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Riforma della giustizia penale: un passo avanti e due indietro

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Il tema della giustizia penale, o meglio del controllo di legalità esercitato dall’Autorità giudiziaria riguardo alla violazione di quelle regole di convivenza che sono presidiate dal diritto penale, è sempre stato incandescente. Il conflitto fra giurisdizione e politica sempre immanente negli ordinamenti democratici fondati sulla divisione dei poteri, in Italia negli ultimi trent’anni ha assunto toni esasperati soprattutto dopo l’avvento al governo di un ceto politico coinvolto nel suo vertice in una serie di vicende corruttive, se non di fiancheggiamento alla mafia. A ciò si aggiungono i danni di una cattiva politica che cerca il consenso alimentando il senso di insicurezza collettivo cagionato dal peso crescente dell’emarginazione sociale più che dalla criminalità.

Ciò ha portato ad un’apparente contorsione nelle politiche penali: se da un settore dello schieramento politico si invocava una impudente domanda di impunità, mascherata con l’ideologia del garantismo ed espressa al massimo livello dai vari “lodi” (spazzati via dalla Corte costituzionale) che cercavano di salvare Berlusconi dai suoi processi, un altro spezzone dello stesso schieramento politico invocava leggi draconiane e trattamenti penali sempre più repressivi, elevando al rango di nemici pubblici i soggetti marginali (immigrati, clochard, senzatetto, etc.), trainati dai vari decreti sicurezza messi in cantiere dalla Lega, a partire dal 2008. A complicare la situazione, al garantismo interessato dei colletti bianchi, si è contrapposto una sorta di “populismo penale”, utilizzato come cavallo di battaglia ideologica dai 5S che auspicava il ricorso allo strumento penale come una sorta di panacea per curare tutti i mali del nostro paese (basti pensare alla riforma penale del ministro Bonafede pomposamente denominata “spazzacorrotti).

Per effetto di questi processi politici si è verificato un progressivo indurimento delle sanzioni e dei trattamenti penali per i reati di criminalità ordinaria e mafiosa, che hanno ripetutamente modificato in aumento i limiti di pena fissati dal codice Rocco, mentre analogo fenomeno non si è verificato per i reati dei c.d. colletti bianchi.

Uno snodo fondamentale per la creazione di un diritto penale “double face” è stata la c.d. legge ex Cirielli (2005), che, mentre per un verso ha determinato una riduzione dei termini di prescrizione per alcuni reati dei colletti bianchi, per altro verso ha determinato una diversità di trattamento “ad personas”, incrementando notevolmente i termini di prescrizione per i recidivi.

La legge ex Cirielli, assieme ad altri settori ha fatto sorgere un problema reale perché di fatto si sono create delle sacche di impunità con riferimento a condotte criminose che possono provocare danni sociali molto gravi. Nell’economia della questione criminale, i fatti più dannosi (esclusa la mafia) per la collettività sono proprio i reati dei colletti bianchi. Pensiamo al crack della Parmalat che ha comportato un danno alla famiglie italiane di 14 milioni di euro, oppure alle frodi per il conseguimento di erogazioni pubbliche che creano un danno enorme sottraendo risorse che dovrebbero essere destinate all’occupazione ed allo sviluppo economico.

Una risposta a questo problema reale è venuta dalla riforma Orlando che ha inciso notevolmente la legge ex Cirielli, prospettando una soluzione molto più equilibrata, che prevedeva una sospensione dei termini di prescrizione collegata alle fasi processuali.

La riforma Orlando non è mai andata a regime, sostituita dalla contestata riforma Bonafede che ha statuito l’interruzione definitiva del decorso della prescrizione a partire dalla pronuncia della sentenza di primo grado.

Contro quest’ultima riforma si sono levati gli strali interessati di quasi tutto il mondo politico, compresi gli sponsor dei decreti sicurezza, mentre in sede accademica è stato correttamente obiettato che, in questo modo si rendeva concreto il rischio che talune persone potessero rimanere imputati a vita.

In questo contesto interviene la riforma deliberata dal Governo Draghi, che modifica notevolmente il disegno di riforma del Ministro Bonafede in discussione in Parlamento.

