Garante detenuti: “Illegittimo negare una residenza alle persone straniere detenute o internate, anche se prive di permesso di soggiorno”

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Molte persone straniere detenute o internate prive di un permesso di soggiorno non vengono iscritte nel registro dei residenti dei Comuni in cui vivono in base alla loro privazione della libertà. Su tale situazione il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha espresso un proprio Parere, qui allegato.

Tale mancata iscrizione, infatti, ha avuto e continua ad avere un impatto negativo determinante sulla dignità sociale e sulla fruizione dei diritti fondamentali delle persone interessate, nonostante la più recente e chiara formulazione dell’articolo 45 dell’Ordinamento Penitenziario. In particolare, l’esclusione anagrafica comporta l’impossibilità di vedersi attribuita una carta di identità, di accedere a misure non detentive, di usufruire di prestazioni assistenziali spesso indispensabili e di attivare programmi di vita esterni una volta riacquistata la libertà personale.  Inoltre, la mancanza di una carta d’identità è di forte ostacolo all’accesso a percorsi di regolarizzazione presso le Autorità di pubblica sicurezza, incluso il riconoscimento della protezione speciale.

Il Garante nazionale ha indirizzato il proprio Parere al Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nonché al Presidente dell’Anci e ai Presidenti di tutte le Giunte regionali e delle Giunte provinciali delle Province autonome di Trento e Bolzano, perché sollecitino, secondo le rispettive competenze, i Direttori degli Istituti detentivi e delle Rems, i Sindaci e gli Assessori regionali competenti in tema di tutela della salute, a una pronta applicazione della Legge. Il parere è stato inviato, inoltre, al Direttore centrale per i servizi demografici del Ministero dell’Interno, ai Presidenti dei Tribunali di sorveglianza e ai Componenti del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria.


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