La Corte Costituzionale infatti ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma penale che sanziona l’istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) “nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.
Nonostante le sollecitazioni della Corte, il Legislatore non ha provveduto al vulnus giuridico e nel frattempo è stata avviata una raccolta firme per un referendum abrogativo sul reato di omicidio del consenziente.
La raccolta delle firme (almeno 500 mila ex. art. 75 Cost.) servirà per indire un referendum sull’eutanasia legale (annuncio sulla Gazzetta Ufficiale del 21.04.2021) e intende abrogare parzialmente la disposizione penale relativa all’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) che resterebbe solo per l’ipotesi del fatto commesso “contro una persona minore degli anni diciotto; contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno”.
Questo è il quesito referendario come riportato nella GU:
«Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da sei a quindici anni.”; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole “Si applicano”?
Va poi segnalata la proposta di legge sul “Rifiuto di trattamenti sanitari e sulla liceità dell’eutanasia” da parte delle Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera approvata in data 6 luglio 2021.
La proposta indica una disciplina normativa in materia di “Morte volontaria medicalmente assistista” e nei suoi 8 articoli specifica le finalità della legge, i presupposti e le condizioni, i requisiti, la forma della richiesta e le modalità.
Inoltre, prevede l’esclusione di punibilità per il personale sanitario che “applica” la procedura e l’istituzione di Comitati per l’etica nella clinica.
L’obiettivo normativo è permettere ad una persona malata, in determinati casi e a specifiche condizioni, di chiedere assistenza medica per porre fine alla propria vita ed è prevista per i pazienti che abbiano una patologia irreversibile o da una prognosi infausta (art. 1) che sceglierebbero la “morte volontaria medicalmente assistita” come riconducibile ad un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalla legge, “si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario Nazionale” (art. 2).
La possibilità di ricorrere all’eutanasia è subordinata al fatto che la richiesta provenga da un soggetto maggiore d’età, capace di prendere decisioni libere e consapevoli e che risulti affetto da sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili.
L’art 3 della proposta di legge prevede che la persona si trovi infatti nelle seguenti condizioni:
● sia affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile;
● sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;
● sia assistita dalla rete di cure palliative o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale
La richiesta da parte del malato deve essere libera, consapevole, informata ed esplicita (art. 4), sarebbe sempre revocabile e dovrà essere manifestata per iscritto nelle forme previste per il testamento olografo (art. 602 c.c.) o, nel caso in cui le condizioni del soggetto non lo consentano, con ogni dispositivo idoneo a manifestare la propria volontà.
La richiesta deve essere rivolta al medico di fiducia, oppure al medico di medicina generale.
Il successivo art 5 della proposta indica che la morte volontaria medicalmente assistita, equiparata al decesso per cause naturali, “deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata ed in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi” ed il medico, che dovrà essere sempre presente, dovrà anche verificare in ogni momento che persista la volontà del paziente, anche mediante uno psicologo.
Ricevuta la richiesta di un malato, il sanitario redige un rapporto specifico e lo inoltra al Comitato per l’etica da istituire nella clinica territorialmente competente, che, entro sette giorni, esprime un parere motivato inviandolo al medico ed al malato che può indicare chi debba essere informato e possa essere presente all’atto presso l’abitazione o, qualora non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica.
Infine la proposta di legge (art. 7) prevede che le disposizioni che sanzionano l’istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) e l’omissione di soccorso (art. 593 c.p.) non si applichino al personale sanitario e amministrativo che ha dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita, né a chiunque abbia agevolato il malato ad attivare la procedura, purché essa sia avvenuta nel rispetto delle disposizioni di legge.
E altresi prevede una causa di non punibilità per “ chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della entrata in vigore della presente legge”:
● se la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita è stata formulata da una persona maggiore d’età, capace di intendere e di volere, e la sua volontà è stata libera, consapevole e inequivocabilmente accertata;
● se la persona richiedente è stata affetta da una patologia irreversibile o prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile e sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;
se la persona richiedente sia stata affetta da una patologia che le provocava sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 1 c. 3, legge 2019/2017.
Si resta in attesa dell’approvazione della legge, perché è oramai improcrastinabile per quanto consta non tanto dal punto di vista etico ma soprattutto giuridico, disciplinare una realtà sociale che allo stato disconosce il diritto dei malati terminali ad esprimere il proprio consenso sulla definizione di una condizione di vita non più rispettosa della dignità personale, con la scelta dell’eutanasia, e cioè appunto di una “morte buona”.