L’attività di Linkare a file protetti a diritto d’autore o di embeddarli ( incorporandoli) da Youtube non costituisce reato e non può permettere il sequestro di un sito internet. E’ questo in sintesi quanto stabilito il 29 novembre 2016 dal Tribunale ordinario di Roma, sezione speciale del riesame, in riferimento al portale internet Kisstube.tv, uno dei 152 siti accusati ad inizio di novembre di violare il diritto d’autore attraverso la messa a disposizione di link a film e partite di calcio e, per questo motivo, sequestrati nel corso dell’operazione Odissea, portata avanti dalla procura Capitolina.
Il Tribunale ha cosi accolto il ricorso presentato, per conto del portale, dall’Avv Fulvio Sarzana di S. Ippolito, dello Studio legale di Roma, Sarzana e Associati che aveva sollecitato l’annullamento del decreto di sequestro principalmente per la violazione, da parte del GIP, dei principi stabiliti dalle recenti sentenze Bestwater e Svensson, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La Corte di Giustizia aveva infatti stabilito la liceità delle attività di linking e di embedding su Youtube..
Il legale esprime soddisfazione per l’applicazione –prima volta in Italia- dei principi contenuti nell sentenze citate, secondo i quali “la diffusione su un sito web – mediante il cosiddetto embedding – di un’opera protetta non è qualificabile come “messa a disposizione del pubblico” e, pertanto, non costituisce violazione del diritto d’autore nella misura in cui l’opera non è diretta ad un nuovo pubblico o divulgata con una modalità tecnica diversa da quella adottata per la comunicazione originale”.
Come si ricorderà il Giudice delle indagini preliminari Alessandra Boffi, su richiesta del Pubblico Ministero capitolino Desirèè di Geronimo, aveva disposto il 3 novembre scorso, il sequestro preventivo di 152 siti internet accusati di mettere a disposizione film e partite di calcio gratuitamente su internet.
La misura era stata eseguita l’8 novembre attraverso gli internet service providers italiani.
Il Tribunale della libertà presieduto da Bruno Azzolini, Giudici a latere Filippo Steidl e Roberta di Gioia, ha annullato cosi l’ordine di sequestro preventivo nei confronti del titolare del sito, uno sviluppatore nel settore dell’embedding di video, che aveva realizzato video per la squadra di calcio della FC Juventus, della AS Roma, per Save The Children, per il Ministero dei Beni Culturali, per Telethon e per il produttore Illy.
Il Tribunale “ osserva che il decreto di sequestro non contiene alcuna valutazione in ordine alla condizione legittimante costituita dal fumus commissi delicti, limitandosi il giudice di fase ad indicare il reato per cui si procede a carico di ignoti, senza tuttavia compiere alcuna valutazione sugli elementi in base al quale si possa ritenere integrato, a livello di fumus, l’illecito ipotizzato.
Alla mancanza di ogni motivazione sul fumus del reato consegue l’annullamento del decreto impugnato e la restituzione, a cura del P.M., di quanto in sequestro all’avente diritto”.