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Il Tar del Lazio colpisce ancora

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Ancora sul tribunale amministrativo del Lazio. Non è un caso.

La storia della società mediatica prima, e dell’universo digitale oggi è segnata da sentenze, ordinanze, interventi delle diverse sfere giurisdizionali. Quante volte, a causa di legislazioni incerte e tardive, le magistrature hanno dovuto sopperire alle lacune e alle incongruenze di assetti normativi travolti dagli eventi.

Il Tar del Lazio è il destinatario delle controversie in materia, essendo tale prerogativa assegnata dalla legge n.249 del 1997, quella che istituì l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale rito fu sempre seguito, salvo un caso abnorme: quando nel 1999 il vecchio ministero delle comunicazioni in un ricorso al Tar della Campania promosso da Retecapri su questioni di frequenze (fu un passaggio chiave sul tema della mancata attribuzione di risorse tecniche a Europa7, pur dichiarata legittima concessionaria) non fu assistito dall’Avvocatura dello stato, che non eccepì l’incompetenza territoriale. Brutta storia, ma fu l’unica volta che si andò fuori porta. Per gli storici della materia, la citata vicenda – si sappia- ebbe un certo peso sull’evoluzione dell’emittenza italiana. E per sottolineare il peso dei Tar.

Torniamo all’attualità. Con sentenza pubblicata lo scorso 2 aprile, il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso proposto dalla società Viagogo Ag con Ticketone spa contro l’Agcom, che aveva sanzionato lo scorso aprile del 2020 il sito viagogo.it. Quest’ultimo, utilizzando anche l’attività promozionale di Google, aveva messo in vendita – senza essere titolare della loro emissione e ad un prezzo superiore a quello del mercato primario autorizzato-  i titoli di accesso ad attività di spettacolo. Pure Facebook aveva un ruolo promozionale. Di tutto ciò ebbe a scrivere il manifesto nell’edizione online del 23 ottobre dell’anno passato.

Al di là della questione in sé per sé, la cui sgradevolezza è già evidente trattandosi di un improprio aggravio di spesa ai danni del consumo culturale, si può affermare che la decisione del Tar segna uno spartiacque. Peserà nella giurisprudenza e nelle casistiche successive su vicende omologhe. Una linea di faglia, esclamerebbero i politologi.

Si riconosce, infatti, che il sito in causa e gli aggregatori (gli Over The Top) connessi non svolgono un mero ruolo di hosting neutrale, bensì sono di fatto attivatori e propagandisti dell’azione perseguita. Un meccanismo diventato consueto, tale da mutare nettamente l’originaria funzione dei provider. Insomma, non siamo al cospetto di semplici veicoli o trasportatori di messaggi o di attività liberali, bensì di effettivi co-produttori e soci di fatto.

Si sta ribaltando l’ordine durato per tanti anni, in cui era più evidente la divisione dei compiti. Nell’età digitale mezzo e messaggio si riuniscono in un’unica miscela, dove tutte le vacche sono davvero nere. Rete e contenuto si tengono.

Su tale strada interpretativa si è avviata, del resto, l’iniziativa delle istituzioni europee. I due Regolamenti in corso d’opera – Digital Services Act e Digital Markets Act- vanno proprio in tale direzione. Nel senso di una maggiore responsabilizzazione di oligarchi potentissimi e tecnicamente irresponsabili, capaci di fare egemonia nei vari sottosistemi. E il cosiddetto secondary ticketing è un affare assai ghiotto. Nell’età della pandemia e del ricorso massivo allo streaming a maggior ragione.

Il cerchio, dunque, pare finalmente chiudersi. E non c’è territorialità delle Big Tech che tenga, se si va al sodo del problema.

Capita spesso che una vicenda apparentemente minore abbia la funzione di disegnare i contorni giuridici di una stagione nuova, finora rimasta in una sorta di terra di nessuno. Mentre il capitalismo delle piattaforme dispiega la sua potenza, il diritto non deve guardarsi dall’altra parte o rimanere ancorato a disquisizioni astratte e generiche.

Hic Rhodus, hic salta, afferma il famoso detto. Appunto, che la sentenza del Tar sia il prolegomeno di un percorso rapido e certo. La giustizia umana vinca sugli algoritmi. L’equità sulla fredda statistica dei forti.


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