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La Sea Watch 3 e i valori costituzionali

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Potrà essere difficile quanto volete districarsi tra norme vecchie e nuove, tra circolari, direttive, ordini amministrativi, interventi a gamba tesa di soggetti politici, in perenne campagna elettorale, insofferenti rispetto a qualsiasi serio tentativo di governare un paese e la complessità dei suoi problemi, ma, ogni tanto, è bene tornare ai valori fondamentali e porsi alcune domande di fondo.

Il salvataggio di vite umane, come dice il cardinale Parolin, la tutela della persona, dell’essere umano, a prescindere da ogni nazionalità, la dignità degli individui sono valori che la nostra Costituzione considera primari e non a caso tutela nei suoi primi articoli (art.2 e art.3). Si può mettere in discussione tutto questo?

Il diritto costituzionale di asilo, costituisce uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento. I padri Costituenti, che hanno visto i nostri cittadini ripararsi in paesi esteri, per sfuggire alla tirannia del fascismo, hanno voluto assicurare solennemente questo diritto a tutti coloro che fuggono da paesi, nei quali non sono tutelate le libertà democratiche, e cercano rifugio, pacificamente,  nel nostro paese. Pensiamo che questo diritto d’ingresso nel nostro paese o anche nelle sole acque territoriali, possa essere bloccato o interdetto, da un coacervo di norme, ordini o direttive?

Se questi principi di asilo, di tutela dei rifugiati e dei soggetti perseguitati sono accolti, oltre che dalla Costituzione, dalle Carte internazionali ed europee, che abbiamo solennemente sottoscritto, pensiamo che si possano disattendere, con disinvoltura, perché in una legge, o solo in un decreto legge (ancora in fase di conversione), è scritto che deve essere pesantemente multato chiunque entri pacificamente nelle nostre acque territoriali, con, a bordo, persone salvate in mare e in fuga da guerre e da pericoli gravi ? Quale peso vogliamo dare all’art.10, primo comma, della Costituzione secondo il quale “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”?  Quale peso vogliamo dare all’art.117, primo comma, della Costituzione che traccia una ben precisa gerarchia tra le fonti normative, mettendo, al di sopra della stessa legge (e a maggior ragione di ogni altra disposizione di autorità politiche o amministrative), la Costituzione e i “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario ed internazionale”?

Ed infine vi chiedo di lasciare spazio ad un ultimo ed inquietante interrogativo.  Dopo aver sentito ai telegiornali e letto sui principali quotidiani, che la coraggiosa capitana della nave Carola Rackete, rischierebbe, per il suo comportamento, addirittura una pena detentiva dai 3 ai 10 anni, mi sono chiesto quale paese sia diventato il nostro.

Un paese, nel quale chi abbia ucciso una persona, anche solo per tutelare il proprio patrimonio, nel domicilio o nelle immediate adiacenze, può invocare la legittima difesa ed andare assolto, praticamente senza sindacato del giudice, mentre chi salva in mare degli esseri umani e, per portarli in un porto sicuro, viola gli ordini di una pubblica autorità, può rischiare fino a dieci anni di carcere.

Per questa domanda non chiedo una risposta. Non credo che sia neppure necessario scomodare la Costituzione e i suoi valori.

di Roberto Zaccaria. Professore di diritto costituzionale. Presidente del CIR-Rifugiati


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