In Italia il Parlamento continua ad emanare norme che hanno l’effetto concreto di ingessare la cronaca giudiziaria, ignorando, al contempo, tutte le proposte già depositate per abolire il carcere e limitare l’effetto intimidatorio delle querele temerarie. Nonostante gli appelli della categoria dei giornalisti e degli organismi di rappresentanza (domani l’ulteriore iniziativa del Cnog). E tuttavia l’Italia resta un “osservato speciale” della Commissione e del Parlamento europeo, infatti prosegue il monitoraggio circa l’applicazione della Direttiva Anti slapp approvata il 28 febbraio scorso che interseca l’ultima relazione sullo stato di diritto nell’Unione, contenente sei rilievi sulla libertà di informazione nel nostro Paese. Intanto è partito lo screening da parte della Direzione generale della Giustizia e dei consumatori (Just) sul cosiddetto “pacchetto anti-SLAPP dell’UE”. All’esito della entrata in vigore della Direttiva gli Stati membri devono designare un focal point responsabile delle raccomandazioni e un contact point per la trasposizione della direttiva. Gli Stati membri sono liberi di scegliere se designare un’istituzione, una persona o più persone, ma devono adempiere a tale previsione.
La direttiva anti-Slapp, come sappiamo, ha tracciato gli standard minimi da seguire per evitare che le azioni legali abbiano un effetto deterrente sull’informazione e in generale sul diritto di critica. Adesso però, proprio in questi mesi, spetta agli Stati membri la responsabilità di basarsi sulle fondamenta gettate dalla direttiva anti-SLAPP, nell’elaborazione di una legislazione nazionale efficace. Quest’ultima per rispettare lo standard minimo deve prevedere:
– un ampio campo di applicazione per coprire anche i casi SLAPP nazionali e le controversie disciplinate dal diritto procedurale penale o nei procedimenti amministrativi;
– un solido meccanismo di archiviazione anticipata, cioè nelle prime fasi del procedimento, per tutte le SLAPP;
– garanzie sul risarcimento dei danni con criteri specifici, nonché l’imposizione di sanzioni pecuniarie consistenti al ricorrente per aver utilizzato le SLAPP per intimidire gli organi di vigilanza pubblica;
– misure extra legali come meccanismi di sostegno dei bersagli di SLAPP, sensibilizzazione e formazione di giudici e avvocati, raccolta dati e monitoraggio delle SLAPP: tutti strumenti descritti in maniera dettagliata nella raccomandazione anti-SLAPP della Commissione del 27 aprile 2022 e nella successiva Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa.