangano sotto il titolo “schiavisti per bene”.

La Suprema Corte, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Catania, ha configurato l’applicabilità, nel caso di specie, dell’esimente del diritto di cronaca – in questo caso, cronaca giudiziaria – e del diritto di critica, ritenendo che la pretesa lesione della reputazione della signora Mangano fosse giustificata dall’esigenza di garantire un’informazione corretta, basata sulla verità della notizia, sulla rilevanza sociale della stessa e sulla continenza del linguaggio utilizzato. La Corte di Cassazione ha quindi correttamente affermato che la cronaca delle giornaliste imputate, nella fattispecie in esame, non avesse configurato un’ipotesi di reato di diffamazione, dal momento che aveva avuto ad oggetto esclusivamente la notizia dell’esecuzione di un provvedimento giudiziario e l’esame critico di quanto accaduto, accompagnati dalla precisazione che i fatti narrati erano ancora sottoposti al vaglio della magistratura.

L’enfasi data alla notizia dalle giornaliste non avrebbe inoltre reso la notizia stessa falsa, ma sarebbe stata espressione di un legittimo diritto di critica – anch’esso esimente del reato di diffamazione – applicabile, insieme al diritto di cronaca, al caso di specie. La Suprema Corte ha quindi delineato con maggiore precisione i confini delle esimenti sopra richiamate, ritenendo che, in generale, il giornalista ha il diritto/dovere di informare i cittadini, pur avendo l’onere di narrare i fatti senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendo ammesse considerazioni che ingenerino nel lettore suggestioni favorevoli all’ipotesi accusatoria del/i soggetto/i protagonista/i della notizia.

La sentenza in esame si trova quindi in completa armonia con altre numerose pronunce della Corte di Cassazione, che hanno costantemente ribadito che il diritto di cronaca possa essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell’altrui reputazione, costituendo così causa di giustificazione della condotta a condizione che vengano rispettati i limiti della verità, della continenza e della pertinenza della notizia. E’ necessario, a tale proposito, esaminare le diverse letture che nel tempo dottrina e giurisprudenza hanno fornito del diritto di cronaca, da più parti inteso come comprensivo delle eventuali considerazioni del narratore, da altri come pura enunciazione di fatti e di avvenimenti, scevra da commenti, aggiunte od omissioni. Parte della dottrina ha peraltro ritenuto che il diritto di cronaca non rientrasse nel diritto di libera manifestazione del pensiero dal momento che, avendo ad oggetto la narrazione di fatti od opinioni altrui rappresenterebbe la manifestazione di un pensiero “non proprio”; altri giuristi hanno invece osservato che già nella scelta dei fatti da divulgare e nella loro presentazione, si esprimerebbe una opinione personale e si manifesterebbe un pensiero “proprio”.
Si aderisce solitamente a tale seconda impostazione, ritenendo che la narrazione di un fatto e la scelta di conferire ad esso una certa rilevanza narrandolo, dipende da valutazioni e punti di vista di chi espone il fatto, con ciò ricomprendendo il diritto di cronaca nel diritto di manifestazione del proprio pensiero.

In tale contesto, il diritto di cronaca, essendo espressione del diritto tutelato dall’art. 21 della Costituzione, rappresenta una scriminante del reato di diffamazione allorché i fatti narrati posseggano i requisiti dell’utilità sociale, della verità e della continenza espositiva.

In presenza di tali requisiti, rappresentanti il cosiddetto decalogo del giornalista, fissato per la prima volta dalla sentenza della Cassazione n. 5259 del 1984, il diritto di cronaca prevale sull’onore e sulla reputazione (ed in generale su tutti i diritti della personalità ascrivibili al catalogo aperto dell’art. 2 Cost.), ed impedisce il configurarsi della fattispecie ex art. 595 c.p., nonché, sul versante civilistico, della fattispecie risarcitoria di cui all’art. 2043 c.c.

Più in particolare, l’utilità sociale o pertinenza della notizia – che deve andare di pari passo con l’attualità della stessa –  è rappresentata dall’interesse della collettività a conoscere determinati fatti, utili per la formazione dell’opinione pubblica. Tale requisito non è di facile individuazione, in quanto è costituito da una clausola generale i cui confini ed il cui contenuto non è delineato in maniera precisa. Tale requisito è stato da più parti criticato dal momento che si è affermato che un’interpretazione eccessivamente rigorosa del concetto consentirebbe di diffondere solo notizie aventi rilevanza sociale, con lesione della garanzia costituzionale della libera manifestazione del pensiero.

