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Libertà di stampa, Cassazione: diritto di critica nei confronti di uomini politici è lecito

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La Cassazione ha fissato ieri importanti principi in tema di libertà di stampa e di diritto di critica nei confronti di uomini politici ed ha quindi assolto con formula piena dall’accusa di diffamazione “perché il fatto non costituisce reato” il giornalista triestino Paolo Parovel de “La Voce” di Trieste che due anni fa era stato invece condannato dalla locale Corte d’appello per aver denigrato in un articolo pubblicato sul periodico nel dicembre 2012 l’allora Sindaco di Trieste Roberto Cosolini (Pd) nell’ambito della vicenda del Porto Vecchio e di una pronuncia del TAR. Il giornalista aveva infatti affermato che Cosolini “era sostenitore ancor più accanito dell’operazione speculativa illecita” ed aveva  ipotizzato la sua complicità assieme ad altri politici e rappresentanti di enti istituzionali in un progetto di speculazione in violazione del vincolo dell’area “Porto Franco”.
La quinta sezione penale della Suprema Corte Corte (presidente Gerardo Sabeone, relatore Maria Teresa Belmonte) con sentenza n. 19694 depositata l’8 maggio 2019,scaricabile dal sito http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190508/snpen@s50@a2019@n19694@tS.clean.pdf ,

nonostante il contrario parere del sostituto Procuratore Generale Ferdinando Lignola, ha ritenuto erronea la condanna del giornalista e lo scagionato da qualsiasi accusa richiamando precedenti verdetti della stessa Cassazione e della CEDU – Corte Europea per i Diritti dell’Uomo.

Secondo i supremi giudici “nella condotta dell’imputato non può ravvisarsi  la gratuità e l’idoneità ad esporre allo scherno pubblico i destinatari di tali espressioni – in quanto espressioni non dirette alla (e) persona (e) , ma, piuttosto, alla attività pubblicistica che si aveva di mira, qui emergendo i più ampi confini che rilevano quando la critica colpisce persona ricoprente una funzione pubblica, peraltro, di vertice, nell’ambito di specifica comunità territoriale, in base al consolidato principio che, in democrazia, a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l’assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica”. E’ stato così riaffermato che “perché vi sia offesa alla reputazione, non è sufficiente l’astratta idoneità delle parole a offendere, ma è necessario che esse siano a ciò destinate, in quanto adoperate appunto nel loro significato offensivo; e tale destinazione va individuata con riferimento al significato sociale, oggettivo, che vengono ad assumere le parole”.

In conclusione, il giornalista Parovel é stato assolto con formula piena perché “la sua critica non fu né gratuita, né esorbitante, ma al più graffiante e vivacemente polemica, oltre ad essersi fondata su una rappresentazione veritiera dei fatti. L’analisi della valenza denigratoria non poteva restare avulsa dalla considerazione del complessivo contesto della vicenda, e neppure dalla considerazione del progressivo deterioramento del linguaggio, soprattutto nelle contese a contenuto strettamente politico, che vedono il frequente ricorso ad espressioni obiettivamente offensive all’indirizzo dell’avversario di turno, che un tempo erano avvertite come diffamatorie e che oggi sono invece generalmente tollerate”.  Si é così configurata l’esimente, non essendosi verificato nella vicenda in esame alcun attacco alla sfera personale dell’allora Sindaco di Trieste Cosolini ” in quanto risulta rispettato il limite della valutazione oggettiva dei comportamenti tenuti dagli amministratori locali, oltre a quello della pertinenza allo specifico tema”.

La sentenza

Cassazione 5^ Sezione Penale ( Presidente Gerardo SABEONE, relatore Maria Teresa BELMONTE) sentenza n. 19694 dell’8 maggio 2019 (udienza 5 marzo 2019), scaricabile dal sito

                                                                                                                                                     SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAROVEL PAOLO nato a TRIESTE il 19/06/1944
avverso la sentenza del 25/01/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo il rigetto
udito il difensore
                                                                                                                                             RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di TRIESTE confermava la decisione del Tribunale di quella città che aveva dichiarato Paolo Parovel colpevole del reato di diffamazione aggravata per avere offeso la reputazione del sindaco di Trieste, Roberto Cosolini, scrivendo in un articolo pubblicato sul periodico La Voce di Trieste, relativo alla vicenda del Porto Vecchio e a una pronuncia del TAR, affermando che il Cosolini “era sostenitore ancor più accanito dell’operazione speculativa illecita, e ipotizzando la sua complicità assieme ad altri politici e rappresentanti di enti istituzionali, in un progetto di speculazione in violazione del vincolo dell’area Porto Franco”, e lo aveva condannato alla pena di giustizia , oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputato con il ministero del difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento svolgendo tre motivi:
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di diffamazione, rilevando che l’imputato, giornalista professionista, convinto sostenitore dell’ attuale vigenza dello status di Porto Franco Internazionale vincolato dell’area denominata Porto Vecchio di Trieste, fosse animato da animus defendendi della legalità internazionale, sulla base di un quadro normativo fondato su trattati internazionali, non sovvertibile da una pronuncia del giudice amministrativo pure oggetto di critica legittima.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e travisamento dei fatti, osservando che l’oggetto della critica giornalistica era costituito da un fatto vero, ossia la violazione della legalità internazionale in caso di sdemanializzazione dell’area del porto franco, perseguita con il fine di realizzare la vendita a privati dell’area, ritenuta operazione politica illegittima e speculativa.
2.3. Con il terzo motivo denuncia ancora violazione di legge invocando il riconoscimento dell’ esimente del diritto di critica, esattamente applicato invece dalla stessa Corte di Appello, in composizione quasi identica, in altra vicenda relativa ad analogo articolo avente il medesimo oggetto, non potendosi configurare, nel caso in scrutinio, congruamente contestualizzato, la violazione del limite della continenza, e ciò anche in caso di dubbio, secondo il canone di giudizio di cui all’art. 530 cod.proc.pen..

