Le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino sono state al centro di uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana, che ha condotto alla condanna alla pena detentiva perpetua di Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe, per il loro ritenuto concorso nella strage di Via D’Amelio.
L’affermazione della responsabilità penale dei predetti soggetti per il delitto di strage è stata compiuta:
– per Profeta Salvatore nel processo c.d. “Borsellino uno”, con la sentenza n.
1/1996 emessa in data 27 gennaio 1996 dalla Corte di Assise di Caltanissetta, confermata dalla sentenza n. 2/1999 emessa in data 23 gennaio 1999 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, divenuta irrevocabile il 18 dicembre 2000;
– per Scotto Gaetano nel processo c.d. “Borsellino bis”, con la sentenza n. 2/1999 emessa in data 13 febbraio 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta, confermata dalla sentenza n. 5/2002 emessa in data 18 marzo 2002 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, divenuta irrevocabile il 3 luglio 2003;
– per Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe, nel processo c.d. “Borsellino bis”, con la sentenza n. 5/2002 emessa in data 18 marzo 2002 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, divenuta irrevocabile il 3 luglio 2003, la quale ha riformato in parte qua la sentenza n. 2/1999 emessa in data 13 febbraio 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta, che aveva invece assolto i predetti imputati dal medesimo delitto.
Le dichiarazioni di Scarantino hanno assunto un valore determinante per tutte le predette condanne.
In particolare, per quanto attiene a Salvatore Profeta, possono richiamarsi le conclusioni raggiunte dalla sentenza n. 468/2011 del 16 dicembre 2000 della I Sezione della Corte di Cassazione, che, nel definire il processo c.d. “Borsellino uno”, ha così riassunto il contenuto della pronuncia di appello, confermativa di quella di primo grado: «Salvatore Profeta è stato chiamato in correità dal cognato Vincenzo Scarantino per avere partecipato alla fase esecutiva della strage di via D’Amelio, con particolare riferimento ai distinti episodi a) della riunione organizzativa nella villa di Calascibetta, b) dell’incarico di procurare l’autovettura destinata ad essere utilizzata come autobomba, e) della presenza nell’autocarrozzeria di Orofino al momento dell’arrivo dell’esplosivo da caricare a bordo della Fiat 126 rubata.
Particolare attenzione ha dedicato la Corte distrettuale alle vicende della complessiva chiamata in correità dell’imputato da parte di Scarantino, reo confesso e condannato con la sentenza di primo grado non impugnata dall’interessato, il quale però… Continua su mafie