“Libertà di informazione. La vicenda di Simone Olivelli” – Pubblichiamo richiesta rettifica ex art. 8 Legge 47/1948.

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L’articolo pubblicato on line in data 11.01.2022 intitolato “Libertà di informazione. La vicenda di Simone Olivelli”, nel riportare i fatti, presenta inesattezze e omissioni tali da suggestionare il lettore e ingenerare in lui l’erroneo convincimento che la sanzione irrogata nei confronti del giornalista Olivelli maschererebbe, in concreto, una censura all’esercizio del diritto di informazione su una vicenda relativa a un noto personaggio politico (On. Gaetano Galvagno). Esso, dunque, risulta lesivo del decoro e della reputazione della scrivente.

Segnatamente, da taluni passaggi – (quali: “Sopra ogni cosa c’è poi quella libertà di un giornalista di decidere dove pubblicare le storie che si trova in punta di penna”; “Simone Olivelli, giornalista dipendente part-time e senza vincolo di esclusiva della testata Meriodionews (…) lo scorso 10 novembre, scrive per Il fattoquotidiano.it l’articolo “Sicilia, l’amico imprenditore e le accuse del funzionario: quell’indagine per corruzione archiviata su Galvagno, neo presidente dell’Ars”;fino a quel momento nessun altro suo pezzo scritto “fuori” da Meridionews aveva sollevato richiami da parte dell’editore”, “Rmb contesta a Olivelli di aver dato la notizia al il FattoQuotidiano.it (…) e di averlo fatto non rispettando la linea editoriale della propria testata“; “Forse qualcuno dei nostri lettori si starà chiedendo se la notizia sull’inchiesta al centro di tutta questa vicenda (…) sia poi stata ripresa da Meridionews. Articolo 21 ha cercato negli archivi di Meridionews ma non ne ha trovato traccia”) – emerge, erratamente, come l’Olivelli sia stato sanzionato sol perché, quale giornalista part time senza esclusiva, avrebbe pubblicato su un altro giornale una notizia sull’On. Galvagno.

Viceversa, dalla semplice lettura degli atti disciplinari, risulta, obiettivamente, un dato diverso ossia che l’Azienda non ha sanzionato Olivelli per avere pubblicato su un’altra testata una notizia sul Galvagno bensì per l’esatto opposto, e cioè:

  1. Per “non avere proposto la notizia alla (…) società datrice in violazione dell’obbligo di diligenza di cui all’art. 2104 c.c., di fedeltà e non concorrenza di cui all’art. 2105 c.c., dei generali doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., dell’art. 13 del CCNL di categoria” e, quindi, per avere fatto “bucare” alla datrice una notizia su un filone di indagine sempre seguito dal giornalista per Meridionews, cedendola, invece, a una concorrente;
  2. Per avere, con tale condotta, violato il principio per cui il giornalista, sia in esclusiva che non, non deve assumere incarichi in contrasto con gli interessi morali e materiali dell’azienda cui appartiene (nel caso di specie l’interesse datoriale a pubblicare per primi la notizia relativa ad un filone da sempre seguito da Olivelli per la scrivente);
  3. Per aver l’Olivelli – la cui firma viene sempre ricondotta alla scrivente editrice di cui risulta dipendente – violato la linea politico editoriale dell’azienda – che il medesimo giornalista, per quanto appena detto, è sempre tenuto a rispettare anche quando scrive altrove – “secondo cui la notizia relativa a un’indagine giudiziaria debba essere immediatamente pubblicata al momento del relativo avvio e seguita medio tempore dando atto dei successivi sviluppi sino alla conclusione”- mentre – “l’articolo ha contestualmente dato notizia dell’avvio di un’indagine e della relativa archiviazione”;
  4. Per avere pubblicato su Meridionews due articoli di approfondimento senza la preventiva autorizzazione del Direttore, come da tale ultimo disposto per tali casi.

Si chiede, pertanto, di voler provvedere, ex art. 8 legge 47/1948, alla rettifica di quanto riportato nell’articolo nella collocazione prevista dalla legge e con risalto analogo a quello riservato al brano giornalistico cui la rettifica si riferisce.

Belpasso (CT), 23 gennaio 2023

(RMB s.r.l.)

 


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