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Diritto all’oblio nella riforma alla giustizia penale della ministra Cartabia

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Nella riforma della giustizia della Ministra Cartabia è stato previsto il diritto all’oblio, con la cd. deindicizzazione delle notizie relative a procedimenti penali definiti con l’archiviazione e sentenza di non luogo a procedere o l’assoluzione. Per gli indagati o imputati che rientrano nelle condizioni cui sopra, i loro dati verranno cancellati dai motori di ricerca sulla Rete, attraverso la deindicizzazione delle notizie relative ai procedimenti penali a loro carico. Si tratta di un emendamento alla riforma del processo penale Il testo dell’emendamento risulta a firma Costa e Magi, a cui il governo e il relatore Franco Vazio hanno dato parere positivo, già approvato dalla Commissione Giustizia della Camera. Nello specifico, si tratta del seguente art. 13-bis. (Disposizioni in materia di effetti della sentenza).

Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di effetti della sentenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che la sentenza di assoluzione o proscioglimento costituisca titolo per l’interessato per ottenere dai prestatori di servizi dell’informazione che gestiscano motori di ricerca, l’immediata deindicizzazione dei dati personali relativi al procedimento penale nel quale è intervenuta l’assoluzione o il proscioglimento, e prevedere altresì, qualora il prestatore non adempia entro il termine di 7 giorni, che costituisca titolo per ottenere dal Garante per la protezione dei dati personali un provvedimento di deindicizzazione.
Gli indagati o imputati in procedimenti penali avranno il diritto di richiedere un provvedimento di deindicizzazione in caso di decreto di archiviazione; la sentenza di non luogo a procedere; la sentenza di assoluzione e potranno inoltrare una semplice richiesta per ottenere dai gestori dei motori di ricerca e dalle società di informazione l’immediata deindicizzazione dei dati personali relativi al procedimento penale.

Infine, qualora il gestore, ricevuta la richiesta, non adempia entro il termine di 7 giorni, l’interessato potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per ottenere il provvedimento di deindicizzazione con una automatica conseguente semplificazione delle procedure di tutela della privacy dinanzi alla autorità competente.
(Nella foto la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia)


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