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La libertà di espressione nella vicenda giudiziaria Casapound contro Facebook

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Secondo Corrado Caruso, la decisione resa dal Tribunale civile di Roma (sezione specializzata per l’impresa) il 12 dicembre scorso, in sede cautelare, nella controversia fra Facebook e CasaPound sarebbe da considerarsi conforme all’assetto costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e dei suoi limiti. Ingiungendo a Facebook di riattivare il profilo dell’associazione (disattivato in settembre, perché ritenuto non conforme agli Standard del “social network”, concernenti organizzazioni che incitano all’odio), il giudice avrebbe correttamente dato attuazione al principio del pluralismo politico, ricavabile dall’articolo 21 della Costituzione. Quest’ultimo, infatti, al pari di tutti i principi costituzionali, non solo vincola organi pubblici, ma dispiega i suoi effetti anche nei confronti di privati (Drittwirkung), per di più quando si tratti di privati che forniscano un servizio di rilievo pubblico – qual è Facebook – ed indipendentemente dalla natura privatistica dei rapporti ai quali l’erogazione di tale servizio si ricollega. Non ricorrendo, inoltre, con riferimento a CasaPound e alle sue attività, né l’ipotesi della ricostituzione del disciolto partito fascista, né quella dell’apologia di fascismo, nessun altro limite potrebbe ritenersi derivante, in relazione alla libera esplicazione di queste attività dall’ordinamento italiano. In assenza di altri specifici divieti di natura penale, violati dall’associazione in questione, neppure la stessa, “generica” contrarietà alla Costituzione degli obbiettivi politici da essa perseguiti potrebbe considerarsi, infine, come un motivo legittimo di limitazione del fondamentale diritto a partecipare al dibattito politico, (anche) mediante l’accesso al servizio forniti da Facebook.

Qui di seguito vorremmo verificare se analoghe conclusioni siano effettivamente sostenibili, anche alla luce di una sintetica considerazione del quadro normativo internazionale ed europeo rilevante (2), nonché di un approfondimento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, concernente sia l’ipotesi dell’abuso di diritti previsti dalla Convenzione europea, che la libertà di espressione (3).

 

2. Per valutare l’ordinanza del Tribunale civile di Roma è necessario soffermarsi sul quadro normativo internazionale anche al fine di accertare se lo Stato possa incorrere in una responsabilità internazionale, non ostacolando la diffusione di messaggi di odio, ed anzi impedendo a Facebook di adottare misure volte a fronteggiare la diffusione di opinioni discriminatorie.

Il diritto internazionale non solo non offre alcuna protezione a messaggi di incitamento all’odio o alla discriminazione, ma chiede interventi volti a prevenire e ad arginare la diffusione di detti messaggi, che diventano ancora più pericolosi per la democrazia, quando la diffusione avviene attraverso i “social media”, compromettendo altri diritti umani oggetto di tutela sul piano internazionale come la dignità della persona, che implica il divieto di ogni discriminazione.

Il quadro è ormai consolidato. Si parte dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 9 dicembre 1948, nella quale è garantita la tutela da ogni discriminazione e «contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione» (art. 7) per arrivare alla Convenzione sulla prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 9 dicembre 1948 nonché alla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965, nella quale è precisato che gli Stati devono punire «ogni propaganda ed ogni organizzazione che s’ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e discriminazione razziale» (art. 4), adottando, a tal fine, anche misure positive. Un espresso divieto di incitamento all’odio è stato inserito nel Patto sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966: l’art. 20, infatti, impone agli Stati di vietare nell’ordinamento interno «qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza». In diverse occasioni, a partire dal caso Faurisson, il Comitato dei diritti dell’uomo non ha accordato una protezione della libertà di espressione quando questa ha riguardato discorsi discriminatori (per esempio, nel caso Ross contro Canada; § 11.6).

Sul piano regionale americano, un divieto espresso è contenuto nella Convenzione interamericana dei diritti dell’uomo del 22 novembre 1969, il cui art. 13, 5° comma, proibisce ogni incitamento alla discriminazione e all’odio.

L’Unione europea è intervenuta con particolare forza adottando la decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, nella quale, tra i reati a stampo razzista o xenofobo, è stata prevista «l’istigazione pubblica alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica». Inoltre, nel rapporto sulla lotta al razzismo e alla discriminazione, presentato dalla Commissione europea il 15 marzo 2019 (SWD(2019)110), Bruxelles ha sottolineato il ruolo delle aziende dell’IT nella rimozione di contenuti di hate speech e di discriminazione che sono considerati illeciti (p. 7 ss.).

Un’analisi più approfondita merita la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, perché se è vero che manca, a differenza del Patto sui diritti civili e politici, una norma ad hoc, è anche vero che la Corte di Strasburgo, tenendo conto che la Convenzione è uno strumento vivente, ha fornito un contributo fondamentale nell’escludere dal perimetro di applicazione dell’art. 10 della Convenzione, che assicura la libertà di espressione, le opinioni con finalità discriminatorie e i messaggi di odio in quanto contrastanti con i principi e i valori in essa affermati. Se, nei casi più gravi, la Corte ha applicato l’art. 17 (che vieta l’abuso del diritto, sul quale si veda il par. 3.), negli altri ha imposto agli Stati un bilanciamento tra il diritto alla libertà di espressione (art. 10) e altri diritti garantiti dalla Convenzione. Lo stesso art. 10, d’altra parte, richiede che siano poste limitazioni alla libertà di espressione se necessarie in una società democratica, proprio perché la libertà di espressione comporta doveri e responsabilità. Gli Stati, quindi, sono tenuti a vigilare che nell’esercizio della libertà di espressione non si oltrepassino certi limiti anche con riguardo alla reputazione e a diritti altrui. Sulla questione del bilanciamento dei diritti in gioco e sulla valutazione della necessarietà di una misura in una società democratica per giustificare un’ingerenza nell’esercizio di un diritto è centrale la Corte europea.

Ed invero, per limitarci a una breve analisi, con la sentenza del 4 dicembre 2003 nel caso Gündüz la Corte di Strasburgo ha precisato che, in linea di principio, un discorso o un articolo costituiscono un incitamento all’odio se sono utilizzate espressioni che minano la dignità umana, con un carattere discriminatorio (§ 40). E questo, anche quando il messaggio non ha direttamente il fine di incitare all’odio (v. oltre, par. 3, decisione Dieudonné). Nel caso di diffusione di opinioni politiche, inoltre, con la decisione del 20 aprile 2010, nel caso Le Pen, la Corte di Strasburgo ha affermato l’importanza della lotta contro le discriminazioni razziali sotto tutte le sue forme e manifestazioni e, nel respingere il ricorso del politico dell’estrema destra Le Pen, condannato per i suoi discorsi contro gli immigrati, ha rilevato che il comportamento delle autorità francesi era stato corretto sotto il profilo del rispetto della Convenzione perché il proposito del politico era quello di dare un’immagine negativa di un’intera collettività e di suscitare un sentimento di ostilità verso un determinato gruppo di persone, considerando così la misura restrittiva della libertà di espressione necessaria in una società democratica (p. 7 s.). Nella stessa direzione, con la sentenza depositata il 30 ottobre 2018 in un caso riguardante la Turchia, Kaboğlu e Oranla Corte ha condannato lo Stato in causa perché le autorità giurisdizionali nazionali non avevano considerato il contenuto degli articoli, non compiendo il bilanciamento necessario tra i diritti in gioco e trascurando del tutto di qualificare alcune espressioni come casi di hate speech (§ 89). La Corte, inoltre, ha ribadito la necessità di una valutazione complessiva, non legata alla singola frase, con ciò ritenendo che le autorità nazionali siano tenute a inquadrare le dichiarazioni espresse in un contesto più generale. Si è inoltre definitivamente statuito, in un caso del 2012, che riprende espressamente la decisione Féret (del 2009), – e cioè, nel caso Vejdeland – che l’hate speech non implica necessariamente un incitamento a atti di violenza o alla commissione di illeciti, essendo sufficiente l’impiego di un discorso razzista o discriminatorio sulla base della razza, del colore o dell’origine nazionale (§ 55 di questa decisione e § 73 della sentenza Féret), tanto più pericoloso quando esso si svolge in un periodo storico in cui determinati gruppi sono presi di mira (sentenza del 17 gennaio 2017, nel caso Király e Dömötör, § 78). Ora, sul punto non c’è dubbio che la società attuale è connotata dal divampare di razzismo e xenofobia. Basti considerare il rapporto annuale della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) del Consiglio d’Europa, pubblicato l’11 giugno 2019, con riferimento alla situazione nel 2018, nel quale è stata evidenziata la diffusione di «ideologie basate su una presunta incompatibilità tra gruppi nazionali/etnici o religiosi, come anche quelle che difendono una “superiorità razziale”» che costituiscono un pericolo per le società inclusive, tanto più in considerazione del fatto che le opinioni politiche di questo genere non sono più limitate solo a frange estreme, ma sono portate avanti anche dai partiti politici tradizionali.

