Non sottovalutare i “pistoleri della tastiera”. Le minacce a Giulietti sono un grave segnale di allarme

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Sembrava che con la pandemia Covid19 dovessimo diventare migliori, purtroppo non sembra sia accaduto.

Anzi, il periodico riacutizzarsi degli attacchi mediatici a chi si occupa di una certa informazione, mirata ai più vulnerabili ed alle opinioni scomode rispetto al comune “non -sentire”, lo rinveniamo oggi accanto agli attacchi antisemiti e razzisti, alla violenza di matrice suprematista, alle vigliacche discriminazioni contro i gay, in definitiva a tante manifestazioni che non sono di pensiero, bensì di puro odio.

Gli episodi registrati negli ultimi giorni sui social in danno di giornalisti come Beppe Giulietti, Angela Caponnetto e Nello Scavo, sono il segno di un “dissenso deviato” che non può essere sottovalutato nella sua pericolosità e deve essere subito arginato, anche perché è sintomatico di un progetto demolitivo della libertà di stampa sistematicamente avviato oramai da tempo con le persecuzioni ad Asmae Dachan e ad altri giornalisti impegnati in settori particolarmente delicati.

È vero che per il filosofo Zygmunt Bauman odio e paura sono all’origine del mondo e non smetteranno mai di accompagnane l’esistenza umana e che, sociologicamente parlando, esiste un circolo vizioso in cui si odia perché si ha paura del diverso.

In un mondo “liquido” dall’individualismo sfrenato, dove nessuno è un compagno di viaggio, ma siamo tutti nemici da combattere, l’incertezza della nostra società alimenta la paura del diverso e produce il bisogno di individuare un bersaglio, che sia il migrante, l’ebreo, il gay, il musulmano, il disabile o il nero, contro cui scaricare tutto l’odio e la nostra rabbia repressa.

Poi però c’è chi dell’”odio comunicativo” ne fa una vera e propria professione e sono i cd. “Haters”, che quando non assumono una finta identità informatica, si individuano in cerca di notorietà e si fanno riconoscere per l’altissimo livello di aggressività comunicativa che usano contro bersagli individuati di volta in volta, spesso “taggati” con l’intento di sollecitarli ad una reazione.

Sembra di assistere a veri e propri pistoleri della tastiera, pronti a premere il grilletto contro chi è colpevole di esprimere un pensiero diverso, magari rivolto alla valorizzazione di categorie vulnerabili o di argomenti sensibili, quali il fenomeno migratorio.

E quando il destinatario di simili attacchi, spesso caratterizzati da provocazioni personali e notizie false o calunniose, risponde e cerca di far capire che il suo è un diritto di liberamente esprimersi, si scatena una vera e propria campagna mediatica basata sull’odio, e fa seguito una serie incontenibile di insulti, minacce, commenti umilianti e di discredito.

Se è vero che in Italia non esiste una definizione giuridica dei crimini d’odio, si tratta comunque di condotte fortemente connotate da pregiudizio per una caratteristica della vittima che attiene a un aspetto della sua identità ed a quella del gruppo cui appartiene.

La violenza comunicativa viene scatenata proprio verso un determinato soggetto, ed ogni suo ambito personale viene messo sul patibolo, persino gli aspetti più intimi, mediante la rievocazione precisa di scelte personali, condotte ed eventi fra i più collocabili nel passato della vittima.

In tal modo, il cammino sociale verso tolleranza ed inclusione diventa ancor più faticoso, perché alle minacce del mondo reale si affiancano oggi i pericoli concreti dell’odio on line, con potenzialità devastanti sulla collettività intera, a fronte di strumenti di contrasto che non hanno ancora quella tempestività che imporrebbe la velocità diffamante del Web.

Si rinvia quindi alla nozione fornita dall’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti Umani (ODIHIR) dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), secondo la quale è un reato commesso contro un individuo e/o beni ad esso associati, motivato da un pregiudizio che l’autore nutre nei confronti della vittima, in ragione di una “caratteristica protetta” di quest’ultima.

L’aggressore sceglie sempre il proprio “bersaglio” e per questo i crimini d’odio vengono anche definiti target crimes o message crimes, per evidenziare che si tratta di condotte verso uno specifico destinatario, attraverso le quali l’autore intende lanciare un messaggio di rifiuto ed un invito all’aggressione verbale violenta di quella persona e della relativa comunità di riferimento.

