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Ecco cos’è la mafia “trasparente”

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La fattispecie più controversa, oggetto di turbolenze in fase cautelare, è stata quella dell’associazione a delinquere (capo A), di cui sono accusati, oltre a ROMANO, D’AGATA, ORFANELLO, SANFILIPPO, ESPOSITO e GRACEFFA, per cui si procedere separatamente, gli odierni imputati MONTANTE, ARDIZZONE e DI SIMONE PERRICONE.
Inoltre, al capo B) della rubrica è contestato ad Andrea GRASSI (come ad Andrea CAVACECE, Renato SCHIFANI ed Angelo CUVA, giudicati anche loro in separato giudizio) il “concorso esterno” nel reato associativo, ipotesi sulla quale appare ridondante soffermarsi, atteso che, come già spiegato nella parte in fatto, non solo non sono emersi elementi di collegamento tra GRASSI e gli altri imputati, con la sola eccezione di CAVACECE, ma, per converso, sono affiorati elementi di segno contrario che impediscono ab imis fundamentis la configurabilità di qualsivoglia ipotesi associativa, interna o esterna, che leghi GRASSI ai soggetti accusati di comporre il sodalizio.
Limitando, dunque, ogni discettazione alla sola ipotesi di cui all’art. 416 c.p., è d’uopo illustrare i contorni della fattispecie, al fine di verificarne la sussumibilità della condotta degli odierni imputati.
Ciò posto, deve ricordarsi come, per giurisprudenza consolidata, costituiscono gli elementi strutturali del reato in questione la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo fra almeno tre persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte dell’illecito sodalizio e di essere disponibile ad operare per l’attuazione del comune programma criminoso (v. per tutte Cass. Sez. I sent. n. 6693 del 1979, ric. Pino; Cass. Sez. I sent. n. 3402 del 1992, ric. Niccolai ed altri).
[…]
Tanto premesso sul perimetro applicativo dell’art. 416 c.p., occorre verificare se le condotte degli imputati, come accertate nella parte in fatto, si prestano ad essere inquadrate in tale fattispecie criminosa.
Abbiamo visto come MONTANTE avesse elaborato un progetto di occupazione egemonica dei posti di potere, ciò che, di per sé, non costituisce reato (così come non costituisce reato l’accumulazione della ricchezza in quanto tale).
Il progetto, certamente ambizioso, era stato condiviso da tutti coloro che traevano beneficio dalla progressiva attuazione di esso, compresi CICERO e VENTURI, i quali, del resto, non avevano alcun motivo per rifiutare le varie proposte di carriera, politica, amministrativa o industriale-associativa che via via, grazie alla innegabile abilità relazionale di MONTANTE, si presentavano.
Ed era un progetto condiviso anche da chi sapeva che MONTANTE era la chiave di accesso a ministeri, enti pubblici e imprese private per ottenere posti di lavoro, trasferimento o incarichi di prestigio: MONTANTE non gestiva potere, ma lo creava.
Fin qui nessuna censura è possibile muovere agli imputati, ai quali non può essere imposta la pratica dell’ascetismo solitario per liberarsi dai peccaminosi desideri di natura materiale, altrimenti cadendosi in un grave equivoco fondamentalistico, espressione di una trasfigurazione moralistica del diritto.
Tuttavia, se associarsi è una pratica legittima, che gode anche di copertura costituzionale, senza scadere nella illeicità in ragione della sola finalità egemonica nelle istituzioni politiche, associarsi per commettere reati, necessari per l’occupazione di posti di potere, integra il delitto di cui all’art. 416 c.p.
Orbene, nel caso che ci occupa, gli imputati hanno commesso, in forma concorsuale, diversi delitti: gli accessi abusivi ai sistemi informatici della polizia, le rivelazioni dei segreti d’ufficio, le corruzioni, la simulazione di reato.
Avuto riguardo, per esempio, agli accessi abusivi al sistema informatico, essi risultano commessi almeno dal 2011 fino al 2016, sempre dai medesimi protagonisti (MONTANTE, DI SIMONE e DE ANGELIS, limitando l’analisi dei fatti agli odierni imputati, ma anche da GRACEFFA, giudicato separatamente) e con identiche modalità: la richiesta originaria partiva da MONTANTE, raggiungeva DI SIMONE, che la girava a DE ANGELIS, il quale, per lo più, la girava ulteriormente a GRACEFFA, terminale ultimo della catena.
Le relative comunicazioni telefoniche, con cui veniva richiesta l’interrogazione della banca dati e restituito l’esito, avvenivano o mediante l’uso di chiamate cellulari, con linguaggio criptico, oppure, ove possibile, mediante le più sicure utenze fisse dei rispettivi uffici, o ancora tramite whatsapp… Continua su mafie


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