Per quanto riguarda poi la diffusione dei messaggi discriminatori attraverso il web, non c’è da dubitare che i rischi per la tutela dei diritti umani siano ancora maggiori. E la stessa Grande Camera della Corte, con la sentenza nel caso Delfi, del 17 giugno 2015, ha sottolineato che i portali hanno doveri e responsabilità ancora maggiori quando si utilizzano linguaggi d’odio o si diffondono messaggi che incitano all’odio o che puntano a diffondere idee discriminatorie. Nel caso in esame, la Corte ha rilevato che non si verifica alcun contrasto con l’art. 10 della Convenzione se i tribunali nazionali ritengono responsabile, per i commenti di terzi, il portale che svolge l’attività con finalità commerciali, in particolare nei casi in cui sono postati alcuni commenti e messaggi di incitamento all’odio.

Proprio di recente, poi, e con specifico riferimento a Facebook, nella sentenza del 14 gennaio 2020 resa nel caso Beizaras e Levickas, la Lituania è stata ritenuta responsabile (violazione degli artt. 8 e 14 della Convenzione), per non aver svolto alcun accertamento su commenti configuranti hate speech (nei confronti di persone omosessuali) e diffusi via Facebook, in contrasto con l’assolvimento dei suoi obblighi positivi in materia (§ 129).

Accanto agli obblighi imposti agli Stati, non c’è dubbio che oggi le aziende come Facebook hanno una responsabilità almeno dal punto di vista sociale che le porta a ricercare una soluzione che concili libertà di espressione e contrasto alla diffusione di messaggi discriminatori. In questo senso, Facebook, insieme ad altre società private, ha aderito al codice di condotta della Commissione europea, adottato nel 2016, che richiede la rapida valutazione dei contenuti (entro 24 ore dalla segnalazione) e la rimozione di post o commenti discriminatori e di hate speech. Inoltre, la citata decisione quadro 2008/913/GAI fissa la responsabilità delle persone giuridiche anche per omessa vigilanza nei casi di istigazione con messaggi di odio e discriminatori; responsabilità, di diverso genere, presente anche nella direttiva 2000/31 sugli aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, utilizzata proprio di recente dalla Corte di giustizia UE per affermare che il giudice di uno Stato membro può ordinare a Facebook di rimuovere le informazioni memorizzate con un contenuto equivalente ad altre dichiarate in precedenza illecite ed estendere gli effetti dell’ingiunzione a livello mondiale (Glawischnig-Piesczek C-18/18: decisione su rinvio pregiudiziale del 3 ottobre 2019). La Corte di giustizia, in quest’occasione, ha precisato che Facebook o altri prestatori di servizi di hosting non sono destinatari di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, così come non hanno un obbligo generale di ricercare attivamente commenti illeciti. Se non esiste un obbligo generale di sorveglianza – fermo restando che quest’ultima potrebbe essere il frutto di una libera scelta dell’intermediario –; tuttavia l’art. 14 della direttiva impone a detti intermediari obblighi di sorveglianza in casi specifici col risultato che, in taluni casi, l’host provider deve prevenire una violazione e deve contribuire ad evitare nuove violazioni (§ 24).

Se poi è vero che gli obblighi contenuti nei trattati in materia di diritti dell’uomo citati in precedenza si rivolgono agli Stati, va sottolineato che da più parti è stato richiesto alle compagnie dell’ICT di applicare le norme internazionali a tutela dei diritti umani (si veda il rapporto del Relatore speciale sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, David Kaye, del 6 aprile 2018, A/HRC/38/35, § 70).

Facebook, del resto, come società privata, è essa stessa titolare del diritto alla libertà di espressione, che include anche quello a non diffondere informazioni considerate lesive di valori fondamentali. A nostro avviso, quindi, non solo non esiste alcun obbligo di pubblicare ogni opinione – così come non esiste per le aziende che operano offline –, ma piuttosto la tendenza della prassi va nel senso di un obbligo di non diffondere messaggi discriminatori, i quali, una volta messi in rete, producono un immediato effetto negativo sulla stessa democrazia. Proprio la “speciale posizione” di Facebook, secondo noi, impone un’azione preventiva anche nel caso di rischio di diffusione di messaggi discriminatori, in linea con le fonti internazionali ed europee e con gli stessi valori costituzionali.

Alle società dell’ICT, inoltre, lo stesso David Kaye ha chiesto di applicare i Principi Guida su Business and Human Rights e di agire, proprio per fronteggiare l’odio digitale, con diligenza. Appare paradossale che, nel momento in cui Facebook agisce nel rispetto della dignità della persona, sia costretta a diffondere messaggi incompatibili con la propria policy aziendale e con il rispetto dei diritti dell’uomo, come affermati anche dal Consiglio per i diritti umani nella risoluzione 16/18 del 12 aprile 2011 sulla lotta all’intolleranza. Ed invero, chiedere a Facebook di riattivare un profilo che contiene rinvii a pagine con messaggi discriminatori o xenofobi, di fatto inglobandole nel proprio profilo, non solo costringerebbe la società a contribuire alla diffusione di messaggi non condivisi (in modo del tutto diverso rispetto alle aziende editoriali che operano offline, non costrette a pubblicare ogni opinione), ma farebbe incorrere Facebook in un possibile illecito. Proprio sul mancato intervento di Facebook rispetto alla diffusione di messaggi che incitano alla discriminazione di un determinato gruppo è intervenuta la Commissione indipendente di inchiesta dell’Onu, chiamata a indagare sui crimini commessi in Myanmar dall’esercito birmano contro l’etnia Rohingya, evidenziando, nel rapporto del 12 settembre 2018 (A/HRC/39/64), che Facebook non è intervenuta o lo ha fatto in ritardo, non arginando la propaganda online e favorendo così i crimini contro i Rohingya (§ 73 e 74).

 

3. Passiamo ora a considerare, più da vicino, la questione, dal punto di vista dell’art. 17 della Convenzione europea, sull’abuso di diritto, e dell’art. 10, sulla libertà di espressione.

Può dirsi, in primo luogo, che la propaganda svolta da CasaPound, anche tramite la sua pagina Facebook, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 17? Può dirsi, cioè, che CasaPound, invocando l’articolo 21 della Costituzione italiana, si sia servita, in sostanza, di un principio largamente corrispondente a quello sancito dall’art. 10 della Convenzione europea, utilizzandolo per (diffondere la conoscenza di) attività rivolte, in ultima analisi, a fini manifestamente contrari ai valori della Convenzione medesima?

Come si è già detto, secondo l’articolo in questione, infatti, nessuna disposizione della «[…] Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo, di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione». Ebbene, se si guarda, anche rapidamente, alla giurisprudenza pertinente, è facile rilevare che la possibilità di usarla a fini limitativi della libertà di espressione risulta configurata come extrema ratio. Data l’importanza fondamentale rivestita dalla libertà di espressione nel quadro complessivo della Convenzione, la figura dell’abuso di diritto è ritenuta riferibile a un caso rilevante per l’art. 10 solo quando è assolutamente chiaro («tout à fait clair») che la finalità reale dell’uso di tale libertà sia, per l’appunto, quella di ribaltare i principi di fondo della Convenzione medesima (ex multisPerinçek, § 114; Paksas, § 87; Garaudypassim). Tuttavia, negli ultimi anni, probabilmente anche a causa del divampare dell’hate speech, la Corte, seppure a piccoli passi, sta modificando il proprio orientamento. Ad esempio, nella decisione del 20 ottobre 2015 nel caso M’Bala M’Bala (noto come Dieudonné), la Corte, per la prima volta, ha applicato l’art. 17 (che vieta l’abuso del diritto) non solo con riguardo a manifestazioni esplicite e dirette, per le quali non è necessaria alcuna interpretazione, ma anche con riferimento a un’espressione antisemita «travestie sous l’apparence d’une production artistique», ritenendo tale espressione «aussi dangereuse qu’une attaque frontale et abrupte» (§ 40).

A stare agli accertamenti compiuti dal Tribunale di Roma, l’uso del “social network” effettuato da CasaPound non rivelerebbe – in sé e per sé considerato – nulla di simile, dal momento che: «[…] atteggiamenti di odio contro le minoranze o violenza, che hanno visto quali protagonisti membri di CasaPound […] però non hanno trovato ingresso nella pagina Facebook di CasaPound ma sono stati tratti da articoli comparsi su quotidiani anche on line o da siti di informazione, comunque esterni a Facebook» (p. 5 dell’ordinanza). Per quanto poc’anzi evidenziato, non potrebbe allora concludersi che l’esercizio della libertà di pensiero si sia tradotto, in questo caso, in modo assolutamente chiaro, in attività contrarie a valori fondamentali della Convenzione, dovendosi dunque escludere l’applicabilità dell’art. 17.

