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Abolire la prescrizione, adottare l’assoluzione

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Le cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario 2016 hanno permesso ai più alti magistrati italiani, dal Primo Presidente e dal Procuratore Generale della Suprema Corte di Cassazione, ai Presidenti ed ai Procuratori Generali delle varie Corti d’Appello, di fare il punto sulla legislazione giudiziaria che si ritiene opportuno modificare e, in tal senso, è stato reclamato un intervento sulla prescrizione dei reati che, si è detto, in qualche modo dovrebbe essere allungata indicandosi a tal fine diverse alternative.

Nulla, in questa direzione, può essere concesso. Semmai la prescrizione dovrebbe essere accorciata.

Va innanzi tutto premesso che la prescrizione dei reati è quell’istituto che li estingue ove l’accertamento della relativa responsabilità non avvenga entro un periodo di tempo corrispondente alla pena massima prevista dalla legge aumentato, per determinate circostanze, non oltre un quarto sicché, ad esempio, un reato che prevede la pena massima di dieci anni, si prescrive in dodici anni e mezzo. Si può ulteriormente precisare, per massima tranquillità di tutti, che la prescrizione minima è di sei anni e che i reati per i quali è previsto l’ergastolo non sono prescrittibili. Un tanto chiarito, non possono sfuggire due aspetti che, rispetto alla prescrizione, riguardano esclusivamente la magistratura.

Il primo è che il calendario delle udienze lo fissa il giudice il quale è perfettamente in grado di diluire le udienze in base alla data di commissione del reato che l’atto di accusa non manca mai di indicare. Il secondo è che il pubblico ministero ha un’ampiezza di mezzi senza limiti per procurarsi le prove contro l’indagato sicché, se le prove le ha sul serio, il processo dovrebbe svolgersi in un numero comprensibilmente assai ristretto di udienze.

Si pensi al reato di bancarotta fraudolenta che ha una prescrizione di quindici anni decorrenti dalla sentenza che dichiara il fallimento dell’imprenditore. Il base al dato normativo, sono state elaborate tre ipotesi di bancarotta: documentale, quando le scritture contabili non permettono la ricostruzione delle operazioni che hanno disperso il patrimonio dell’impresa; preferenziale, quando l’imprenditore in dissesto ha favorito qualcuno dei creditori; per distrazione quando, in due parole, l’imprenditore insolvente ha rubato la cassa.

Chiunque può comprendere che non servono certo quindici anni per accertare la sussistenza o meno di una delle descritte forme che la bancarotta può rivestire tanto più che, con la dichiarazione di fallimento, le scritture contabili le apprende il curatore che le tiene ad esclusiva disposizione del pubblico ministero e dei suoi consulenti sicché, se l’imprenditore in dissesto non si fa una copia completa della contabilità prima della dichiarazione di insolvenza, neppure avrà gli strumenti per difendersi.

Questi semplici cenni dimostrano che il reato di bancarotta è di quelli per i quali la prova si raggiunge in sei mesi dalla dichiarazione di fallimento e che l’abnorme durata della sua prescrizione deriva dal massimo della pena prevista che, a sua volta, è un retaggio delle leggi mercatorie medievali. Nonostante queste caratteristiche, la bancarotta è tra quei reati che più frequentemente finiscono in prescrizione, pur dopo inchieste iniziate con roboanti misure cautelari in carcere.

È diffusa l’opinione che la giustizia penale utilizzi la prescrizione per tenere in ostaggio la reputazione dell’imputato per il tempo massimo consentito dalla durata della prescrizione che, come detto, è addirittura superiore al massimo della pena prevista dalla legge. L’impressione è che la prescrizione venga usata quale strumento ancor più afflittivo della pena effettivamente scontata perché la pendenza per lustri e lustri di un processo è, specialmente per i colletti bianchi, più dannoso che pagare l’eventuale debito verso la società e ripartire. La prescrizione, con quell’alito di dubbio circa una colpevolezza che, tuttavia, nessuno ha accertato in via definitiva, funziona un po’ come la calunnia del Figaro rossiniano: si insinua nei discorsi della gente inquinando e avvelenando ogni rapporto, di affari, come di amicizia.

Da questo uso strumentale della prescrizione, in cui appaiono coinvolti tanto i magistrati inquirenti (con processi istruiti superficialmente e male) quanto quelli decidenti (che non stringono i calendari delle udienze) si può uscire solo in due modi: accorciando la prescrizione e sostituendone la declaratoria con quella dell’assoluzione secondo la stessa formula che nel vigente codice di rito ha sostituito l’insufficienza di prove.

Del resto, se le prove dell’accusa non sono risultate così nette da dimostrare la responsabilità dell’imputato entro il periodo corrispondente alla pena massima del reato perseguito (e non oltre!), vuol dire che non erano convincenti al di là di ogni ragionevole dubbio e, allora, l’assoluzione si impone sulla prescrizione che equivale a gettare la palla fuori dal campo a solo danno della reputazione dell’imputato.


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