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Cosa non funziona nel decreto sui richiedenti asilo che viola norme Ue e Costituzione

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Trattenere chi chiede protezione senza effettuare una valutazione su base individuale e chiedendo una garanzia economica come alternativa alla detenzione è illegittimo. Lo afferma  il Tribunale di Catania  alla luce della giurisprudenza e della normativa europea e dell’art. 10 della Costituzione italiana.

Il 29 settembre 2023 presso la Sezione Specializzata del Tribunale di Catania si sono tenute le prime udienze di convalida di richiedenti asilo trattenuti nel nuovo “Centro per il Trattenimento dei Richiedenti Asilo” di Pozzallo alla luce delle disposizioni del Decreto Ministeriale 14 settembre 2023 (G.U. 21 settembre 2023, n. 221) che prevedono il trattenimento dei cittadini stranieri provenienti da Paesi cd sicuri che chiedono protezione internazionale se non presentano personalmente una garanzia finanziaria di € 4938,00.

In tale sede la Giudice non ha convalidato il trattenimento di un cittadino tunisino, ritenendolo illegittimo alla luce del diritto comunitario e della Costituzione italiana.

Si tratta di una delle prime applicazioni delle norme introdotte in Italia nei giorni scorsi, di cui viene confermata la mancata coerenza ai principi statuiti dalla nostra Costituzione e dalla Direttiva UE 2013, come già denunciato dall’ASGI e da diverse associazioni ed esponenti della società civile.

In primo luogo la Giudice ha ricordato che la normativa interna in vigore da una settimana, sulla garanzia finanziaria per evitare il trattenimento,  è incompatibile con quella dell’Unione europea e va disapplicata dal giudice nazionale, perché non prevede una valutazione su base individuale della situazione di chi chiede protezione internazionale in Italia e proviene da un Paese cd. sicuro, come chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea – Grande Sezione- nella sentenza 8 novembre 2022 (cause riunite C-704/20 e C-39/21).

Il provvedimento di trattenimento del Questore – ricorda la giudice – deve essere corredato da idonea motivazione ed è necessario valutare le esigenze di protezione manifestate, in base anche alla necessità e proporzionalità della misura in relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive. Al contrario, la garanzia finanziaria imposta dal D.M. 14 settembre 2023 al richiedente asilo proveniente da un Paese cd sicuro non può essere considerata misura alternativa al trattenimento, ma un requisito amministrativo imposto per il solo fatto che chiede protezione internazionale, violando le norme sull’accoglienza previste all’art. 6 – bis del D. Lgs 142/2015 prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/UE.

La giudice ricorda che un trattenimento può essere giustificato  soltanto al fine di consentire allo Stato membro interessato di esaminare, prima di riconoscere al richiedente protezione internazionale il diritto di entrare nel suo territorio, se la sua domanda non sia inammissibile, o se essa non debba essere respinta in quanto infondata a seguito di una procedura accelerata al fine di garantire l’effettività delle procedure previste dalle norme comunitarie. Pertanto il Presidente della competente Commissione Territoriale deve avere assunto una decisione, che nel caso esaminato non è stata adottata, circa la procedura da seguire. 

Infine, secondo il Tribunale di Catania le norme sulla detenzione dei richiedenti asilo provenienti da Paesi cd sicuri sono in contrasto con l’art. 10 comma 3 della Costituzione italiana che garantisce comunque il diritto d’ingresso del richiedente asilo (come chiarito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 26 maggio 1997, n. 4674). Nell’ordinanza del Tribunale di Catania si afferma, dunque, che “ alla luce del  principio costituzionale fissato da tale articolo, deve infatti escludersi che la mera  provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro possa automaticamente  privare il suddetto richiedente del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per  richiedere protezione internazionale” .

Il provvedimento del Tribunale di Catania e una sintesi delle motivazioni giuridiche

“Si tratta di una decisione che, in maniera chiara e giuridicamente ineccepibile, conferma la prevalenza della Costituzione e della normativa europea sui tentativi di strumentalizzare l’arrivo di persone in cerca di protezione in Italia.” è il commento dell’ASGI.“L’attuale Governo, in un solo anno, è intervenuto con nove atti normativi sul diritto dell’immigrazione e dell’asilo, trasponendo all’interno dell’Ordinamento giuridico la confusione politica, l’incapacità amministrativa di affrontare il fenomeno migratorio e pulsioni autoritarie degne delle più buie epoche storiche. E’ un pessimo modo di legiferare che deriva da uno sbagliato approccio politico e da una irrazionale risposta ad un fenomeno ordinario della nostra società. Il Governo fa finta di ignorare che ciò che manca in Italia è una nuova politica sugli ingressi regolari, non certamente la necessità di comprimere ancora i diritti delle persone”. conclude l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione.

(Nella foto il Cpr di Gradisca)

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