La petizione promossa dal direttore di Articolo 21, Stefano Corradino, affinché il Parlamento legiferi sulla questione delle querele temerarie, prende spunto dalla querela, intentata dall’Eni alla giornalista Milena Gabanelli. Sul tema delle citazioni e delle querele temerarie avevo già scritto ma, data la circostanza, ritengo doveroso ritornare sulla questione, perché ho la convinzione che sul punto non secondario sia il ruolo che compete a noi avvocati. Ma procediamo con ordine. Ad oggi la querela in sede penale (con conseguente richiesta risarcitoria) ovvero la citazione in sede civile costituiscono strumenti di vera e propria intimidazione a carico dei giornalisti, ed in particolare a carico di quei giornalisti che svolgono il proprio dovere di giornalisti watch dog. Il nostro codice penale, infatti, (e la ricostruzione è utile anche ai fini civilistici) prevede che l’esercizio del diritto di cronaca costituisca una scriminante nel caso in cui la notizia sia vera, vi sia un interesse alla conoscenza della stessa e sia espressa in termini civili. Ebbene: non è affatto vero, dunque, che il codice lasci mano libera ai giornalisti di diffamare chiunque! Il problema è che, sempre più spesso, le querele o le citazioni colpiscono i giornalisti per l’aver soltanto raccontato un fatto. A prescindere da ogni valutazione sul come lo abbiano raccontato. Il gioco è semplice: si querela e poi si attende, così, anche se non ve ne sono le ragioni, il giornalista ha sulla propria testa una ingombrante spada di Damocle. Così che il nostro povero cronista possa sempre, in cambio di un eventuale ritiro della querela o della citazione, abbandonare l’inchiesta giornalistica ovvero, in altra occasione, evitare proprio di raccontare un fatto, una storia. E’ evidente, poi, che una simile circostanza riguarda soprattutto fatti e storie nei quali sono coinvolti i cosiddetti “potenti” dato che sono proprio questi ultimi a poter esercitare una pressione di tal genere sul giornalista investigativo. Nella peggiore delle ipotesi, a procedimento civile o penale concluso, il querelante potrà ritrovarsi a dover pagare le spese processuali (quando non compensate), considerato che la cosiddetta lite temeraria è assai difficile da dimostrare. Ora, come evidente, se una simile azione nei confronti di un cronista di fama nazionale, pur essendo comunque una lesione del più elementare diritto di cronaca, potrebbe apparire come maggiormente sopportabile considerata la copertura legale ed editoriale che lo stesso cronista può avere, tutto ciò se messo in atto nei confronti di giornalisti free lance ovvero di giornalisti locali ovvero ancora di piccoli giornali è uno scempio ancora più grave, perché le possibilità che il giornalista si trovi costretto ad arrendersi sono molteplici! Non si tratta dunque di “vincere o perdere” un processo per il nostro giornalista: si tratta di vedersi ostacolato nell’espletamento del proprio dovere. Si tratta, a volte, di dover scegliere fra il proprio dovere di giornalista ed, addirittura, la propria sopravvivenza economica. A tal proposito: qualcuno ricorda che il Presidente Nixon intraprese azioni legali nei confronti dei giornalisti del Washington Post che fecero esplodere il Watergate? No, ed il perché è presto spiegato: non soltanto negli Usa il giornalismo è un vero e proprio potere, e come tale gode di una libertà quasi assoluta e di un ruolo quasi istituzionale, ma soprattutto il sistema americano prevede che il querelante paghi una sorta di cauzione, che corrisponde ad una parte dell’importo chiesto a titolo risarcitorio, così che lo stesso querelante la possa perdere nel caso in cui la querela non sia fondata. E’ evidente che tale meccanismo costituisce un elemento deflattivo del sistema della querela. Su questa linea sarebbe auspicabile l’intervento del Parlamento. Nel frattempo, comunque, è necessario dire che la più recente giurisprudenza italiana, tanto civile quanto penale, è fortemente improntata alla tutela delle ragioni del diritto di cronaca, e ciò anche in ossequio alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo. I giudici di Strasburgo, infatti, in più pronunce hanno dichiaratamente scritto che il diritto all’informazione debba prevalere finanche sul diritto alla privacy. In tal senso, di recente, sono molte le pronunce dei nostri Tribunali che estendono l’operatività della scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca a fatti e circostanze del tutto nuove, come per esempio gli errori su determinati aspetti della vicenda nel caso in cui non snaturino la stessa ovvero nel caso in cui si tratti di una pubblicazione di un giornale locale si possono ammettere anche più errori considerata la rilevanza sociale che la comunicazione e l’informazione locale hanno. Infine ritengo necessaria una notazione: professionalmente mi occupo di numerose difese di giornalisti ma ritengo opportuno che tutti gli avvocati, anche coloro che rappresentano in giudizio i querelanti, operino una attenta valutazione del caso, perché un conto è difendere i diritti inviolabili della persona, altro conto è rendersi coprotagonisti di una azione, anche involontaria, di disturbo nei confronti della libera stampa. Milena Gabanelli, a cui (per quel che vale) va la mia piena solidarietà, è una grande giornalista e paga un impegno continuo e senza sosta nello svolgimento di un lavoro che nel mondo anglosassone è quasi routine e che in Italia diventa una guerra, spesso solitaria, nella quale il giornalista non ha alcuna tutela. Colpire Report vuol dire, anche, a prescindere dalle intenzioni, colpire uno degli esempi più virtuosi di quel giornalismo investigativo che in Italia non ha tutela ed al contempo è un monito nei confronti di tutta la stampa libera. Ed è per questo che è un dovere civile chiedere un intervento del Legislatore. Ed è un dovere morale che in questa richiesta siano insieme gli operatori dell’informazione e gli operatori del Diritto.
*avvocato