Diffamazione a mezzo stampa e macchine del fango

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In questi giorni in cui si torna a parlare della nuova legge sulla diffamazione a mezzo stampa sembrano aumentare i convegni sul giornalismo e la libertà di espressione. In molti lamentano l’intimidazione delle azioni per diffamazione con richieste milionarie. Al di là delle pretese ad sidera tuttavia, la giurisprudenza in materia non è poi così preoccupante e solo in casi rarissimi si superano i 50 mila euro, per di più solo nel caso in cui l’offesa derivi dal mezzo televisivo che ha una capacità superiore alla stampa di insinuarsi in milioni di pareti domestiche.

Intendiamoci: non è che 20 o 30 mila euro siano indifferenti per le buste paga dei giornalisti – peraltro sempre più ristrette – se l’editore chiude o, peggio, fallisce ma certo si tratta di risarcimenti molto modesti rispetto alle pretese lesioni dell’onore e della reputazione.
Il motivo di questi livelli di condanne che assai deludono i diffamati sta nel parallelismo, mai esplicitato nelle sentenze, ma ben presente nella mente dei giudici, con le tabelle per il risarcimento del danno biologico, da ultimo aggiornate con D.M. del 20 giugno 2014.

Si tratta di tabelle che assegnano una determinata percentuale di invalidità ad una lunga serie di lesioni che si possono subire negli incidenti stradali ed il cui indennizzo varia a seconda dell’età del danneggiato indipendentemente dal reddito. Ad esempio, per la frattura del naso vengono riconosciuti non più dei sei punti di invalidità permanente e, tabelle alla mano, ad un quarantenne verrebbero corrisposti circa 10 mila euro. Il danno biologico consiste nella lesione del diritto alla salute che trova dignità costituzionale nell’art. 32 così come quello all’onore, al decoro ed alla reputazione lo trova negli artt. 2 e 3, alla stregua di diritti inviolabili.

Se l’integrità morale e quella psicofisica sono prerogative dell’uomo, tutelate in modo analogo dalla Carta costituzionale, si deve accettare che i 10 mila euro previsti per la rottura del setto nasale siano idonei anche a risarcire una seria offesa all’onore ed alla reputazione. Chiunque abbia subito l’indicata frattura, potrà ben individuare un dileggio pubblico equivalente per dolore e permanenza di disagio.

Queste considerazioni però si offrono anche al rovescio della medaglia.
Nei bilanci preventivi di editori e produttori vengono accantonati fondi appositi per le cause di diffamazione, budget che, più che costi, si rivelano spesso ottimi investimenti perché le “macchine del fango” suscitano interesse, l’interesse aumenta le vendite, le vendite richiamano la pubblicità e la pubblicità incrementa i ricavi.

Ci sono testate votate alle informazioni più pepate del mondo giudiziario che scalano le vendite, mentre languono le testate più garantiste. Il meccanismo si sta sempre più perfezionando ed è stata addirittura inventata la diffamazione “a strascico” con servizi reiterati sul medesimo argomento immettendo un dettaglio in più ad ogni pubblicazione, sebbene già noto sin dall’inizio, con lo scopo di fidelizzare i lettori contro taluno.

Se, da una parte, i giornalisti fanno bene ad invocare l’ormai anacronistico carcere per le loro pubblicazioni, dall’altra occorre arginare poteri enormi come quelli di stampa e televisione sin qui capaci, con una spesa relativamente assai modesta, di strapazzare il decoro di un qualsiasi cittadino. Oggi, anche vincendo una causa di diffamazione a mezzo stampa, si ha la sensazione che la finanza prevalga su diritti inviolabili e costituzionalmente garantiti.

In tal senso, uno strumento normativo ci sarebbe anche in Italia mutuandolo dal danno punitivo della common law americana. Negli Stati Uniti, in caso di responsabilità extracontrattuale, è riconosciuto al danneggiato un risarcimento ulteriore rispetto a quello necessario a compensare il danno subito se si prova che il danneggiante ha agito con dolo o colpa grave.

Il danno punitivo aggiunge, alla funzione risarcitoria tipica dell’illecito civile, la funzione sanzionatoria propria dell’azione penale per punire il colpevole, costituire un deterrente nei confronti di altri potenziali trasgressori e scoraggiare la reiterazione dell’evento dannoso. Serve anche a premiare la vittima per l’impegno profuso nell’affermare il suo diritto giacché, in questo modo, ha contribuito anche al rafforzamento dell’ordine legale. Il riconoscimento del maggiore risarcimento, come il suo ammontare, sono rimessi alla discrezionalità del giudice che fa riferimento al fatturato del danneggiante, anziché al reddito del danneggiato.

Dal 2009 il codice di rito italiano contiene una norma che si presta al caso. Si tratta dell’ultimo comma dell’art. 96 c.p.c. che recita: In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.

Fino ad oggi questa norma ha trovato una sola applicazione in materia di diffamazione a mezzo stampa. Si tratta della sentenza pronunciata lo scorso 28.02.2015 dalla D.sa Anna Cattaneo del Tribunale di Milano con la quale il presunto diffamato, che aveva chiesto un risarcimento di 500 mila euro, è stato condannato a risarcire 18 mila euro di punitive damnage al giornalista che aveva fatto il suo dovere e l’ha ricordato Alberto Spampinato di “Ossigeno per l’informazione” all’URL:

http://notiziario.ossigeno.info/2015/03/diffamazione-dunque-gli-abusi-si-possono-sanzionare-il-caso-unione-sarda-55025/

Ancora, però, questa norma non è mai stata applicata ad un editore né ad un produttore televisivo. Chissà che ne pensano Dino Boffo per il fango su di lui gettato da Il Giornale nel 2009 o Fulvio Benelli per l’accusa di aver taroccato servizi giornalistici lanciatagli da “Striscia la notizia”.

Magari, con un’oculata gestione dello strumento giuridico, si spegne il ventilatore e la professionalità dei giornalisti ci guadagna.


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