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La Cedu sdogana l’uso di telecamere nascoste da parte dei giornalisti che denunciano questioni di interesse generale

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di Marina Castellaneta*
La Corte europea dei diritti dell’uomo si pronuncia, per la prima volta, sull’utilizzo di una telecamera nascosta da parte di giornalisti, finalizzato a un reportage di interesse generale per la collettività. E lo fa dando ragione ai giornalisti e condannando la Svizzera i cui giudici nazionali avevano sanzionato i reporter per la diffusione delle registrazioni senza autorizzazione della persona interessata. Un ulteriore rafforzamento della libertà di stampa quello che arriva da Strasburgo con la sentenza del 24 febbraio, Haldimann e altri contro Svizzera (AFFAIRE HALDIMANN ET AUTRES c-1. SUISSE), con la quale la Corte è stata netta nel ritenere che la condanna di un giornalista per l’uso di una telecamera nascosta è una violazione della libertà di stampa.

Per documentare pratiche contrarie ai consumatori nella vendita di polizze assicurative, una giornalista si era finta cliente e aveva registrato un breve colloquio con un broker. Il filmato era andato in onda nel corso di un reportage. I giornalisti dell’emittente televisiva erano stati condannati in sede penale a una sanzione pecuniaria. Una conclusione in contrasto con l’articolo 10 della Convenzione europea. E’ vero – riconosce Strasburgo – che c’è stata un’ingerenza nella vita del broker che non era, per di più, un personaggio pubblico, ma i giornalisti hanno messo in primo piano l’interesse della collettività a ricevere informazioni su una questione di rilievo generale, cercando di rispettare le regole deontologiche anche rendendo non riconoscibile l’agente assicurativo. Certo, la televisione ha un effetto più immediato e potente della stampa scritta, ma non vi era alcun segno distintivo utile a identificare il broker. I giornalisti avevano avuto, poi, l’accortezza di incontrare l’agente in un luogo diverso rispetto agli uffici dell’assicurazione e gli avevano dato la possibilità di intervenire nel corso della trasmissione, segno di voler rispettare le regole deontologiche.

Il servizio, inoltre, non era focalizzato sull’agente e non mirava a formulare critiche sulla sua persona, ma era incentrato sulle pratiche commerciali di una categoria professionale. Senza trascurare un altro aspetto – scrive la Corte – ossia che la veridicità delle informazioni non è mai stata contestata. E’ vero che c’è stata un’ingerenza nel diritto garantito dall’articolo 8 della Convenzione europea ossia il diritto al rispetto della vita privata ma questa non è stata di particolare gravità con la conseguenza che la sua tutela non può certo occultare l’interesse pubblico alla notizia oggetto del servizio televisivo che era la protezione dei consumatori, tema molto importante. La Corte europea boccia anche le valutazioni dei giudici svizzeri che, nel disporre la condanna dei giornalisti, hanno dato peso al fatto che il reportage non era in grado di raggiungere il risultato prefissato e che non aggiungeva elementi nuovi al dibattito, in pratica suggerendo l’uso di altri modi per effettuare la denuncia. Una tesi del tutto respinta da Strasburgo per la quale ciò che conta è che il reportage sia suscettibile di contribuire a un dibattito su una questione di interesse generale, senza che rilevi il risultato conseguito. D’altra parte, la Corte europea, in più occasioni, ha chiarito che i giudici nazionali non possono sostituirsi ai giornalisti nelle scelte sui mezzi da utilizzare o nello stile impiegato per portare all’attenzione dell’opinione pubblica un tema di interesse generale.

Sul fronte delle sanzioni, Strasburgo constata che la multa è stata lieve ma la condanna penale in sé, malgrado il carattere minore della pena inflitta, ha un effetto deterrente sulla libertà di stampa, spingendo il giornalista, per evitare condanne e processi, ad astenersi dal fornire notizie di interesse pubblico anche scottanti.

Fonte: http://www.marinacastellaneta.it/blog/la-cedu-sdogana-luso-di-telecamere-nascoste-da-parte-di-giornalisti-che-denunciano-questioni-di-interesse-generale.html


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