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Corte europea Diritti dell’Uomo: “Gli Stati sono tenuti a fare luce sui crimini commessi contro i giornalisti”

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Gli Stati sono tenuti a fare luce sui crimini commessi contro i giornalisti perché, in caso contrario, non solo è leso il diritto del singolo, ma quello della collettività a ricevere informazioni su questioni scottanti e di interesse generale. Con un inevitabile danno per la democrazia. È il principio sotteso alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Mazepa e altri contro Russia (ricorso n. 15086/07), depositata il 17 luglio con la quale la Corte ha chiarito che l’uccisione di giornalisti, colpiti per aver svolto indagini necessarie a divulgare notizie di interesse per la collettività, non può essere coperta da impunità. Non solo. Le autorità nazionali, per garantire la libertà di stampa, devono assicurare che i responsabili dell’uccisione di giornalisti siano individuati e puniti e questo anche con riferimento ai mandanti.

La vicenda ha al centro l’uccisione della giornalista investigativa russa Anna Politkoskaya, colpita a morte nel 2006. Impegnata nella tutela dei diritti umani e in indagini per far luce sui crimini commessi in Cecenia dalle autorità russe, la giornalista era stata freddata sotto casa. Per la sua morte, le lunghe indagini, avevano portato alla condanna di 5 ceceni, senza però che fossero stati mai individuati i mandanti. Di qui il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo da parte della madre, della sorella e dei due figli di Anna Politkoskaya.

Prima di tutto, respinte tutte le eccezioni formulate dal Governo russo circa la mancata qualità di vittime da parte dei ricorrenti, la Corte ha chiarito che l’articolo 2 della Convenzione europea, che assicura il diritto alla vita anche con riguardo agli aspetti procedurali, impone agli Stati lo svolgimento di indagini ufficiali effettive in tutti i casi in cui un individuo sia ucciso. Non un obbligo di risultato, ma un obbligo di condotta. Le indagini – scrive la Corte – devono rispettare alcuni parametri e devono essere svolte in modo adeguato, indipendente e con rapidità. Inoltre, i familiari della persona deceduta devono essere coinvolti. Nel caso in esame, la Corte non ritiene che i familiari siano stati privati dell’opportunità di partecipare effettivamente al procedimento, tanto più considerando che l’articolo 2 non impone alle autorità nazionali di soddisfare ogni richiesta relativa all’adozione di una specifica misura. Detto questo, però, la Corte osserva che le indagini non sono state svolte in modo effettivo. Sul punto, Strasburgo ha affermato che “nei casi in cui la vittima è un giornalista, è della massima importanza accertare l’esistenza di un possibile collegamento del crimine con l’attività professionale del giornalista”. Le indagini sull’omicidio hanno portato unicamente a individuare gli autori materiali, ma non i mandanti. Le indagini, quindi, non sono state adeguate. Ma c’è di più, perché la Corte ha chiarito che le lungaggini nello svolgimento delle indagini sono un forte indizio del fatto che l’inchiesta non è stata svolta in modo adeguato, a meno che lo Stato non dimostri che i tempi lunghi sono dovuti a ragioni particolari che ne giustificano il ritardo. Un principio destinato a valere in casi analoghi, anche con riguardo ad altri Stati.

Alla luce di quanto detto, la Corte ha condannato la Russia per violazione dell’articolo 2 della Convenzione, con l’obbligo per lo Stato in causa di versare 20mila euro ai ricorrenti per i danni non patrimoniali subiti.


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