BASTA VIOLENZA SULLE DONNE - 25 NOVEMBRE TUTTI I GIORNI

La vita agra del freelance italiano

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Occorre tanta pazienza e soprattutto essere avvolti dal fuoco sempiterno della passione, per scrivere come collaboratore esterno (o freelance, un termine anglofilo che ho imparato a conoscere nella sua valenza nostrana). Aldilà di compensi risibili, o inesistenti nella maggior parte dei casi, quello che fa più male è la beffa di sottostare a un ordinamento obsoleto, l’Albo dei Giornalisti, risalente al codice del defunto regime fascista.  Il Regio Decreto del 1928 è rimasto perlopiù immutato nella normativa attuale, la legge Gonella, in vigore dal 1963. La quale sancisce nei fatti la dicotomia perpetua tra il singolo scriba e il Gotha del vetusto Ordine dei Giornalisti.  Un’anomalia tutta italiana della stampa internazionale.

Il gioco dell’oca

La divisione tra giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti è nella sostanza invariata dal 1928, seppur aggiornata a livello puramente semantico: l’Albo, diretto allora da un comitato di cinque membri scelti dal ministero Grazia e Giustizia, di concerto con quello dei Fasci e Corporazioni, fu rimpiazzato nel 1963 da ODG (Ordine dei Giornalisti) i cui membri sono scelti da una Commissione governativa, eletta sulla base delle indicazioni fornite dal sindacato dei giornalisti. ODG.webloc Per diventare professionisti, occorrono 18 mesi di praticantato continuo, presso redazioni di giornali o televisive, e il superamento di un esame di Stato, con prova scritta e orale. Non possono svolgersi altre professioni nel frattempo, per cui l’accesso è precluso a chi non ha le spalle coperte, subordinato quindi a un supporto economico esterno, o a una raccomandazione. Un filtro sociale ben congegnato, che permette di mantenere “in famiglia” l’accesso all’Ordine. Tale assetto, fu messo in discussione dal partito Radicale nel 1997, il cui referendum susseguente non raggiunse però il quorum. Malgrado ciò, il 66% degli elettori votò per l’abrogazione dell’Ordine.

Nel 2005, l’On. Siliquini propose una bozza di riforma, approvata dal Consiglio dei Ministri, che sanciva l’abolizione del praticantato, sostituito da una facoltà triennale, con Master biennale di specializzazione convenzionato con università e Ordine. Questa riforma, che avrebbe consentito un ingresso più qualificato e meno soggetto alla Commissione, non fu mai convertita in legge. La Casta era salva ancora una volta.

Nel 2014, è stato introdotto l’obbligo di iscriversi a un corso di formazione online, ai fini del rilascio di un attestato per accedere all’esame di Stato.

L’alternativa è costituita dalla figura del giornalista pubblicista “chi svolge attività giornalistica non occasionale e retribuita, anche se esercita altra professione o impiego” L’aspirante, può accedere a un elenco distinto nell’ambito dell’Ordine, dopo due anni di attività, regolarmente retribuita e documentata da un versamento, che dimostri il pagamento di emolumenti. E qui casca l’asino. Difatti, se bastano 70 articoli pubblicati in due anni anche da testate differenti, a stage ultimato bisogna presentare comunque in Tribunale il modello F24, e una dichiarazione da parte del commercialista dell’editore, riguardo l’impegno preso nei confronti dell’autore nell’arco dei due anni trascorsi. Una chimera: il rifiuto degli editori a siffatta richiesta, è la regola.

Le eccezioni sono contemplate solo se si hanno santi in Paradiso, o meglio, all’interno del cerchio magico dei piani alti redazionali. Nella stragrande maggioranza dei casi, condicio sine qua non da sottoscrivere per iniziare una collaborazione con la maggioranza delle testate online, è quella della rinuncia a qualsiasi forma di retribuzione. Una sparuta minoranza, concede mini pagamenti occasionali, che vanno dai 4 a un max. di 20 euro per articolo, senza rendiconti ufficiali. Nel caso di quotidiani cartacei, la norma è all’incirca la stessa: emolumenti con il contagocce, senza scadenze precise, non regolati da accordi.

C’è di più: alcuni portali propongono veri e propri moduli-capestro, da compilare online e rimandare firmati alle redazioni. Uno dei tanti snocciola perle del genere:

“Mediante inoltro delle opere (siano essi articoli, note, commenti, provvedimenti, racconti foto o video) alla Redazione di (omissis) l’Autore cede a (omissis) e, per esso, ai fondatori, i diritti patrimoniali o di utilizzazione economica delle stesse e in particolare:

  • diritto alla riproduzione delle opere (art. 13, l. 633/41);
  • diritto alla trascrizione delle opere (art. 14, l. 633/41);
  • diritto alla distribuzione delle opere (art. 17, l. 633/41);
  • diritto al noleggio ed/od al prestito delle opere a terzi (art. 18 bis, l. 633/41);
  • diritto all’esecuzione, rappresentazione e recitazione delle opere in pubblico presente (art. 15, l. 633/41);
  • diritto alla comunicazione delle opere a pubblico distante (artt. 16 e 16 bis, l. 633/41);
  • diritto di traduzione ed elaborazione delle opere (art. 18, l. 633/41);

Alla Redazione è riservato il diritto alla pubblicazione, alla rimozione e alla cancellazione delle opere dal sito”. OpinioJuris.webloc

In pratica, non solo l’autore deve rinunciare al compenso, ma in aggiunta cedere agli editori ogni diritto economico, nel caso di riproduzione, distribuzione, noleggio a terzi delle sue opere. E non basta: deve acconsentire che i suoi lavori possano essere cancellati o rimossi dal sito di pubblicazione a totale discrezione dei suoi fondatori. Siamo di fronte non solo allo sfruttamento gratuito del collaboratore, ma anche e soprattutto alla violazione del suo diritto di copyright e presenza sui motori di ricerca. Casi come questi, non rappresentano purtroppo eccezioni, ma rientrano negli abusi quotidiani, tutelati a livello legislativo, che i freelance subiscono ai fini di ottenere un minimo di visibilità mediatica. A scapito della loro dignità.

Conclusioni

Solo in Italia esiste un ODG, come organismo autoreferenziale, dotato di regole autonome, che ignorano la normale legislatura di diritto.
Seppure in Europa, cosi come negli Stati democratici in genere, la tendenza all’autoregolamentazione e all’indipendenza della stampa nei confronti del governo centrale sia un’esigenza riconosciuta, nella nostra penisola essa assume, come condicio sine qua non, i connotati corporativi del regime fascista, sigillata a cambiamenti che ne possano modificare la sua struttura clientelare.
D’altro canto, la pressione per cambiare radicalmente questo status quo rimane costante, pur all’interno di una società ingessata nei suoi privilegi.


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