Il decreto sui migranti non funziona, il trattenimento presso i Cpr in attesa di verifiche nemmeno. Dopo la sentenza del giudice Apostolico, che per prima ha attestato la illegittimità dei fermi, un’altra sentenza solleva il velo sulle anomalie costituzionali delle nuove disposizioni volute dal Governo. E infatti in una seconda sentenza del Tribunale di Catania, firmata dal giudice Rosario Maria Annibale Cupri, si sottolinea come “la richiesta di un migrante di ottenere la protezione internazionale, per la sua complessità, non può essere trattata come una mera ‘procedura di frontiera'”; si aggiunge altresì che chiedere il trattenimento di un migrante dopo lo sbarco, in attesa di verificare il possesso dei requisiti per la protezione, è un’istanza che va respinta. I provvedimenti di trattenimento erano in tutto sei, disposti dal questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore. Erano quindi seguite le convalide presso la sezione speciale Immigrazione del Tribunale di Catania; il giudice ha disposto l’immediato rilascio dei cittadini tunisini, richiedenti protezione internazionale, ritenendo che non fosse applicabile il trattenimento presso un centro – in questo caso la nuova struttura di Modica – del richiedente asilo/protezione che provenga da un cosiddetto paese sicuro (e la Tunisia rientra formalmente nel novero dei paesi sicuri). Entro 28 giorni il richiedente dovrà sapere se la sua domanda di asilo/protezione può o meno essere accettata. Nel caso in cui non volesse essere trattenuto deve versare personalmente e all’atto delle procedure di identificazione circa 5.000 euro. Su questo punto il giudice Cupri scrive: “come già affermato da precedenti decisioni di questo Tribunale, in procedimenti di convalida riguardanti cittadini tunisini, le cui motivazioni sono condivise”, la cosiddetta “garanzia fidejussoria” non può essere una misura alternativa al trattenimento ma un “requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/Ue, per il solo fatto che richiede protezione internazionale”. Il trattenimento sarebbe quindi una misura non idonea, in linea con quanto già sostenuto dalla giudice Iolanda Apostolico cioè che il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda. La giudice Iolanda Apostolico, qualche giorno fa, non aveva convalidato i provvedimenti di trattenimento, scatenando aspre polemiche politiche e persino un’azione di dossieraggio tramite la pubblicazione di un video che la ritrae in un corteo pro migranti molto datato.
In queste ore è partito un appello contro il dossieraggio e gli attacchi alla giudice di Catania che per prima ha fatto valere le incongruenze del decreto migranti di settembre scorso. Un documento redatto da Luigi Ferrajoli professore emerito di Filosofia del diritto, che mette in fila tutti i rischi legati alle reazioni scomposte della politica alle ultime decisioni in materia di richieste di asilo e in specie per il caso della giudice Apostolico. Ecco cosa dice: ” L’attacco del governo, e in particolare del ministro Matteo Salvini, alla giudice Iolanda Apostolico per la mancata convalida – ampiamente motivata sulla base del diritto e della giurisprudenza europea – della privazione della libertà di tre migranti decisa dal questore, è un’aperta aggressione a due fondamentali principi della Costituzione repubblicana. Il primo principio è quello della separazione dei poteri e dell’indipendenza della giurisdizione: si può criticare il provvedimento giudiziario, soggetto come tutti a impugnazione, ma non è tollerabile, in uno stato di diritto, che il potere politico aggredisca il/la giudice che lo ha emesso, con insulti e minacce dotate di una carica intimidatoria senza precedenti nel pur lungo e penoso conflitto tra politica e giustizia che avvelena il nostro paese da oltre trent’anni. Il secondo principio, aggredito purtroppo non solo dal ministro Salvini e dalla maggioranza ma da gran parte della stampa, è la libertà di riunione esercitata dalla cittadina Apostolico con la sua partecipazione – documentata con l’ausilio di un’illegittima operazione di dossieraggio – a una manifestazione di protesta contro le pesanti lesioni dei diritti dei migranti. È evidente che questa seconda aggressione, mirata oggi contro Iolanda Apostolico, minaccia potenzialmente l’esercizio dei diritti politici di tutti e tutte. L’aspetto più preoccupante di questa vicenda è l’inconsapevolezza, condivisa e ostentata dall’intera maggioranza di governo, dell’estrema gravità di questa scomposta aggressione ai due classici limiti costituzionali – la separazione dei poteri e i diritti fondamentali – ai poteri politici dei governi. Una conferma della refrattarietà della destra nata nel ’94 ad accettare i limiti costituzionali e della pretesa di una sovranità assoluta del potere politico, Non solo. La convalida giudiziaria dei provvedimenti polizieschi che limitano la libertà personale è un’elementare garanzia di un diritto fondamentale stabilita dall’articolo 13 della nostra Costituzione. Lo stupore e addirittura lo sdegno per questa mancata convalida fanno supporre che i nostri governanti ne ignorino l’ovvia legittimità e normalità e diano per scontata la subalternità dei magistrati, in deroga a quei due limiti costituzionali, ai poteri sulle libertà dei migranti comunque esercitati dalle forze di polizia dipendenti dal potere esecutivo”.
(Nella foto d’archivio migranti al porto di Catania)