Blocco navale. Sul piano del diritto internazionale non v’è dubbio che il blocco dei porti o delle coste, se attuato al di fuori dell’art. 51 della Carta dell’ONU, costituisce un uso illecito della forza
Chi ha un poco di esperienza di vita parlamentare sa che le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali vengono approvate dal Parlamento a scatola chiusa, spesso nell’indifferenza generale. Per questo è curioso che martedì scorso ci sia stato un acceso dibattito alla Commissione esteri della Camera sul disegno di legge avente ad oggetto la ratifica degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale adottati a Kampala il 10 e 11 giugno 2010 dalla Conferenza dei paesi membri.
Gli emendamenti mirano a risolvere un vuoto normativo dello Statuto che, pur includendo fra i crimini internazionali gli atti di aggressione, aveva demandato la definizione del crimine di aggressione ad una successiva Conferenza di revisione da tenersi sette anni dopo la sua entrata in vigore.
Il crimine di aggressione viene definito nell’art. 8 bis che precisa che: “per atto di aggressione” si intende l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato, o in qualunque altro modo contrario alla Carta delle Nazioni Unite.
Quindi la norma specifica una serie di atti di uso della forza armata che integrano il crimine di aggressione, fra questi: “il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato.” Sul piano del diritto internazionale non v’è dubbio che il blocco dei porti o delle coste, se attuato al di fuori dell’art. 51 della Carta dell’ONU, costituisce un uso illecito della forza. In passato il blocco degli stretti di Tiran operato dall’Egitto il 22 maggio 1967 fu qualificato come un atto di aggressione contro lo Stato di Israele e diede origine alla guerra dei sei giorni (5-10 giugno 1967).
La novità è che adesso il ricorso illecito alla forza diviene un crimine internazionale e rientra – ricorrendo determinati presupposti – nella competenza della Corte penale internazionale.
Il disegno di legge era stato già approvato dal Senato nella seduta dell’otto gennaio 2020, contraria solo la Lega, favorevoli tutti gli altri gruppi. Senonchè nel passaggio alla Camera la parola “blocco navale” ha acceso una lampadina nella mente dei Fratelli d’Italia segnalando un pericolo: che il progetto dell’on. Meloni di attuare un blocco navale per i barconi in partenza dalle coste della Libia possa finire nel catalogo dei crimini internazionali.
Per evitare questo rischio i Fratelli d’Italia in Commissione esteri hanno votato contro la ratifica. Nel riproporre questo suo obiettivo l’on. Meloni ha fatto riferimento ad un precedente, il blocco navale operato dall’Italia nei confronti delle imbarcazioni di profughi/migranti che partivano dalle coste dell’Albania nella primavera del 1997 (primo Governo Prodi), indicandolo come un modello da seguire.
Trattandosi di fatti ormai lontani nel tempo è bene rievocare cosa successe. Per arginare un forte flusso di profughi in fuga dall’Albania in preda al caos, il Governo italiano attivò la Marina militare con l’obiettivo di attuare de facto un blocco navale intorno alle coste albanesi. Il 28 marzo (venerdi di Pasqua) la corvetta Sibilla della Marina militare italiana intervenne per costringere una imbarcazione albanese, la Kater I Rades, carica di profughi e diretta in Italia, ad invertire la rotta, finendo per speronarla.
La nave colò a picco trascinando con sé il suo carico umano. 81 furono i corpi recuperati nel relitto (fra cui decine di bambini con le loro madri), 34 furono i sopravvissuti che furono portati in Italia. Nel corso di una audizione tenuta dinanzi alle Commissioni Esteri e Difesa del Senato, il 1° aprile 1997, il Ministro della Difesa dell’epoca, on. Andreatta, ammise: “Le Unità del nostro dispositivo hanno ricevuto direttive di adottare regole di pattugliamento volte a dissuadere il naviglio clandestino dal raggiungere il nostro paese (..) Le norme di comportamento prevedevano anche la possibilità, da parte delle nostre unità di manovrare in modo da scoraggiare il proseguimento della navigazione dei natanti verso le coste italiane”.
Orbene, a parte l’illegalità di un blocco navale de facto in quanto contrario al principio del diritto internazionale generale che sancisce la libertà dell’alto mare, la pretesa di ostacolare la navigazione di imbarcazioni di fortuna stracariche di persone non può avere altra conseguenza che quella di provocare il naufragio di quei mezzi navali in “distress”, che, invece, secondo il diritto del mare si ha l’obbligo di soccorrere.
Gli esponenti di Fratelli d’Italia stiano tranquilli: per sanzionare le condotte che attuano il blocco navale invocato dai sovranisti, il pericolo non viene dalla Corte penale internazionale.
Queste condotte sono già sanzionate dal codice penale che punisce il delitto di naufragio, salvo più gravi reati. Infatti il comandante della Sibilla, Fabrizio Laudadio, fu condannato alla pena di tre anni di reclusione del Tribunale di Brindisi (pena poi ridotta ad anni due in Cassazione), ed il Ministero della Difesa a risarcire le vittime.
Quello che è inaccettabile è che, per inseguire il consenso, la politica persegua progetti criminosi e criminogeni senza vergogna alcuna.