In questi giorni siamo tutti alle prese con le limitazioni alla circolazione imposte dalle norme varate dal Governo per contenere il contagio da corona virus ed oggi come non mai il diritto penale è tornato di grande attualità. Le regole imposte dal governo richiamano al rispetto di uno fra i più importanti valori ovvero la salute. Ricevo tutti i giorni telefonate da persone da me assistite che mi chiedono consigli su come fare perché sono state fermate e denunciate all’Autorità Giudiziaria e sono migliaia in tutta la penisola le persone denunciate per aver violato le prescrizioni dei Decreti governativi. Vorrei dunque dare brevi consigli tecnici e fare un po’ di chiarezza sul panorama di reati e sanzioni che potrebbero essere utili al lettore.
Come già spiegato nei precedenti miei articoli le motivazioni per potersi spostare sono quelle che ognuno di voi ha sul modello di autocertificazione (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza) a cui dovete aggiungere sul nuovo modello di autocertificazione di “non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19”. Nel nuovo modulo è presente dunque questa nuova voce che di fatto vieta a chi è positivo al coronavirus e si trova in quarantena di uscire di casa e nel caso in cui dovesse mentire rischierebbe la denuncia per procurata epidemia che prevede fino a dodici anni di carcere. Ma procediamo con ordine.
Se vi trovate fuori casa al di fuori di queste motivazioni, le Forze dell’Ordine vi contesteranno il reato previsto dall’articolo 650 del Codice penale “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”, che recita così: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206”. Tengo a precisare che l’ammenda non è una multa. Quindi inizia un vero e proprio procedimento penale e non si tratta di un semplice illecito amministrativo dunque un semplice pagamento. Nulla dovete pagare al momento del controllo e della contestazione nell’immediatezza del fatto poiché non si tratta di una sanzione amministrativa o violazione del Codice della Strada e non vi verrà rilasciato alcun bollettino di pagamento. Si tratta invece di un reato e dunque vi verrà consegnato un documento per eleggere il vostro domicilio e nominare un avvocato di vostra fiducia che vi consiglio già di pensare prima per non essere sprovvisti al momento in cui ne dovreste avere bisogno. Da questo momento siete “indagati” e vi prego di fare attenzione al fatto che questo reato non prevede l’arresto in flagranza; dunque, tornerete liberi nelle vostre case ma con una denuncia cosiddetta a piede libero. Continuate la vostra vita normalmente e attendete che il Tribunale vi invii gli atti.
Procedendo nell’analisi dei reati, nel caso in cui forniate false dichiarazioni in merito alla ragione per cui vi trovate fuori casa, potreste incorrere nel reato di cui all’articolo 483 del Codice penale per cui è prevista la reclusione fino a due anni per la falsa attestazione a un pubblico ufficiale dei fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Sicuramente più grave e di maggiore allarme sociale è la responsabilità dei soggetti che volontariamente contagino altre persone. Potrebbe qui configurarsi il reato di epidemia previsto dall’articolo 438 del Codice penale ma anche i reati di omicidio e lesioni personali previsti rispettivamente dall’articolo 575 e 582. Ricordo che queste sanzioni non potranno essere applicate dalle forze dell’ordine ma i pubblici ufficiali procederanno ad una segnalazione alla Procura della Repubblica che iscriverà un procedimento a vostro carico a seguito del quale si instaurerà un processo penale.
*Leonardo Ercoli, docente e avvocato penalista