A seguito di interviste rilasciate alla TGR dell’Umbria da parte di personale della Usl Umbria 2 di Orvieto, rappresentanti di categorie di lavoratori, sullo stato dell’ospedale di Orvieto, la direzione generale dell’azienda ha diffidato tutti i lavoratori dal concedere interviste se non previa autorizzazione della.direzione stessa. Alcuni lavoratori hanno inviato tale lettera ricevuta ad Articolo 21, chiedendo di conoscere se con tale circolare non si limiti il diritto di libera espressione. Il circolo di Orvieto di Articolo 21 ritiene, innanzitutto, che questa presa di posizione da parte della direzione generale dell’ Usl 2 che contesta dichiarazioni a mezzo stampa di due rappresentanti dei lavoratori sia apertamente comportamento antisindacale. Li si accusa di falsità senza peraltro dimostrare, nei fatti, tale accusa ma limitandosi a vietare ulteriori interviste. In ogni caso l’associazione Articolo 21 di Orvieto ha chiesto un parere legale all’Avvocato Valeria Passeri. Parere che, di seguito, vi proponiamo. Siamo convinti che la direzione generale della Usl Umbria 2 vorrá rettificare quanto contenuto in quella circolare interna che, a nostro avviso, contrasta con i diritti dei lavoratori e anche con il diritto ad essere informati dei cittadini.
Articolo 21 – circolo di Orvieto
Articolo21orvieto@gmail.com
Nota Direzione Azienda Usl Umbria 2: INFORMATIVA DELLA DIREZIONE AL PERSONALE SULLE ELEMENTARI NORME CONTRATTUALI ED AZIENDALI IN TEMA DI RAPPORTI CON LA STAMPA E CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE
Si porta a conoscenza che in questi giorni sono state diffuse e trasmesse, nel Tgr Rai dell’Umbria edizioni del 15.11 e 16.11.2020, interviste a dipendenti della Usl Umbria 2 che hanno rilasciato, senza alcuna autorizzazione a rappresentare l’immagine dell’Azienda Sanitaria, dichiarazioni arbitrarie ed opinioni personali inesatte e palesemente non corrispondenti alla realtà dei fatti.
In questa fase delicata segnata dall’emergenza pandemica, corre l’obbligo etico e morale di ciascuno di noi a fornire all’opinione pubblica informazioni puntuali, corrette e veritiere e pertanto si richiama il Personale tutto al rispetto del codice di comportamento e delle norme contrattuali e aziendali in materia di rapporti con gli organi di informazione.
Nella veste ed in qualità di dipendenti dell’Azienda Usl Umbria 2, ogni intervista o dichiarazione pubblica rilasciata ai media deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione aziendale.
Nota Direzione Azienda Usl Umbria 2
Avv. Valeria Passeri: la nota della Direzione dell’Azienda Sanitaria stride con i principi, tanto reclamati, della correttezza e trasparenza della pubblica amministrazione
La nota USL Umbria 2 del 17.11.2020, con cui la Direzione dell’Azienda Sanitaria rimprovera i suoi dipendenti per aver rilasciato interviste trasmesse dal Tgr Rai sull’attuale grave situazione pandemica “senza alcuna autorizzazione a rappresentare l’immagine dell’Azienda Sanitaria” stride con i principi, tanto reclamati, della correttezza e trasparenza della pubblica amministrazione, soprattutto se l’intento è quello di precludere agli operatori sanitari, che ogni giorno si battono nelle trincee ospedaliere, di rappresentare la realtà che stanno vivendo, tutt’altra rispetto a chi sta dietro una scrivania a dettare ordini. E allora giova, forse, ricordare alla Dirigenza Sanitaria che alcun nulla osta datoriale è previsto dalla normativa nazionale e dalla contrattazione collettiva, affinché i propri dipendenti possano esternare “opinioni personali”, che si risolvono, come in questo caso, in diritto di cronaca e/o di critica. Dichiarazioni rilasciate alla stampa, dalle quali, l’Azienda Sanitaria Locale non ha certo patito alcun danno; di diverso tenore le dichiarazioni di quest’ultima, per le quali, ci si attende una presa di posizione sindacale. “Gli Stati devono assicurare una protezione ai whistleblower, ovvero coloro che rivelano fatti di interesse per la collettività. Questi soggetti, infatti, devono poter lavorare dopo le denunce. Non basta poi prevedere un formale rientro di chi ha divulgato informazioni su fatti interni al luogo di lavoro, ma è necessario che a livello nazionale, anche attraverso l’autorità giurisdizionale, sia garantito al lavoratore lo svolgimento effettivo della propria attività” A chiarirlo è la Corte Europea dei diritti dell’uomo (sez. II, 27/02/2018, n.1085), che si è pronunciata in relazione alla vicenda di un cittadino moldavo, capo ufficio stampa del Dipartimento della Procura, il quale aveva rivelato a un quotidiano le pressioni di un politico sul Procuratore generale. L’uomo veniva licenziato per il suo comportamento per poi essere riassunto a seguito di una sentenza della stessa Corte di Strasburgo che aveva riconosciuto una violazione dell’articolo 10 Cedu. Nuovamente licenziato in forza di una sorta di spoil system dopo essere stato sottoposto ad angherie e rappresaglie, i giudici gli danno nuovamente ragione, affermando che deve essere garantito al lavoratore lo svolgimento effettivo della propria attività. La nostra Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 2 dicembre 2019, n. 31395, ha stabilito che deve essere dichiarato nullo, in quanto ritorsivo, il licenziamento adottato nei confronti del lavoratore soltanto per le dichiarazioni rilasciate alla stampa dalle quali il datore non ha patito alcun danno.
Ciò valga a chiarire che l’Azienda Sanitaria Umbra non può inibire al proprio dipendente di rilasciare dichiarazioni alla stampa, soprattutto se d’interesse pubblico sanitario.
Avv. Valeria Passeri