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Sulla confisca delle navi ora i prefetti arrivano prima dei magistrati

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Le nuove regole del Decreto sicurezza bis: bastano i poteri del Codice della strada per confiscare una nave, come per le automobili ma con meno garanzie 

MILANO – Sul favoreggiamento dell’immigrazione irregolare ora i prefetti arrivano prima dei magistrati. E per confiscare una nave adesso bastano i poteri del codice della strada, come  nel caso di automobili e veicoli guidati da persone in stato di ebbrezza. Ecco due delle novità contenute nel decreto sicurezza bis approvato dal Consiglio dei Ministri ieri e che ora ha 60 giorni di tempo per essere convertito in legge dal Parlamento. Con gli articoli 1 e 2 del testo licenziato dal governo è stata introdotta una norma che modifica il reato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare.

Fino a ieri chi operava in mare, via terra o aerea e non riferiva alla polizia di frontiera che a bordo del proprio mezzo di trasporto c’erano stranieri senza documenti affrontava un’indagine della magistratura, nel frattempo pagava dai 3.500 ai 5.500 euro di sanzione e nei casi più gravi rischiava “la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall’autorità amministrativa italiana inerenti all’attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato”. Si parla di licenze e autorizzazioni, quindi.

Ora si è stabilito che anche confisca e sequestro cautelare delle nave sono decisioni che vengono prese in prima battuta dal prefetto del luogo. Non dai magistrati. Non dalla polizia giudiziaria su indicazione delle procure. Avverrà nei confronti delle navi a cui il ministero dell’interno ha vietato l’ingresso, il transito o lo sosta nelle acque territoriali per motivi di ordine e sicurezza pubblica legata all’immigrazione. Tutte le imbarcazioni, escluse quelle militari o governative in servizio non commerciale. Una mossa che tende la mano dopo mesi ai militari di Marina e Guardia costiera e al ministero della Difesa di Elisabetta Trenta, in seguito ai dissapori del “caso Diciotti” e alle invasioni di campo lamentate dalla Difesa.

Nel testo del Dl, il ruolo del Viminale si richiama anche al diritto internazionale del mare: l’articolo 19 della Convezione Onu di Montego Bay del 1982, una delle quattro siglate dall’Italia fra anni ’70 e ’80 e ratificate nell’ordinamento. Che prevede proprio come le acque territoriali possano essere chiuse a chi “arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero” per tutta una serie di motivi. Che vanno dalle minacce all’integrità territoriale dello Stato (come un atto di guerra o invasione armata), al recupero di aeromobili o apparecchiature militari, inquinamento intenzionale, fino a chi sta facendo operazioni di “carico scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero”. Curiosamente il governo ha deciso di richiamare la Convenzione Onu solo su un punto: “Limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti” si legge all’articolo uno del decreto.

In concreto: i comandanti, i proprietari e gli armatori di navi che non osservano la normativa internazionale ma sopratutto “i divieti e le limitazioni eventualmente disposti” dal ministero dell’Interno, assieme a Difesa e Infrastrutture e informando il Presidente del Consiglio, come per esempio la “Direttiva Sbarchi” del Viminale già modificata tre volte in pochi mesi, vengono sanzionati con una multa da 10 a 50 mila euro. E in caso di reiterazione con la stessa nave si applica la confisca del bene e il sequestro cautelare. Gli incaricati di farlo sono i prefetti e i poteri fanno riferimento a quanto previsto dal Codice della Strada. Le norme stradali si applicano al favoreggiamento dell’immigrazione nei capitoli su licenze e autorizzazione (non sul possesso di un bene) già dal 2003, quando venne inserito in un decreto legislativo che riguardava le direttive europee sull’area Schegen. Ora il governo Conte modifica un altro passaggio che andrà a intaccare le navi del Mediterraneo: sul concetto di “reiterazione” il codice delle strada prevede all’articolo 8-bis anche che gli effetti delle reiterazione sono sospesi fino a quando il provvedimento non è definitivo, oppure quando arrecano un grave danno alla persona (per esempio qualcuno che lavora solo in automobile). Nel decreto sicurezza bis si legge che si applica il Codice della Strada “ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 8-bis”, proprio quelli in questione. Viene cancellata la garanzia del provvedimento definitivo, almeno per le navi con a bordo migranti. Quindi di reiterazione si tratta, se così ha deciso il prefetto del luogo, e la confisca del bene prosegue quando la violazione non è stata accertata dalla magistratura. I provvedimenti di sequestro possono essere ovviamente impugnati e quindi annullati da un giudice ma non è detto che si rientri in possesso della propria nave. O almeno queste le intenzioni di chi ha scritto il decreto.

Le nuove regole fanno il paio con quanto stabilito lo scorso autunno dal primo decreto sicurezza e immigrazione. Dove sempre i prefetti diventavano cruciali per il futuro dei comuni e delle amministrazioni locali anche quelle non infiltrate dalla criminalità organizzata. Si stabilisce infatti che, anche senza prove di mafia, se dalla relazione del prefetto su un comune emergono situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate che compromettono il buon andamento e l’imparzialità delle amministrazioni comunali, queste possono essere sciolte. (Francesco Floris)

Da redattoresociale

 


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