Questi attacchi devono essere perseguiti sempre, perché sono reati che si distinguono per l’estrema plurioffensività, per il cosiddetto under-reporting – under-recording e per il concreto rischio di escalation.

Sono anzitutto condotte criminose plurioffensivi, perché colpiscono, in primo luogo, la vittima, scelta come sopra precisato proprio in ragione di una o più caratteristiche precise, ma tenuto conto che l’aspetto personale oggetto di aggressione contribuisce a definire un’identità condivisa da una determinata comunità, come tutta la categoria dei giornalisti, il reato non limita i propri effetti dannosi al singolo bersaglio, ma lede indirettamente anche il “gruppo” di cui fa parte.

In ipotesi gravi viene messa a repentaglio la coesione sociale, con gravi ripercussioni sull’ordine e sulla sicurezza pubblica, come si ritiene sia accaduto nei ultimi feroci attacchi ai giornalisti, vilipesi e minacciati nell’esercizio di una delle funzioni fra le più importanti per la crescita civile e la convivenza democratica.

D’altro canto l’under-reporting è purtroppo il fenomeno per il quale le vittime e i testimoni di crimini d’odio tendono a non denunciarli, e tra le principali ragioni vi è sicuramente il non aver cognizione o rifiutare il fatto che l’aggressione sia motivata dal pregiudizio nei confronti di una caratteristica di cui spesso ci si sente responsabili. Ma anche il non aver fiducia nelle istituzioni e il timore che non vengano attivate indagini accurate o adottati provvedimenti idonei agisce come deterrente.

Quando si parla di under-recording ci si riferisce, invece, al fenomeno inverso, per il quale le istituzioni medesime non riconoscono la matrice discriminatoria del reato denunciato e, conseguentemente, non lo rilevano, né lo investigano come tale.

Questo ultima eventualità invero frequente accade per il mancato riconoscimento dei cosiddetti indicatori di pregiudizio (o “bias indicators”), ossia degli elementi indiziari che consentono di rilevare la motivazione sottostante al reato e per la scarsa sensibilità o la mancanza di formazione adeguata sul fenomeno.

Ma a far riflettere sull’esigenza di cambiare decisamente l’approccio ai crimini d’odio sovviene il verosimile rischio di escalation, collegato all’accettazione sociale della discriminazione contro taluni gruppi, con il fenomeno della cosiddetta normalizzazione dell’odio che favorisce l’aumento esponenziale di simili aggressioni sul web.

Se gli attacchi di odio comunicativo vengono accettati dalla società perché non sono percepiti come offensivi, o perché magari vengono interpretati come manifestazioni di goliardia o addirittura “meritati” dalle opinioni che un giornalista o un personaggio noto esprime, e di conseguenza non sono adeguatamente contrastati, vi è un forte rischio di escalation.

Così dalle aggressioni verbali sui social si può arrivare ad atti concreti di discriminazione ed isolamento della vittima dal lavoro e dal contesto sociale, fino a giungere ad aggressioni fisiche e minacce anche di morte, secondo quanto analizzato nella cosiddetta “Piramide dell’odio” dell’Anti Defamation League (Adl).

L’espansione del web e l’avvento dei social network hanno reso la comunicazione sempre più immediata, grazie ad una tecnologia facilmente accessibile che rende istantanea la diffusione delle informazioni a livello globale.

Purtroppo anche le aggressioni d’odio hanno trovato in rete un fertile terreno di diffusione, imponendo con urgenza di reagire efficacemente, perché un attacco personale basato sulla violenza comunicativa permane nel tempo, sopravvivendo on line e a lungo accessibile, con più elevato rischio che produca effetti dannosi.

È anche un attacco itinerante e ricorrente, perché le architetture delle piattaforme web influenzano molto la dinamica della diffusione, ed un contenuto rimosso può apparire sotto un altro nome o con un titolo diverso. Non a caso si dice che il Web non dimentica.

Infine, il proliferare di espressioni di odio è favorita dall’idea di anonimato e di impunità ed è associata all’utilizzo di internet e alle modalità di interazione sui social network.

Ad oggi infatti i crimini d’odio non vengono adeguatamente riconosciuti e perseguiti come tali dal contesto sociale, e spesso rimangono nel sommerso o vengono banalizzati alla stregua della satira comune.

Ma la gravità di quanto sta accadendo reclama un deciso cambio di rotta.

