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Diritto di accesso alla rete ed alla libertà d’espressione nella Carta dei diritti di internet e nella Giurisprudenza costituzionale

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La Consultazione pubblica sulla Carta dei diritti e doveri di Internet, elaborata dall’apposita Commissione nominata  dalla Presidente della Camera Laura Boldrini,  volge al termine. La Carta, nella sua versione in bozza,  enuncia alcuni principi fondamentali nel mondo interconnesso di Internet. Tra i diritti riconosciuti dall’Internet bill of rights italiano, come è stato anche chiamato, vi sono  il diritto all’accesso, quello alla net neutrality ed all’identità personale.

L’inserimento della net neutrality tra i diritti di internet, avvenuta prima della netta presa di posizione da parte della FCC Americana, appare una scelta coraggiosa, che però non è andata esente da critiche. Le critiche più eminentemente giuridiche si appuntano sul fatto  che non si dovrebbe normare la net neutrality, in quanto si finirebbe per regolamentare un mezzo e non un fenomeno giuridico a sé.

L’impostazione data dalla Carta sui diritti al tema della Net Neutralitysembra invece richiamare le idee di  Lawrence Lessig  sulla necessità di affrontare il diritto della rete secondo paradigmi diversi da quelli adottati dalle normative sulle res materiali.

Lessig in aperta polemica con il giudice Frank Easterbrook per il quale non esiste un diritto della rete come non esiste un diritto del cavallo sostiene che la libertà del software e la stessa riflessione sul diritto può arricchirsi pensando a come si connettono il diritto e il cyberspazio. La Carta non include in verità tutti i diritti connessi alla rete internet. Tra i diritti enunciati non vi sono ( per il momento)  né il diritto alla manifestazione del pensiero “elettronico” né il diritto all’accesso dei contenuti inteso come prevalenza del diritto all’accesso rispetto a considerazioni legate alla proprietà intellettuale delle informazioni.

L’assenza di un riferimento espresso alla libertà di manifestazione del pensiero nella Carta  è emerso dalle varie Audizioni che si sono succedute in questi mesi. Il Rappresentante dell’OCSE  ha ad esempio affermato il 9 marzo durante la sua audizione  “un diretto riferimento alla libertà d’espressione dovrebbe essere inserito in modo chiaro  nel documento”. Parimenti lo stesso esponente dell’Istituzione Internazionale ha richiamato l’esigenza di limitare gli ordini statuali che possano determinare blocchi all’accesso alla rete attraverso gli Intermediari del web.
Quale sia la scelta che prenderà la Commissione per i diritti e doveri di internet va detto che il tema dei diritti  Costituzionali di internet non era ancora emerso  nelle nostre Corti  fino a qualche mese fa, diversamente dalle  esperienze  di altri paesi.

In tema di libertà d’espressione sulla rete internet negli  Stati Uniti ad esempio  la Corte Suprema è intervenuta qualche anno fa dichiarando la incostituzionalità della legge che vietava, a determinate condizioni, le comunicazioni indecenti apparse sulla rete Internet. La Corte Suprema  ha rilevato  il contrasto del Communications Decency Act  con il Primo Emendamento alla Costituzione,   che sancisce, tra le altre cose, la libertá di espressione da parte degli individui a prescindere dalla sostanza dei contenuti da essi espressi. Questa clausola, che fa parte della Dichiarazione dei Diritti introdotta nel piú vasto corpo costituzionale nel 1791 da James Madison, mira a sottrarre il diritto di censura dalle mani del sovrano (o del potere pubblico) attribuendolo esclusivamente al popolo. La Corte in un’ottica di bilanciamento ha   stabilito la prevalenza del profilo di manifestazione del pensiero piuttosto che quello relativo alla riservatezza e segretezza della comunicazione, anch’esso tutelabile costituzionalmente per il tramite del XIV Emendamento.

La Corte concludeva cosi «I fatti accertati dimostrano che l’espansione di Internet è stata, e continua ad essere, fenomenale. E’ tradizione della nostra giurisprudenza costituzionale presumere, in mancanza di prova contrarie, che la regolamentazione pubblica del contenuto delle manifestazioni del pensiero è più probabile che interferisca con il libero scambio delle idee piuttosto che incoraggiarlo. L’interesse a stimolare la libertà di espressione in una società democratica è superiore a qualunque preteso, non dimostrato, beneficio della censura».

