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Diffamazione. Proposta di legge del deputato Pino Pisicchio

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PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato PISICCHIO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle leggi 8
febbraio 1948, n. 47, e 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione, di
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di
ingiuria e di condanna del querelante, nonché di istituzione del Giurì per la
correttezza dell’informazione

Presentata il 15 marzo 2013

Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge mira ad offrire una
disciplina innovativa relativamente alla posizione del giornalista nell’ipotesi
di reati con il mezzo della stampa, agendo su due leve: quella volta
all’eliminazione di sanzioni illiberali – quali la pena detentiva – e l’altra
tesa a creare, attraverso il Giurì dell’informazione, uno strumento per la
tutela tempestiva, fuori dunque dalle lungaggini del procedimento formalizzato
davanti ai tribunali dei diritti del cittadino leso da interventi con il mezzo
della stampa.

Da tempo è stata portata all’attenzione del Parlamento la questione
della riforma della disciplina dei reati di diffamazione con il mezzo della
stampa. Nella XIV legislatura, peraltro, si giunse a un testo unificato alla
Camera dei deputati, riproposto nella XV legislatura con l’atto Camera n. 918 e
nella XVI legislatura con l’atto Camera n. 5482.
Si tratta di una riforma estremamente importante, perché volta a
garantire effettività a diritti di rilevanza costituzionale. Sono anni che si
chiede al Parlamento di superare la rigida disciplina attuale che espone il
giornalista, spesso in buona fede, a elevati rischi che possono interferire con
la libertà di espressione e di critica e con il diritto di cronaca. Tuttavia,
non si è ancora riusciti a dare una risposta adeguata a tale legittima
richiesta, in ragione dell’estrema difficoltà che si incontra nel contemperare
quest’esigenza con quella, sicuramente non meno rilevante, di assicurare sempre
e comunque un’effettiva tutela dell’onore delle persone offese dalla notizia o
dal giudizio diffamatorio. Il citato testo unificato approvato dalla Camera dei
deputati nella XIV legislatura aveva trovato un giusto equilibrio tra le due
contrapposte esigenze di garantire la libertà di stampa e, nello stesso tempo,
di non fare venir meno le garanzie dei cittadini. Da un lato, infatti, era
stata abolita la pena detentiva che spesso aveva colpito, in maniera del tutto
casuale, l’autore di un reato di questo tipo ed era stato previsto un limite
massimo per il risarcimento, in via equitativa, del danno non patrimoniale.
Dall’altro lato, era stato dato un maggiore peso alla rettifica e si era
prevista l’interdizione fino a sei mesi dalla professione solo per coloro che
erano stati già condannati per il reato di diffamazione e che, quindi, era da
ritenere che non si trovassero in una condizione di buona fede. È bene
sottolineare che non si era proceduto a una depenalizzazione del reato di
diffamazione con il mezzo della stampa, ma solo a eliminare la previsione della
pena detentiva.
Il secondo aspetto della presente proposta di legge riguarda, come già
ricordato, l’istituzione del Giurì già previsto nell’atto Camera n. 2393 della
XVI legislatura, atto sottoscritto da undici deputati in rappresentanza di
tutti i gruppi parlamentari, volto a disegnare un rinnovamento dell’impianto
che ispirava la legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti, la legge 3
febbraio 1963, n. 69.
Da tale proposta di legge, approvata nella scorsa legislatura in sede
legislativa alla Camera dei deputati e trasmessa al Senato della Repubblica
(atto Senato n. 2885), fu però, stralciata, su richiesta del Governo, la norma,
da noi prevista, sull’istituzione del Giurì per la correttezza
dell’informazione. Nell’intento dei presentatori, dunque, il Giurì ha il
compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di
conflitto tra giornalisti e lettori, al fine di evitare la
giurisdizionalizzazione dei contenziosi e garantire il rigoroso e veloce
adempimento del diritto di rettifica posto a tutela dei cittadini. Con la
presente proposta di legge i proponenti ripresentano la norma stabilita dal
testo approvato alla Camera dei deputati, aggiungendo un elemento di
specificazione in ordine ai compiti del Giurì.
L’articolo 1 della presente proposta di legge interviene sulla legge
sulla stampa, la legge 8 febbraio 1948, n. 47, specificando che essa si applica
anche ai siti internet aventi natura editoriale, ampliando l’ambito applicativo
dell’istituto della rettifica, prevedendolo anche per la stampa non periodica,
come, per esempio, i libri, riformulando il reato di diffamazione con il mezzo
della stampa per fatto determinato e disciplinando il risarcimento del danno.
L’articolo 2 interviene sul codice penale, modificando il regime dei
delitti contro l’onore, l’ingiuria, la diffamazione e la diffamazione con il
mezzo della stampa, in maniera coerente rispetto alle scelte effettuate per il
delitto di diffamazione con il mezzo della stampa per fatto determinato.
Si modifica, inoltre, il codice di procedura penale (articolo 3),
prevedendo la sanzione pecuniaria in caso di querela temeraria. Si tratta di
una norma che potrebbe sembrare ultronea rispetto al contenuto della proposta
di legge, ma che in realtà è strettamente connessa alla ratio del
provvedimento. Infatti, essa è volta a ridurre il rischio di querele presentate
solamente come forma di pressione psicologica in vista di un risarcimento
civile, fenomeno che vede proprio i giornalisti quali principali vittime.
L’articolo 4, infine, istituisce la figura del Giurì per la correttezza
dell’informazione.
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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).

