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Abbasso la burocrazia! Tu la fai facile…

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Ci eravamo appena adattati a vivere reclusi in casa, tanto da farci dubitare di poter riprendere una vita normale o quasi, che il Presidente del Consiglio Conte annuncia la Fase 2 e si riaccendono le polemiche: perché riaprire le attività economiche in base ai codici merceologici ATECO e non in base a coloro che sono in grado di rispettare le regole? Perché si deve rimanere nella regione, ma non si possono incontrare i congiunti fuori dal comune di residenza? E così via, mettendo da parte il buon senso e dimenticandosi allegramente che non è stato il Covid 19 ad aver calato le braghe – per dirla con certi titoloni di taluni quotidiani – ma siamo noi che andiamo ad allentare quei rigori che hanno piegato la curva dei contagi.

Eppure, su una cosa sono tutti d’accordo. Con la ripartenza dobbiamo assolutamente risolvere una volta per tutte il problema dell’asfissiante burocrazia.

Facile a dirsi ma bisogna considerare che esiste una burocrazia per omissione ed una per commissione.

C’era una volta una panchina posta al culmine di un giardino a roccaglie che occupava l’enorme cortile di una caserma di Roma, tanto centrale che oggi è occupata da una sezione del Tribunale ordinario. Durante il riadattamento dell’edificio, è stato demolito il giardino a roccaglie. A quella panchina le gerarchie militari avevano destinato un posto di guardia. Nel 1974, dopo che per anni e anni generazioni di militari di leva avevano custodito e sorvegliato quella panchina con diligenza e abnegazione, nonostante la ruggine che ne minava i piedi e le crepe che ne spaccavano le doghe, la curiosità verso lo straordinario trattato che su quelle assi poteva essere stato stipulato, o per le gloriose terga che su quelle stanghe potevano essersi poggiate ha portato ad accertare che il posto di guardia era stato istituito nel 1937 per evitare che qualcuno si sedesse sulla panchina dopo che era stata appena verniciata.

Un altro caso. Tra le tante accise che innalzano il costo del carburante (in totale il 59% per il gasolio; il 65% per la benzina) permangono quella di Euro 0,000981 per finanziare la campagna di Etiopia del 1936, quella di Euro 0,00723 per la crisi del Canale di Suez (1956), quella di Euro 0,00516 per il disastro del Vajont (1963), quella di Euro 0,00516 per l’alluvione di Firenze (1966), quella di Euro 0,00516 per il terremoto del Belice (1968) e via via le altre più recenti.

Gli esempi di burocrazia per omissione – cioè dei casi in cui ci si dimentica di cancellare normative non più attuali – non sono indolori. Se pioveva nel primo turno di guardia alla panchina, si restava bagnati per 24 ore e non pochi avieri presero la polmonite, soprattutto quando d’inverno, all’alba, il vento gelido diventava insopportabile. Curare la polmonite aveva costi – come ben sappiamo oggi – che superavano di gran lunga la pur possibile ricerca dell’origine del posto di guardia, ma nessuno se ne fece carico per decenni perché coloro che organizzavano i turni di guardia non erano quelli che dovevano fare i guardiani.

Poi c’è la burocrazia per commissione e qui sovviene, come esempio proprio di questi giorni, il processo telematico che sta evolvendo verso il processo con udienze da remoto tanto avversato dai penalisti.

Un processo telematico, per funzionare, non può prescindere dalla firma dell’avvocato, dalla quale dipende la paternità delle difese che, per coerenza, deve essere una firma virtuale, elettronica.

Una piccola premessa tecnica, a questo punto, è necessaria.

La normativa europea ha individuato tre tipi di firma elettronica: una firma elettronica (FE) semplice, una firma avanzata (FEA) e una firma qualificata (FEQ). Trascuriamo qui la “firma digitale” (FD) che è prevista solo in Italia dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

La firma elettronica (FE) semplice è quella che consiste nel ritagliare digitalmente una firma autografa apposta su un foglio scannerizzato per poi incollarla su un qualsiasi altro documento. È evidente che questa firma la può mettere chiunque abbia ricevuto una mia lettera e, quindi, non è idonea ad imputare all’apparente firmatario un documento senza ombra di dubbio.

La firma elettronica avanzata (FEA) permette invece di attribuire univocamente la paternità di un documento mediante alcuni meccanismi e procedimenti quali un tablet su cui si può scrivere la propria firma autografa, oppure un sistema fondato sui codici numerici OTP che arrivano su un dispositivo predeterminato o generati da un token collegato all’emittente.