La riforma Draghi è stata scritta sotto dettatura dell’Europa poiché gli obiettivi di razionalizzazione ed accelerazione della giustizia penale e civile sono considerati imprescindibili per l’accesso dell’Italia ai fondi del Next Generation EU.

E’ anche da questo punto di vista che deve essere esaminato il progetto di riforma nel settore del processo penale.

Il progetto introduce delle note positive che, proseguendo il percorso intrapreso dalla riforma Orlando, segnano un’inversione di tendenza rispetto al passato: istituti come l’incremento dell’area di procedibilità a querela, la modifica delle sanzioni sostitutive, l’incremento dell’applicabilità delle sanzioni sostitutive della carcerazione, l’ampliamento dell’istituto della non punibilità per la particolare tenuità del fatto, l’ampliamento della messa alla prova, la sperimentazione di forme (ancora indefinite) di giustizia riparativa, sono soluzioni che consentono un alleggerimento della macchina giudiziaria e nello stesso tempo puntano a rendere più equo il processo penale e a valorizzare la funzione rieducativa della pena.

Tutto questo sforzo di razionalizzazione si scontra e viene contraddetto dalle disposizioni in tema di ragionevole durata dei giudizi di impugnazione. A parole il disegno di legge conferma la riforma Bonafede in punto di prescrizione, prevedendo che il decorso della prescrizione cessa definitivamente dopo la sentenza di primo grado, ma nei fatti opera un “revirement” che annulla del tutto lo stop alla prescrizione. Queste disposizioni ripescano un progetto caro a Forza Italia, prevedendo, non più l’estinzione del reato (cioè della pretesa punitiva dello Stato per il decorso del tempo), bensì l’estinzione del processo. Con la dichiarata intenzione di sveltire il funzionamento della giustizia, l’on. Gasparri nella XVI legislatura presentò un disegno di legge (AS n. 1880) sul c.d. “processo breve” intitolato: “misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo”, che più propriamente avrebbe dovuto essere intitolato: “norme per restringere l’operatività della giurisdizione penale”. La disciplina Gasparri non interveniva sul processo, bensì sulla giurisdizione introducendo dei rigidi tempi di decadenza all’esercizio della funzione giurisdizionale. Venivano ipotizzate tre fasce di durata massima, superata la quale il processo si estingueva e l’imputato doveva essere prosciolto. La riforma Draghi recupera lo stesso meccanismo raffinandolo un po’. Infatti lascia fuori dai termini di decadenza il processo di primo grado ed esclude i reati puniti con l’ergastolo che – in teoria – sono imprescrittibili. Le impugnazioni “brevi” introdotte dalla riforma Draghi non sono uno strumento atto a rendere più veloce il processo d’appello e quello di cassazione, semplicemente restringono l’operatività della giurisdizione penale. La perseguibilità delle condotte criminali, anche le più gravi (escluso l’omicidio o la strage), viene meno anche se non è decorso quel lasso di tempo che rende non più attuale o conveniente da parte dell’ordinamento l’accertamento e la punibilità dei fatti di reato. In sostanza si introduce una sorta di prescrizione breve di reati anche gravi dipendente dal caso o meglio dal grado di ingolfamento delle Corti d’appello.

Senonchè la pretesa di introdurre dei tempi di decadenza del processo in sede di impugnazioni si pone in stridente contraddizione con l’esigenza di evitare l’ingolfamento della macchina giudiziaria: perché mai si dovrebbe incrementare l’accesso al patteggiamento e ai riti alternativi se l’imputato, proponendo appello può ragionevolmente aspettarsi di essere prosciolto per la scadenza del termine del processo d’appello?

C’è anche un altro pericolo, che il processo d’appello “breve” diventi anche un processo sommario, in cui il giudice ponga al primo posto il timer rispetto all’ esigenze dell’accertamento della verità in contraddittorio.

Durante la fase della prima intifada nel 1987 una commissione di giuristi accertò che in Israele ogni processo a carico dei palestinesi arrestati durava in media sei minuti e si concludeva inevitabilmente con una condanna ad una pena di 5/6 anni nella confortevoli prigioni israeliane. A volte la brevità dei processi fa a pugni con la giustizia.


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