Cosi peraltro come in Francia nel 2009, con la pronuncia del Conseil Constitutionnel  sulla cd legge Hadopi (acronimo che sta per Haute Autorité pour la diffusion de oeuvre set la protection des droits sur Internet) nella quale i Giudici identificano il “diritto fondamentale” all’accesso a Internet rispetto alla tutela del diritto d’autore, perché nel contesto di una diffusione generalizzata di Internet, la libertà di comunicazione e di espressione presuppone necessariamente la libertà di accedere a tali servizi di comunicazione in linea.

L’Alta Corte Francese giunge alla conclusione che non si può giungere al blocco dei servizi   a tutela del diritto d’autore attraverso la decisione di un’autorità amministrativa, senza una previa pronuncia giurisdizionale, perchè tale attività  si pone in conflitto con l’art. 11 della“Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”  del 1789.

Vi è però un’occasione storica per affrontare i diritti di internet anche nel nostro paese da una prospettiva Costituzionale. Per la prima volta dall’avvento di internet è in discussione presso  la Corte Costituzionale italiana il tema della manifestazione del pensiero su internet come diritto civile in contrapposizione alla possibilità di determinare la rimozione di contenuti sulla rete da parte di un’Autorità Amministrativa. Le riflessioni portate all’attenzione della Corte Costituzionale da una Corte Amministrativa, sembrano richiamare i profili di incostituzionalità rilevati dalla Corte Suprema degli Stati Uniti e dal Conseil Constitutionnel, nelle sentenze richiamate poc’anzi.

Si legge infatti nell’Ordinanza di rimessione alla Corte: “ Occorre, invece, valutare se l’originario testo della nostra Costituzione, che nella sua assoluta e straordinaria modernità ha garantito fra i principi fondamentali i diritti inviolabili dei singoli (art. 2), tutelando in tale ambito ogni forma di manifestazione del pensiero (articolo 21, comma 1), non ponga un limite “intrinseco” alla discrezionalità del legislatore chiamato a riempire di contenuti la prevista riserva di legge, e se, quindi, il legislatore ordinario, alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, non possa assicurare garanzie minori, rispetto a quelle già previste per la stampa dai commi 2 ss. dell’art.21 Cost. per le nuove forme di manifestazione del pensiero che, come internet, nel tempo vi si sono affiancate quanto al rilievo per l’esercizio delle libertà civili e della partecipazione politica e sociale, e se lo stesso legislatore debba quindi porre discipline ragionevolmente efficaci e bilanciate, secondo le previsioni costituzionali, di tutela del diritto inviolabile di manifestazione del pensiero (ovvero di informare e di essere informati) rispetto agli altri diritti fondamentali potenzialmente configgenti (privacy, proprietà intellettuale…).

Ed ancora: “la odierna società dell’informazione, cablata e unita in tempo reale dalla rete, ha affiancato il ruolo di internet a quello della stampa quale momento essenziale della libertà di manifestazione del pensiero, del diritto di informare ed essere informati, del pluralismo democratico e della libertà d’iniziativa economica secondo condizioni di piena concorrenza. Internet dunque, almeno sul piano “quantitativo” del numero delle “fonti”, della circolarità dell’informazione consentita dalla possibilità di feed-back immediato e del numero degli “utenti” (in crescita esponenziale rispetto all’inarrestabile calo dei lettori della “stampa” tradizionale, che sta cercando di adeguarsi al nuovo mondo), è già oggi uno dei principali strumenti di attuazione della “libertà di manifestazione del pensiero” sancita dall’art. 21 Cost.”

Una concezione dei diritti della rete che appare molto vicina alle enunciazioni relative agli altri diritti Costituzionali di Internet presenti nell’Internet bill of rights. I diritti di internet entrano quindi prepotentemente nell’agenda del Legislatore e delle Corti. Vedremo se l’Italia riuscirà a cogliere in pieno i frutti di questa “Rivoluzione Culturale”.

Fonte: http://fulviosarzana.nova100.ilsole24ore.com/2015/03/15/diritto-di-accesso-alla-rete-ed-alla-liberta-despressione-nella-carta-dei-diritti-di-internet-e-nella-giurisprudenza-costituzionale/


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