La firma elettronica qualificata (FEQ) permette anch’essa di attribuire univocamente la paternità di un documento che viene sottoscritto mediante un dispositivo, generalmente una chiavetta o una card, che letteralmente crea la firma basandosi su un certificato qualificato per questo scopo.

È quest’ultimo il sistema di firma elettronica più complesso e più sicuro e pertanto è quello che è stato adottato per il processo telematico in Italia.

Ma il problema è che la firma elettronica qualificata può essere di tre tipi: CAdES, PAdES e  XAdES (quest’ultima ideale per la lettura di documenti da parte di elaboratori e quindi non usata nei rapporti interpersonali per cui la tralasciamo).

La differenza fondamentale tra la sottoscrizione in modalità CAdES e quella in modalità PAdES è che la prima può essere applicata a un qualsiasi formato (Word, Excel, PDF, etc.) ma per leggere il documento firmato con questa modalità, che si presenta in formato “*.p7m”, è necessario disporre di un apposito programma (Dike, Aruba Sign, etc.), altrimenti il documento non potrà essere aperto per la lettura. La firma in modalità PAdES, invece, si può apporre solo su un documento in formato PDF, sicché chiunque abbia un simile programma applicativo sul computer (oggi tutti lo abbiamo) può aprire il documento sottoscritto dal mittente e leggerlo.

Se già questa premessa tecnica appare piuttosto complicata, si pensi che la burocrazia italiana è stata capace di far si che il processo telematico, per la giurisdizione amministrativa, ha scelto la modalità di firma PAdES, per la giurisdizione tributaria ha scelto la modalità di firma CAdES mentre, per il processo telematico ordinario, sono ammesse tutte e due le modalità di sottoscrizione: mica per norma di legge. No! Bensì grazie ad una recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (10266/2018) che, stante l’equivalenza della funzione della sottoscrizione elettronica qualificata, ha riconosciuto l’equivalenza delle due modalità ai fini dell’attribuzione di paternità di uno scritto ammettendole entrambe al processo telematico ordinario. Anche la giurisdizione della Corte dei Conti ammette entrambe le modalità di sottoscrizione, ma ha precisato che se una difesa è a firma di due o più difensori, le modalità di firma devono essere omogenee: o tutte CAdES o tutte PAdES.

Ad oggi non hanno il processo telematico le cause del giudice di pace e quelle della Corte di Cassazione. Tuttavia, per acquisire informazioni sui processi pendenti dinanzi al giudice di pace esiste già un’applicazione completamente autonoma e diversa rispetto a quella delle altre giurisdizioni. È quindi legittimo pensare che il processo telematico del giudice di pace potrebbe corrispondere ad un servizio tutto suo, distinto e separato rispetto a tutti gli altri. Per la Corte di Cassazione il processo telematico è ancora avvolto nel mistero, sia nel modo che nel quando.

Come se non  bastasse, poi, la burocrazia ha fatto sì che non si possa accedere a tutte le funzioni della giustizia amministrativa se non dal browser “Explorer” di Microsoft, ma nessuno lo ha mai avvertito in modo esplicito. Sono decine gli avvocati ricoverati nei reparti neurodeliri dei nosocomi italiani per aver tentato il deposito di una difesa per i loro clienti passando da Chrome di Google o da Firefox di Mozilla.

E sempre e solo di Microsoft è quel programma “Teams” attraverso il quale si celebreranno, di qui a breve, le udienze da remoto per i giudizi ordinari. Un programma scelto attraverso quale confronto con Zoom o con Google meeting, per citare alcuni efficienti concorrenti?

Ne consegue che, per esercitare nel presente la professione di avvocato, occorre prima aver conseguito la laurea in ingegneria informatica, altrimenti non se ne viene fuori, nonostante una pur conquistata eccellente scienza giuridica.

Se questa è la materia (qui solo un esempio) in cui si devono mettere le mani per superare i vincoli della burocrazia si comprende come il compito appaia immane e sembri veramente scoraggiare i più volenterosi perché il descritto guazzabuglio di scelte divergenti è avvenuto in questi ultimi anni, con appalti per forniture di servizi e di successive manutenzioni che non sono evidentemente passati all’esame di un unico organo capace di unificare le scelte ed applicare una vantaggiosa economia di scala. Viene il dubbio che sia a sua volta diventata burocrazia quella CONSIP che era nata col compito specifico di razionalizzare gli acquisti della pubblica amministrazione.

E adesso, stabilita la generalizzata volontà di superare ogni burocrazia, come di potrà riportare ad unità il processo telematico delle varie giurisdizioni onde facilitare il compito agli avvocati, mediatori professionali verso la pubblica amministrazione di chi chiede giustizia?


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