L’impennata dei contagi da Covid 19 registrata in questo scorcio di autunno in quasi tutti i paesi europei, non ha risparmiato l’Italia. Il coro di critiche che aveva accolto le pur blande prescrizioni imposte nell’ultimo DPCM, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 13 ottobre, è stato ammutolito dal balzo dei contagi giornalieri che ha superato la soglia delle giornate più nere dello scorso marzo quando, chiusi nelle nostre case, assistevamo stupiti al dilagare della pandemia. Ancora una volta la logica dura dei fatti ci ha fatto toccare con mano la fragilità del fattore umano e ci immerge nuovamente in una condizione di incertezza del futuro della quale speravamo di esserci liberati.
L’epoca in cui siamo costretti ad osservare rigorose forme di distanziamento sociale, forse è il momento migliore per riscoprire il valore del legame sociale ed interrogarci sulla dimensione di senso della nostra convivenza come comunità politica. E’ il momento di riconoscere i veleni immessi nel corpo sociale da una politica che ha costruito il consenso, alimentando le divisioni, ed indicando i gruppi sociali più svantaggiati come capro espiatorio del rancore sociale. Il paradigma di questa politica verte intorno alla questione dei migranti e richiedenti asilo. I disastri provocati da guerre, eventi climatici ed eventi infausti della politica sono stati cancellati, l’internazionalismo è finito da un pezzo e lo sguardo della politica si arresta ai confini nazionali per cui i flussi migratori non dipendono da vicende internazionali con cui fare i conti, ma vengono letti come una fastidiosa invasione incoraggiata da una normativa interna troppo blanda (buonista). Fino a provocare il disconoscimento della qualità umana del popolo dei migranti ed una generalizzata indifferenza alla loro sorte. Come ha osservato il filosofo Luigi Ferrajoli, sulla questione dei migranti si gioca il futuro della civiltà occidentale. Su questo fronte è necessaria una battaglia culturale. Il primo passo è quello di chiamare le cose con il loro nome. I cosiddetti decreti Salvini, che si sono prefissi l’obiettivo di discriminare la popolazione degli stranieri e di contrastare i flussi vietando persino il salvataggio in mare, devono essere chiamati con il loro nome, sono delle leggi razziali di cui ci dobbiamo vergognare come ci siamo vergognati delle leggi razziali del regime fascista.
Nel programma del Governo Conte bis, in carica dal 5 settembre 2019, figurava la revisione dei due decreti sicurezza patrocinati dal precedente Ministro dell’Interno. Mentre la riforma del numero dei Parlamentari è stata approvata con la velocità della luce, la revisione dei decreti sicurezza è rimasta nel cassetto per oltre un anno. Finalmente il 5 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato una bozza di decreto legge che interviene per correggere alcune delle disposizioni più inique in materia di migrazioni, lasciando, però, sostanzialmente inalterate le disposizioni che stressano il sistema penale attraverso inusitati interventi di repressione di condotte connesse con la marginalità ed il conflitto sociale (accattonaggio, blocchi stradali, occupazioni di case, etc.).
Per quanto riguarda la disciplina dell’immigrazione ci sono degli aspetti positivi da mettere in evidenza. Il primo punto da sottolineare riguarda la reintroduzione della cosiddetta «protezione umanitaria», ora ribattezzata «protezione speciale». Prima del decreto Salvini, le Commissioni incaricate di decidere sulle domande di asilo potevano riconoscere: a) lo status di rifugiato (quando viene riconosciuto un «fondato timore di persecuzione»); b) lo status di protezione sussidiaria (quando il richiedente fugge da guerre, conflitti armati o dalla pena di morte); c) lo status di protezione umanitaria. Il permesso di soggiorno per «protezione umanitaria» veniva rilasciato quando la Commissione verificava la presenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». La norma era volutamente generica, perché alludeva a tutte quelle situazioni in cui il rilascio di un permesso di soggiorno si rendeva necessario per tutelare i diritti fondamentali di una persona. Sotto il profilo giuridico la protezione umanitaria serviva per assicurare la piena applicazione del dettato costituzionale poiché il diritto d’asilo garantito dall’art. 10 della Costituzione ha un raggio molto più ampio rispetto a quello definito dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati. La protezione umanitaria, abolita dal primo dei decreti Salvini, viene reintrodotta con una formula sostanzialmente analoga a quella abrogata, ma il decreto Lamorgese va oltre, e prevede il rilascio di un permesso di soggiorno anche nei casi in cui «esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare». Si tratta di una norma che fa riferimento all’art. 8 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo (CEDU), che impone agli Stati il rispetto, per l’appunto, della vita privata e familiare delle persone, ciò configura una protezione umanitaria più ampia di quella previgente: un passo avanti decisamente innovativo e inaspettato.
Un altro aspetto positivo è la conversione dei permessi di soggiorno: il decreto Lamorgese prevede infatti la possibilità di trasformare vari permessi di soggiorno di natura «provvisoria» (come ritenuta dal legislatore) in permessi di soggiorno per lavoro. Soprattutto, viene prevista la conversione del permesso per «assistenza minori», che è un documento rilasciato su autorizzazione del Tribunale per i Minorenni ai genitori irregolari di bambini presenti in Italia. La questione della «convertibilità» dei permessi è decisiva, perché elimina un meccanismo attraverso il quale viene alimentata l’area della clandestinità. Positive, anche se in qualche modo più «scontate», sono le disposizioni che riguardano l’accoglienza e il diritto di residenza per i richiedenti asilo. Sull’accoglienza si torna sostanzialmente alla situazione «pre-Salvini», con i centri Cas – gestiti dalle Prefetture – destinati ad accogliere i richiedenti asilo appena arrivati, e le strutture ex-Sprar gestite dai Comuni pensate per la seconda accoglienza e per i percorsi di inserimento sociale. Tuttavia il sistema di accoglienza risulta fortemente pregiudicato dalla «clausola di invarianza finanziaria» introdotta dall’articolo 11 del decreto: è difficile pensare a una riforma seria del sistema di accoglienza se non si prevede uno stanziamento di risorse aggiuntive. Infine, viene abolita l’odiosa norma del decreto Salvini che mirava a impedire ai richiedenti asilo di iscriversi all’anagrafe, norma peraltro già cancellata dalla Corte costituzionale.
Quanto all’attività di salvataggio compiute dalle navi delle ONG, vengono abrogate le disposizioni più odiose del decreto Salvini bis, che disponevano multe stratosferiche e confisca della nave, ma si prevede che le operazioni di salvataggio «siano immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera, ed effettuate nel rispetto delle indicazione della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare». Questa formula apre la strada alla possibilità che le Ong siano obbligate a far riferimento alla Guardia Costiera Libica a cui i profughi dovrebbero essere consegnati.
In definitiva sono stati fatti dei passi avanti e sono state cancellate le norme più odiose, ma è ancora presto per parlare di quella svolta di civiltà di cui ci sarebbe bisogno.
Resta una domanda perché il decreto deliberato il 5 ottobre non è stato ancora emanato?