Assume fondamentale rilievo l’esigenza di bilanciare i principi che nel sistema giuridico nazionale si rinvengono agli artt 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili) e 3 (pari dignità ed uguaglianza davanti alla legge) della Costituzione, con il principio di libera manifestazione del pensiero ex art. 21 della stessa Carta.

La Corte di Cassazione al riguardo, in armonia con le indicazioni della Corte europea dei diritti umani, ha lapidariamente sancito che “Nel possibile contrasto fra la libertà di manifestazione del pensiero e la dignità dei cittadini, va data preminenza a quest’ultima in presenza di condotte che disvelino una concreta pericolosità per il bene giuridico tutelato” (Cass. Pen. 36906/2015).

Facendo così chiarezza che tra i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, nel bilanciamento con altri diritti fondamentali della persona, assume un particolare rilievo il rispetto della dignità umana ed il divieto di ogni aggressione basata sull’odio, a garanzia dei diritti inviolabili spettanti ad ogni persona.

La natura stessa del Web esige che il contrasto all’hate speech on line non sia affrontato dai singoli Paesi, e necessiti invece di un approccio internazionale.

Ed anche il diritto internazionale, nel bilanciamento con il diritto di libera manifestazione del pensiero, non offre alcuna protezione a messaggi di incitamento all’odio o alla discriminazione e richiede interventi volti a prevenire e ad arginare la diffusione di detti messaggi sul presupposto che essi costituiscano un pericolo per la democrazia, ancora più pregnante quando la diffusione avviene attraverso i “social media”.

Sia perentorio quindi che la libertà di manifestazione del pensiero non include discorsi d’odio e gli obblighi imposti allo Stato dal diritto sovranazionale impongono di esercitare sempre un controllo, imposto entro certi limiti anche ai social network come Facebook, che infatti ha inteso sottoscrivere l’apposito Codice di condotta.

Nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, inoltre, l’art. 10 impone che siano poste limitazioni alla libertà di espressione se necessarie in una società democratica, proprio perché la libertà di espressione comporta doveri e responsabilità. e non si tratta di imposizioni autoritarie o ideologiche, perché sono espressamente previste a protezione della coesione e della civile convivenza.

E la Corte Europea dei Diritti Umani ha tracciato i confini della libertà di espressione in relazione a messaggi d’odio o discriminatori e con la sua giurisprudenza consolidata in tema di hate speech si esprime, innanzitutto, nel senso che l’istigazione all’odio non richiede necessariamente il riferimento ad atti di violenza o delitti già consumati, in quanto i pregiudizi rivolti alle persone insultando o diffamando talune fasce della popolazione e isolandone gruppi specifici – soprattutto se deboli – o incitando alla discriminazione, sono sufficienti perché le autorità interne contrastino l’odio comunicativo, a fronte di una libertà di espressione irresponsabilmente esercitata, che provoca offesa alla dignità e alla sicurezza a specifici gruppi della popolazione.

In secondo luogo, l’identificazione in concreto dell’incitamento alla violenza, secondo la giurisprudenza della CEDU, passa attraverso il riscontro di diversi indicatori, tra i quali il modo in cui la comunicazione è effettuata, il linguaggio usato nell’espressione aggressiva, il contesto in cui è inserita, il numero delle persone cui è rivolta l’informazione, la posizione e la qualità ricoperta dal responsabile e la posizione di debolezza o meno del destinatario.

Del resto “La tolleranza e il rispetto della dignità di tutti gli esseri umani costituiscono il fondamento di una società democratica e pluralista. Ne consegue che, in via di principio, si può considerare necessario, nelle società democratiche, sanzionare e cercare di prevenire tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l’odio basato sull’intolleranza …” (CEDU Erbakan c. Turchia, sentenza del 6 luglio 2006)

È necessario in definitiva sollecitare le istituzioni a contrastare concretamente simili episodi, perché se non è giustificata la restrizione della libertà di espressione in una società democratica, quando si tratti della promozione di valori coessenziali alla tutela dei diritti dell’uomo e se si è in presenza di una loro minaccia o restrizione, è legittima e necessaria l’ingerenza statuale punitiva in presenza di manifestazioni d’odio funzionali proprio alla compressione dei principi di uguaglianza e di libertà.

Valori costituzionali basilari della nostra società democratica dei quali non si può prescindere, ma che, se non si agisce subito, vengono ogni giorno gravemente messi in discussione da tali inaccettabili condotte .


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