La Cassazione ha pertanto temperato il rigore di tale presupposto rilevando che qualunque notizia, seppur lesiva dei valori fondamentali costituzionalmente garantiti, perde il suo connotato di illiceità nella misura in cui la diffusione di essa sia strumentale al soddisfacimento dell’interesse pubblico all’informazione.  Più ardua è l’esatta individuazione del requisito della verità della notizia, che secondo parte della dottrina sarebbe rispettato solo in presenza di una assoluta e piena rispondenza al vero dei fatti narrati, escludendosi efficacia scriminante alla cosiddetta verità putativa ed alla verosimiglianza della notizia.
Al contrario, altra, più recente, dottrina ha ritenuto che tale requisito sarebbe rispettato anche in presenza di una verità cd. putativa, purchè il giornalista effettui un lavoro di ricerca e verifica della notizia serio e diligente.

La necessaria verità della notizia impone pertanto l’obbligo, in capo al giornalista, di accertare l’attendibilità delle fonti di provenienza della informazione e, contemporaneamente, la verità del fatto nel suo significato non già formale ma sostanziale (a tale ultimo proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale hanno escluso l’esistenza di fonti privilegiate di informazione che esonerino il giornalista dall’esercitare i necessari controlli, dal momento che, in caso contrario, si perverrebbe ad una sorta di legittimazione reciproca tra i mezzi d’informazione). 

Quanto infine al requisito della continenza, esso viene in rilievo sia dal punto di vista formale (ossia dal modo in cui la notizia viene presentata), sia dal punto di vista contenutistico (ossia dalle modalità di esposizione e dall’ordine di narrazione dei fatti): per valutare il rispetto del requisito della continenza occorre considerare la narrazione del fatto nel suo complesso, avendo riguardo al risultato finale della comunicazione.

Fatte le dovute osservazioni che precedono, viene ora in rilievo l’ipotesi dell’esimente della cronaca giudiziaria, esaminata dalla sentenza in commento. Il diritto di cronaca giudiziaria pone problematiche concernenti il contemperamento tra due distinti interessi costituzionalmente garantiti: da un lato, l’interesse pubblico alla conoscenza di fatti legati all’attività giudiziaria, dall’altro, la necessaria garanzia della tutela del principio costituzionale di non colpevolezza dell’imputato, che impone al giornalista di non operare ricostruzioni lesive della reputazione altrui e della autorevolezza della funzione giudiziaria.
Da questo punto di vista, il requisito della verità della notizia riportata deve essere rigorosamente rispettato: il giornalista dovrà pertanto riportare le risultanze e gli sviluppi delle indagini o dei procedimenti giudiziari come risultanti al momento della pubblicazione dell’articolo, senza aggiunte di considerazioni o travisamenti che possano alterare la veridicità della notizia.

Strettamente legato al diritto di cronaca è poi il diritto di critica, il quale, a differenza del primo – che concerne l’esposizione dei fatti al fine dell’informazione dei lettori – ha ad oggetto l’analisi di determinati eventi o fenomeni, rispetto ai quali viene espressa una valutazione da parte di chi li espone.
Anche il diritto di critica è considerato espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e soggiace agli stessi limiti sopra visti per il diritto di cronaca, con la precisazione che il requisito della verità dei fatti viene inteso nel senso che lo stesso può dirsi rispettato nel caso in cui il giudizio o l’opinione espressa siano basati su presupposti di fatto veri o putativamente veri ovvero ritenuti veri per colpa scusabile. Limiti più stringenti sono invece previsti per il requisito della continenza formale, in virtù del fatto che il diritto di critica può estrinsecarsi in forme offensive o particolarmente pungenti: l’esimente, in tali casi, opererà solo nel caso in cui tali espressioni critiche siano correlate ai fatti di cui si tratta.

I principi sopra enunciati sono stati correttamente applicati dalla sentenza n. 15587 del 2017 – di cui si auspica una diffusa applicazione processuale – con la quale si è voluta ribadire la necessità di garantire l’informazione e la libera manifestazione del pensiero, soprattutto nei casi, come quello al vaglio della Corte, in cui il dovere di informazione è ancora più pregnante, dal momento che ha ad oggetto fatti “assai gravi sia nell’ottica giudiziaria che nella percezione comune”.

Il dovere di informare ed il diritto di essere informati non possono ammettere eccessive compressioni, a maggior ragione se l’operato dei giornalisti non evade i limiti imposti al diritto di critica e se, come nel caso di Claudia Fusani e Concita de Gregorio, riporta fatti oggettivi di cronaca giudiziaria nel rispetto dei requisiti di verità, pertinenza e continenza.


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