Regolarizzazione, “inaccettabile delegare a datori di lavoro di buona volontà”

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Antonio Mumolo, presidente dell’associazione Avvocato di strada, chiede che quanto sancito dal dl 34/2020 sia interpretato come obbligo – e non come volontà – da parte dei datori di lavoro di regolarizzare i dipendenti assunti irregolarmente. E se non fanno nulla? “I lavoratori potranno fare denuncia”

di Ambra Notari

 

BOLOGNA – “Fino al 15 agosto sarà possibile procedere alla regolarizzazione dei lavoratori assunti irregolarmente, perché privi di permesso di soggiorno, nei settori dell’agricoltura e del lavoro domestico. Parliamo dei nuovi schiavi, senza diritti perché senza documenti, che in questi anni hanno assistito i nostri anziani o si sono spaccati la schiena in campagna, per pochi euro. Nell’antica Roma, narrano, solo il padrone poteva rendere la libertà allo schiavo. Oggi, dicono, solo i datori di lavoro possono affrancare i nuovi schiavi, presentando istanza di regolarizzazione per coloro che sono privi di permesso di soggiorno. In realtà non è così. Oggi si può utilizzare un’arma potentissima, che è quella del diritto, per riappropriarsi della libertà di vivere con dignità”. Antonio Mumolo, presidente di Avvocato di strada, introduce così la battaglia che l’associazione ha scelto di portare avanti per garantire il diritto alla regolarizzazione a tutti i lavoratori assunti irregolarmente, non solo a quelli che possono contare su di un datore “di buona volontà”.

Due sono i commi dell’art. 103 del d.l. 34/2020 a cui Mumolo fa riferimento: il 4 e, soprattutto, l’1, che stabilisce che “i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea […] possono presentare istanza […] per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri”. Come si può interpretare questa norma? “Alcuni ritengono si desuma che solo i datori di lavoro possano procedere alla regolarizzazione dei loro dipendenti assunti irregolarmente. Ma è davvero accettabile, e costituzionalmente lecito, che una persona che ha lavorato, seppur priva di documenti, debba delegare i suoi diritti, la sua possibilità di regolarizzarsi e, in una parola, il suo futuro, alla volontà di un datore di lavoro?”.

Da una prima lettura, spiega Mumolo, l’espressione “possono presentare istanza”, potrebbe portare a ritenere che il datore di lavoro che impieghi lavoratori extracomunitari (o comunitari o italiani) irregolari abbia semplicemente la facoltà – e non l’obbligo giuridico – di regolarizzarli: “È evidente che un’interpretazione di questo tipo non possa in alcun modo essere condivisa, perché verrebbe a legittimare una situazione di fatto diametralmente opposta a quella perseguita dal legislatore con l’emanazione del d.l. n. 34 il cui fine, come dichiarato nell’incipit, è quello di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari. Semplicemente leggendo l’inizio dell’art 103 balza immediatamente agli occhi che l’unica interpretazione da escludere è quella che conferisca al testo un significato di carattere facoltativo”.

Considerato ciò, secondo Avvocato di Strada l’interpretazione non può che essere un’altra: i datori di lavoro sono obbligati alla presentazione dell’istanza, e la frase “possono presentare istanza” significa “se sussistono le condizioni perché presentino istanza”. Specifica Mumolo: “Ritenere che la norma in esame ponga un obbligo in capo al datore di lavoro, d’altra parte, sembra essere l’unica interpretazione capace di salvaguardare la compatibilità della stessa con le inderogabili prescrizioni costituzionali a tutela della salute, intesa come diritto collettivo oltre che individuale, e a tutela del lavoro”.

Ma cosa accade se il datore di lavoro, pur essendo tenuto, non procede alla regolarizzazione del rapporto di lavoro? “In questo caso appare evidente che, seguendo la ratio della norma, i lavoratori assunti irregolarmente o ‘in nero’ potranno denunciare all’Ispettorato del Lavoro o direttamente al Giudice del Lavoro la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e ottenerne la regolarizzazione. Per i cittadini stranieri, ciò dovrà consentire anche la possibilità di regolarizzare la propria presenza in Italia e di ottenere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi per la ricerca di una occupazione, dove ovviamente venga accertata sia la sussistenza del rapporto di lavoro sia la presenza degli altri requisiti previsti dalla legge”.

Mumolo ricorda che la stessa interpretazione venne data anche alla precedente regolarizzazione (d.l. 195 del 2002 – Presidente del Consiglio Berlusconi, Ministro della Giustizia Castelli, Ministro del Lavoro Maroni e sottosegretario al Ministero dell’Interno Mantovano – si pervenne alla medesima conclusione: “È l’unica interpretazione costituzionalmente possibile e, almeno inizialmente, dovrà trovare conforto giurisprudenza, pur essendoci già diversi precedenti. In attesa di una circolare esplicativa da parte del Ministero dell’Interno, Avvocato di strada, con i suoi legali presenti in 55 città italiane, assisterà giudizialmente le persone che i datori di lavoro si rifiutano di regolarizzare, pur avendo svolto attività lavorativa prima dell’8 marzo 2020. Perché la schiavitù è stata abolita da tempo, perché non si può scambiare il diritto con il favore e perché difendere i diritti dei deboli significa, alla fine, difendere i diritti di tutti”.

Da redattoresociale

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