Sindaco commissariato per mafia si ricandida, il prefetto di Lecce blocca la candidatura: “è ineleggibile”. Acque agitate a Carmiano (LE), comune chiamato al voto il 7 novembre dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose dell’assise consiliare nel 2019. Il sindaco uscente Giancarlo Mazzotta una settimana fa ha presentato la sua lista “RitorniAmo insieme con Giancarlo Mazzotta”, per molti una sorta di sfida allo Stato. L’altro candidato sindaco, Gianni Erroi, peraltro assessore uscente nell’assise commissariata, ha presentato istanza di ricusazione richiamando alcune pronunce della Corte di Cassazione.
Oltre allo scioglimento del consiglio con decreto del Presidente della Repubblica, è stata sottolineata la circostanza per cui il sindaco uscente fosse al suo secondo mandato consecutivo (eletto nel 2010 e nel 2015).
“ineleggibile”. non “incandidabile”, è questo il verdetto della prefettura circa la posizione di Giancarlo Mazzotta secondo l’ufficio territoriale di governo.
Il decreto di scioglimento per mafia “è stato adottato il 5 dicembre 2019 – spiega il prefetto Maria Rosa Trio -, nel corso del quarto anno e sei mesi dall’inizio della seconda consiliatura. Il caso in esame integra una causa di ineleggibilità originale preclusiva non già della candidabilità, ma della eleggibilità perchè ostativa all’espletamento del secondo mandato”.
Sabato scorso però, l’ex sindaco ha comunque presentato la sua lista senza che nessun organo contestasse il suo status.
A tal proposito “l’ineleggibilità – spiega il prefetto – afferendo allo status soggettivo del cittadino candidato, comporta sia l’impossibilità da parte della commissione elettorale di vagliare la ricorrenza o meno di tale condizione, sia l’esistenza indubbia della giurisdizione del giudice ordinario”.
Intanto il tribunale di Lecce, prima sezione civile, si era espresso per la “candidabilità” di Giancarlo Mazzotta. La partita ultima si è giocata sul fronte della ineleggibilità dunque, spiegata in maniera chiara e incontrovertibile dal prefetto di Lecce.
“La diretta conseguenza in caso di ineleggibilità originaria o sopravvenuta è per il candidato eletto, nonostante il divieto, la decadenza dalla carica”. Per cui la corsa può anche continuare ma il candidato decadrebbe appena eletto, sia come sindaco che come consigliere di maggioranza.
Si “demanda la presa d’atto di quanto sopra al primo consiglio comunale – spiega Trio – che dovrà essere effettuato nella seduta immediatamente successiva all’esito delle consultazioni elettorali e segnatamente in sede di convalida degli eletti”.
Se l’ex sindaco dunque non si ritirerà dalla competizione, si potrà intanto testare con i numeri il consenso dell’elettorato, e procedere poi in assise alla ratifica della decadenza dalla carica.
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