Se questo è vero, se è vero, in altri termini, che l’uso della pagina Facebook non è servito direttamente alla diffusione di “atteggiamenti di odio contro le minoranze o violenza”, è pur vero, però, come si ammette nella stessa ordinanza, che proprio comportamenti di tal genere tendono ad essere concretamente, e diffusamente, adottati da membri o simpatizzanti di CasaPound, nella loro pratica politica, in alcune città italiane, spesso nel quadro di attività promosse da detta formazione politica. Più esattamente, ciò è avvenuto sia nei confronti di gruppi minoritari (v., per esempio, i noti, gravi episodi di intolleranza, svoltisi a Roma, a danni di gruppi di migranti rom nelle aree di Casal Bruciato e Torre Maura), sia nei confronti di avversari politici (per esempio, a Bari). Ora, fermo restando che, sul piano della responsabilità penale, tali comportamenti non possono ascriversi se non a coloro che li adottino, ci sembra difficile sostenere che essi risultino scollegabili dall’ideologia e dall’azione politica dell’associazione, alla diffusione delle quali obbiettivamente contribuisce pure la presenza di essa su Facebook. Basti pensare, in particolare, alla dura impronta anti-migratoria, caratterizzante il punto 3 del programma di questa formazione (blocco totale, immediato dell’immigrazione straniera; rimpatrio di tutti gli immigrati illegali: ivi; politiche di protezione sociale riservate ai soli lavoratori italiani, in contrasto con «lavoratori stranieri», punto 4), liberamente scaricabile dal suo sito web ed al quale faceva puntuale rinvio, come già detto, la stessa pagina Facebook dell’associazione. Una simile impronta si inserisce, del resto, in un impianto complessivo fortemente nazionalistico, di assai dubbia compatibilità col quadro costituzionale italiano. Se ci si sofferma, anche fugacemente, su siffatto programma, è anzi agevole ricavare che i suoi indirizzi di fondo risultano in contrasto irrimediabile con principi irrinunciabili della Costituzione italiana. Per quanto qui interessa, a venire in specifico rilievo, fra detti principi, è il principio “personalista”, il quale, com’è pacificamente riconosciuto, «prescrive l’anteriorità della persona umana alle ragioni della collettività» (da ultimo, Morelli, anche per un’accurata ricostruzione delle conseguenze trattene nella giurisprudenza costituzionale), a prescindere, naturalmente, dall’origine nazionale del singolo. È evidente, infatti, che quest’ultima concezione è radicalmente incompatibile con la configurazione “organicistica” e, nel contempo, nazionalistica, espressamente attribuita al rapporto fra Stato e individuo nel programma in questione («La nazione italiana deve tornare ad essere un organismo avente fini, vita e mezzi d’azione superiori, per potenza e durata, a quelli degli individui, divisi o raggruppati, che lo compongono. Deve tornare ad essere una unità spirituale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato. Lo Stato che vogliamo è uno Stato organico, inclusivo, guida e riferimento spirituale della comunità nazionale. Il suo primo compito è quello di riaffermare e riconquistare la sovranità e l’autonomia minacciate da poteri forti, di natura privata ed internazionalista. Noi vogliamo un’Italia libera, sociale e nazionale, forte, fuori tutela, assolutamente padrona di tutte le sue energie e tesa verso il suo avvenire. Consideriamo nemico nostro e della nazione tutto ciò che antepone gli interessi privati al bene comune, ogni concezione dello Stato individualistica e oligarchica, tutto ciò che induce allo sfiguramento [sic!] dei popoli, delle persone e delle culture, tutto ciò che è nemico della forma»; corsivi aggiunti). Né necessita di dimostrazioni particolari il fatto che propugnare una simile configurazione del rapporto fra Stato e individuo è radicalmente incompatibile con le stesse ragioni di fondo del sistema europeo di tutela dei diritti dell’uomo, anch’esso incentrato sull’anteriorità dei diritti della persona rispetto agli interessi collettivi, fatta salva – beninteso – l’esigenza di ricorrere al bilanciamento dei primi con i secondi, nei limiti fissati dalla Convenzione europea e precisati nella giurisprudenza rilevante.

Proprio le circostanze appena messe in luce ci inducono a porre in dubbio che l’accesso di una formazione politica, del genere di CasaPound, ad un “social network” e ad un “social media” come Facebook risulti “coperta” dall’articolo 10 della Convenzione; ovverosia, che lo Stato italiano sia obbligato a garantire tale accesso, così come ha deciso, invece, il Tribunale di Roma, rifacendosi, peraltro, esclusivamente al principio del pluralismo politico, sancito dall’articolo 21 della Costituzione. Lasciando da parte la (discutibile) riconducibilità del caso in questione alla situazione-limite, disciplinata dall’articolo 17 della Convenzione europea, va anzitutto ricordato che gli orientamenti seguiti dalla Corte europea, perlomeno in alcune decisioni, fra quelle citate in precedenza, tendono a corroborare i nostri dubbi. Si tratta dei casi Le PenVejdeland e Féret; in particolare, in quest’ultimo caso, le sentenze interne rese nei confronti di un deputato belga – a seguito dell’autorizzazione a procedere nei suoi confronti, per alcuni atti di propaganda e discorsi di incitamento all’odio e alla discriminazione, in tema di immigrazione straniera – sono state ritenute insuscettibili di configurare una violazione dell’art. 10, malgrado i comportamenti da lui tenuti non si traducessero direttamente nel richiamo «[…] à tel ou tel acte de violence ou à un autre acte délictueux» (§ 73). In altri termini, l’attacco, ovvero l’atteggiamento discriminatorio nei confronti dei migranti – insito, secondo la Corte, nella suddetta propaganda e nei suddetti discorsi – è risultato sufficiente a giustificare la restrizione della libertà di espressione del ricorrente, giacché (ritenuto) in grado «[…] de susciter parmi le public des réactions incompatibles avec un climat social serein et de saper la confiance dans les institutions démocratiques» (§ 77), e, dunque, il «[…] besoin social impérieux de protéger l’ordre public et les droits d’autrui, c’est-à-dire ceux de la communauté immigrée» (§ 78). Ebbene, ci sembra che una tale soluzione potrebbe riguardare, a maggior ragione, il nostro caso, nel quale a venire in rilievo non era neppure una limitazione per via giudiziaria della libertà di espressione, ma, piuttosto, la semplice facoltà di una formazione politica – dai caratteri analoghi a quella cui apparteneva il deputato belga Féret – di accedere a una specifica piattaforma sociale informatica (peraltro, gestita da privati), per diffondere la conoscenza di iniziative, spesso sfociate in atti di intolleranza o discriminazioneancorché non preordinate a tali risultati.

