Antonello Soro richiama la responsabilità di magistrati e giornalisti affinché non siano resi pubblici contenuti senza interesse penale, lesivi della dignità di persone estranee al procedimento
Negli atti giudiziari, prima, e sulla stampa, poi, non dovrebbero essere inserite trascrizioni di intercettazioni che non rivestono interesse pubblico, sono irrilevanti per l’inchiesta giudiziaria o si riferiscono a terze persone estranee al procedimento. Questo l’auspicio del Garante della Privacy, Antonello Soro, formulato il 27 giugno 2016, alla presentazione della Relazione annuale sull’attività dell’Authority.
“Nel rispetto dei diritti della difesa e della libertà di stampa, negli atti processuali e, quindi, nella cronaca giudiziaria” non dovrebbero essere riportati “interi spaccati di vita privata – delle parti e, soprattutto, dei terzi – privi di reale rilevanza pubblica”. Brani di intercettazioni relativi ad aspetti irrilevanti per le indagini non dovrebbero essere trascritti. Questo – si legge ancora nella Relazione – è il primo indispensabile passo per evitare di veder pubblicate conversazioni penalmente irrilevanti e lesivi della privacy di persone non coinvolte nel procedimento.
Nella Relazione il Garante considera “utile” il varo di una nuova disciplina del regime di pubblicità delle sentenze, che guardi alle conseguenze della loro pubblicazione in rete, prevedendo l’oscuramento dei nomi. In questo modo – secondo Soro – sarebbero soddisfatte la conoscenza del contenuto giuridico delle sentenze, la trasparenza della giustizia e la dignità delle parti e dei terzi.
Quanto ai blog di informazione, l’Authority considera esteso a questi il “regime peculiare sancito per i giornalisti“, per cui è possibile pubblicare anche senza il consenso dell’interessato, notizie e commenti, se rispettosi dei diritti e della dignità delle persone.
GFM