1. All’articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti
internet aventi natura editoriale».

2. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: «sono pubblicate,» sono
inserite le seguenti: «senza commento,»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni
o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32-quinquies del testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o
le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le
stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la
stessa visibilità della notizia alla quale si riferiscono»;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i
soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta
della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese, su non più di
due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni
o delle rettifiche dei soggetti di
cui sono state pubblicate immagini o ai quali sono stati attribuiti atti o
pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o
contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano
contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica
deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonee
collocazione e caratteristiche grafiche e deve inoltre fare chiaro riferimento
allo scritto che l’ha determinata»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al
secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di
cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto
comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e
quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto
dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e
sesto comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa,
qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile
della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o
telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

3. Dopo l’articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il
seguente:
«Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno). – 1. Nella determinazione del
danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o
contraria a verità, il giudice tiene conto dell’effetto riparatorio della
pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa.
2. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via
equitativa, l’entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la
somma di 30.000 euro. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in
cui l’imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale,
con sentenza definitiva, al risarcimento del danno in favore della medesima
parte offesa.
3. Nei casi previsti dalla presente legge, l’azione civile per il
risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla
pubblicazione».

4. L’articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.
5. L’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 13. – (Pene per la diffamazione). – 1. Nel caso di diffamazione
commessa con il mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto
determinato, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.
2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena
accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall’articolo
36 del codice penale e, nelle ipotesi di cui all’articolo 99, secondo comma,
del medesimo codice, la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di
giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
3. L’autore dell’offesa non è punibile se provvede, ai sensi
dell’articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche.
4. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza
della rettifica ai requisiti di legge.
5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli
atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle
sanzioni disciplinari».

Art. 2.
(Modifiche al codice penale).

1. L’articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione
radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). – Salva la responsabilità
dell’autore della
pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore
responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica,
radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della
stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il
delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto
della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo».

2. L’articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 594. – (Ingiuria). – Chiunque offende l’onore o il decoro di una
persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla
persona offesa.
Le pene sono aumentate qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un
fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone».

3. All’articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo
sono sostituiti dai seguenti:
«Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 594, comunicando con
più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la multa da euro 1.500
a euro 6.000.
La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto
determinato.
Se l’offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro
mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da
euro 3.000 a euro 8.000.
Si applicano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 13 della legge 8
febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l’autore
dell’offesa pubblichi una completa rettifica del giudizio o del contenuto
lesivo dell’altrui reputazione.
Alla condanna consegue la pena accessoria dell’interdizione dalla
professione di giornalista per un periodo da un mese a
sei mesi, nelle ipotesi di cui all’articolo 99, secondo comma».

Art. 3.
(Modifica all’articolo 427 del codice di procedura penale).

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 427 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
«3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di
una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende».

Art. 4.
(Giurì per la correttezza dell’informazione).
1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 65-bis. – (Giurì per la correttezza dell’informazione). – 1. È
istituito presso ogni distretto di corte d’appello il Giurì per la correttezza
dell’informazione, di seguito denominato «Giurì», composto da cinque membri,
dei quali due nominati dal consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell’Ordine dei
giornalisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di
corte d’appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a
prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.
2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si
applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
3. L’organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i
termini per l’espletamento dei tentativi di conciliazione sono disciplinati da
un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d’intesa con il
consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio
nazionale dell’Ordine dei giornalisti».


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