Ciò detto, è doveroso sottolineare che, contro l’opinione della maggioranza nel caso Féret, l’opinione dissidente del giudice Sajó (sottoscritta dai giudici Zagrebelsky e Tsotsoria: ibidem, p. 26 ss.) ha addotto, tra l’altro, che una simile decisione finirebbe per limitare fortemente, per via giudiziaria, la possibilità di singole persone di partecipare al discorso politico – alla cui realizzazione è preordinato l’art. 10 della Convenzione – oltre ad estendere indebitamente l’ambito di applicazione dell’Annesso alla Raccomandazione n. R (97) 20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sul discorso d’odio del 30 novembre 1997, adottata con specifico riferimento ai “media”.

A ben vedere, però, né la prima, né la seconda delle due obiezioni riportate sembrano attagliarsi al caso qui in esame. Si pensi, infatti, con riferimento alla prima, a ciò che si è poco sopra sottolineato; e cioè, che quel che viene in rilievo in questo caso non è una generalizzata compressione, per via giudiziaria, della libertà di espressione di singoli individui o gruppi, ma, più semplicemente, la possibilità di accedere ad uno specifico social network” (peraltro gestito da privati), al fine di consentire la diffusione di informazioni concernenti l’attività di una certa formazione politica. E si consideri altresì – con riferimento alla seconda – che è difficile ritenere che Facebook fuoriesca dall’ambito di applicazione dei principi dettati della suddetta Raccomandazione, se si tien conto del fatto che esso costituisce, nel contempo, un “social network” e un “social media”; vale a dire, uno strumento attraverso il quale i produttori di contenuti informativi, politici, artistici, ecc. sono in grado di raggiungere il grande pubblico, come, del resto, tende ad essere riconosciuto anche nella decisione del Tribunale di Roma.

In aggiunta a quanto precede, si può ancora osservare che il pregiudizio “alle libertà altrui” – ritenuto sussistente, nel caso Féret, in capo alle comunità immigrate, interessate dai discorsi e dalla propaganda del ricorrente – non solo sembra conseguire, nel nostro caso, a carico di analoghe comunità, per attività compiute sì da membri o simpatizzanti della formazione in questione (v. supra, per gli esempi relativi a gruppi di immigrati), ma generalmente rientranti nel quadro di iniziative riconducibili ad essa (o a sue articolazioni locali), e dunque destinate ad essere diffuse via Facebook. Come abbiamo accennato poco sopra, un tale pregiudizio è altresì idoneo a prodursi nei confronti di Facebook Ireland Limited (società di gestione della piattaforma, anche in Italia), sol che si consideri che l’ordinanza del giudice di Roma finisce, in concreto, per negare, proprio a quest’ultima, la… libertà di espressione, obbligandola a farsi veicolo di notizie, diffuse da soggetti da essa ritenuti in grado di pregiudicare, direttamente o indirettamente, diritti o libertà fondamentali.

 

4. Riassumendo quanto sin qui detto, si può concludere che una più attenta considerazione degli obblighi convenzionali, vigenti sul piano internazionale ed europeo, conduce a esiti diversi rispetto a quelli raggiunti da Caruso sul piano costituzionale.

