Nelle motivazioni depositate in cancelleria venerdì 21 marzo per il ricorso del giornalista Simone Innocenti c’è la conferma che la Procura e gli organi inquirenti non possono sequestrate atti e strumenti dei giornalisti con il fine di scoprire le loro fonti con la motivazione di presunte violazioni del segreto istruttorio. Si tratta di una decisione importantissima ai fini della tutela delle fonti dei cronisti e del segreto professionale dei giornalisti, dirimente in un momento come quello attuale in cui si contano tentativi anche legislativi si aggirare il segreto professionale della categoria. La pronuncia della Corte di Cassazione segue il ricorso di Innocenti, indagato dalla procura di Firenze per concorso nella rivelazione del segreto d’ufficio per un articolo pubblicato il 17 maggio 2024, sul caso dell’allieva suicida alla scuola Marescialli dei carabinieri. Procedimento nell’ambito del quale ci furono perquisizioni a carico del giornalista del Corriere Fiorentino. A proposito di quella perquisizione, scrive ora la Cassazione nelle motivazioni: “Tale modus operandi da parte dell’organo requirente non è obiettivamente consentito alla luce del quadro normativo costituzionale e primario vigente. L’art. 200, comma 3, cod. proc. pen. estende ai giornalisti professionisti iscritti all’albo professionale le guarentigie riconosciute dalla legge alle altre categorie professionali indicate comma 1 ‘relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro
professione’, aggiungendo ‘che se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione delle fonti’ il giudice e non il Pubblico Ministero ‘ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni’. Deve, dunque, sussistere la necessità di accertare dei fatti costituenti reato, il che non era nel caso di specie, e ricorrere l’evenienza che l’esame testimoniale della fonte riservata costituisca la sola modalità per l’accertamento di quei fatti, anch’essa non riscontrabile nella fattispecie in esame in cui l’eventuale identificazione del pubblico ufficiale responsabile della divulgazione della notizia
presunta riservata non avrebbe avuto alcuna incidenza sul fatto da accertare (modalità del decesso della Marescialla rinvenuta morta)”.