A partire dal presupposto fondamentale che la libertà di manifestazione del pensiero non copre, in principio, discorsi ostili e discriminatori, detti obblighi sicuramente impongono agli Stati di esercitare un controllo al riguardo, ivi compresi i “social network” o “social media, fra i quali è annoverabile Facebook. Per quanto, poi, tali obblighi si rivolgano essenzialmente nei confronti degli Stati stessi, è sempre più invalsa, nella prassi internazionale (ed europea) rilevante, la tendenza a ritenere che siffatto controllo debba essere esercitato, anche direttamente, da aziende che operino nel campo dell’IT, tra di esse, per l’appunto, Facebook. Come si è visto, aziende di questo tipo sono dunque dotate di una “posizione speciale”, non solo perché forniscono un servizio di interesse generale – come osservato nella ordinanza cautelare del Tribunale di Roma – ma anche perché, proprio in considerazione di ciò, esse svolgono un controllo ai fini indicati, a prescindere dal fatto che l’esigenza di porlo in essere non discenda, per ora, da un obbligo generale di sorveglianza.

A stare ai principi ricavabili, in materia, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, è poi assai dubbio che questi ultimi, se applicati alla vicenda CasaPound/Facebook, imporrebbero una soluzione del genere di quella scelta dal giudice romano. Se è vero, infatti, che alla fattispecie in questione non sembra riferibile l’art. 17 della Convenzione – in assenza di un uso inequivocabile della pagina Facebook dell’associazione a fini diretti alla distruzione di diritti da essa sanciti – è altresì vero che episodi gravi di discriminazione e di odio, pur riguardanti, sul piano penale, singoli iscritti o simpatizzanti, si inquadrano, piuttosto chiaramente, nell’ideologia politica e nelle conseguenti attività di CasaPound. Ideologia ed attività, la cui diffusione è ulteriormente garantita dalla pagina stessa, e che appaiono miranti a scopi radicalmente contrastanti con i valori fondamentali della Costituzione e del sistema europeo di tutela dei diritti dell’uomo. Ne consegue, dunque, che al caso in esame sembrano, perlomeno in principio, riferibili le statuizioni adottate dalla Corte soprattutto nell’affare Féret, secondo le quali anche attività di per sé non istiganti alla violenza, o alla discriminazione – ma atte a provocare effetti simili – possono fuoriuscire dalla tutela apprestata dall’art. 10 della Convenzione, giustificando restrizioni all’esercizio della libertà in esso sancita. Ciò è tanto più vero se si pensa che la restrizione oggetto della nostra controversia non consisteva nell’irrogazione di sanzioni – idonee ad incidere pesantemente su detta libertà –, ma, più semplicemente, nell’impedimento ad accedere ad uno specifico social network” (nonché “social media”), disposto da un soggetto privato, anch’egli dotato della libertà di espressione. D’altra parte, tornando sul ruolo spettante a Facebook in materia, non se ne può sottovalutare l’importanza, anche con riferimento al rischio della diffusione di forme virali di discriminazione, e dell’impatto sui diritti umani che una simile diffusione sul web può avere. In proposito deve ricordarsi che, proprio di recente, il Relatore speciale sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, nel suo rapporto del 9 ottobre 2019 (A/74/486), ha affermato che «[l]eft unchecked and viral» un’espressione discriminatoria o di odio, «[…] can create an environment that undermines public debate and can harm even those who are not users of the subject platform» (§ 56).

In chiusura, è appena il caso di sottolineare il rilievo che le fonti internazionali ed europee, e la giurisprudenza delle Corti – in particolare della Corte europea dei diritti dell’uomo – rivestono sul piano costituzionale, in quanto costituenti parametri di costituzionalità, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione stessa. Sarebbe dunque grave, indipendentemente dalle soluzioni che verranno adottate nel merito (e dalla stessa prospettiva che Facebook possa, in futuro, ricorrere contro l’Italia dinanzi alla Corte), che di esse non si tenesse conto in successive fasi del giudizio in questione, com’è accaduto nella fase cautelare.

(l’articolo di Marina Castellaneta e Pasquale De Sena è tratto da Sidi Blog, il blog della Società Italiana di diritto internazionale e  di diritto dell’Unione Europea)


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