                                                                                                                                      CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito l’autore dell’articolo di stampa, ricollegandosi ad altri precedenti del 6 dicembre 2012 rin cui riferiva dell’esistenza “secondo fonti confidenziali romane” di un “accordo riservato fra il sindaco Cosolini ed il governatore Tondo” ed “il discusso Corrado Passera, ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti, per la presentazione all’ultimo momento di un emendamento governativo che scavalca le commissioni Parlamentari – alla legge di stabilità per sdemanializzare a sorpresa i 70 ettari lungomare del Porto Franco Nord della Città, ed altri 36 ettari di banchine portuali ora utilizzati dalla Ferriera in dismissione del gruppo Lucchini”, inducendo così, “il Parlamento ignaro a privatizzare” tali aree “violando il vincolo di destinazione internazionale a porto franco, per consentirvi la più grossa speculazione edilizia ed immobiliare privata della storia delle coste italiane”) e del 5 marzo 2013 ( nel quale inseriva il Cosolini nello “schieramento trasversale anomalo di politici , amministratori pubblici e rappresentanti istituzionali” che avevano “favorito, consentito o promosso personalmente ed in forma associativa il tentativo di urbanizzazione speculativa edilizia ed immobiliare illecita” nell’area suddetta), lo definiva “sostenitore ancor più accanito” del precedente sindaco “dell’operazione speculativa illecita” ravvisando ipotesi penai” a suo carico, unitamente ai membri locali coinvolti nella casta politico-istituzionale italiana”, per aver consapevolmente “favorito o non impedito il fatto illecito”, facendo riferimento alla pregressa “concessione abnorme a Portocittà” s.r.l. di “buona parte del Porto Franco Nord, per attività diverse da quelle di Porto Franco”. Secondo i giudici di merito l’articolo in questione, esprimendo giudizi non supportati da elementi concreti, induceva il lettore a ritenere che il Cosolini, assieme ad altre personalità locali e nazionali, coltivasse interessi edilizi sull’area portuale di Trieste, favorendo scientemente una “speculazione predatoria illecita e colossale” sulla stessa, gettando così gravi ombre sulla liceità e trasparenza della sua condotta e traducendosi in una gratuita lesione della sua dignità morale ed intellettuale. La Corte territoriale, nel confermare la decisione del Tribunale, ha fatto leva sull’assenza di continenza nel riportare il fatto storico della decisione del giudice amministrativo e sul conseguente attacco gratuito sferrato anche alla sfera personale dell’allora Sindaco Cosolini, tale da travalicare senza ombra di dubbio il limite dell’esercizio del diritto di critica, anche politica. Si legge nella sentenza impugnata che ” Se è vero, infatti, che l’imputato è sempre stato un accanito oppositore del progetto di riqualificazione edilizia dell’area demaniale, convinto che esso contenesse norme illegittime perché in contrasto con in vincoli internazionali d Porto Franco, e se è vero che questa personale convinzione poteva in qualche modo trovare sponda e venire rafforzata dalla presentazione di un ricorso al T.A.R. da parte di una delle società concessionarie dell’are ( Portocittà s.p.a.), volto ad ottenere l’annullamento della concessione proprio sulla scorta di una asserita violazione di legge per contrasto con i vincoli di in edificabilità ) il che poteva in qualche modo giustificare – quanto meno in termini dubitativi dell’elemento soggettivo del reato di diffamazione – il tenore dei precedenti articoli del medesimo autore apparsi SU ” La Voce di Trieste” , in particolare quello del 5 marzo 2013, richiamati come antefatto storico nella gravata decisione) , la possibilità di scriminare la condotta dell’imputato deve, per contro, escludersi nel caso di specie in cui Parovel , pur di fronte alla sentenza del TAR che detto ricorso aveva respinto, ha ritenuto ugualmente e ciononostante di perseverare nella sua campagna denigratoria con l’articolo apparso il 3 agosto 2013, vedendosi a questo punto costretto per potere supportare ancora ” Le nostre indagini e denunce di malaffari e politica a Trieste” ad accusare apertamente anche il TAR di avere emesso una sentenza politica che appoggia speculazioni illecite contro Porto Franco” .
2.1. In sintesi, secondo la Corte di merito l’articolo in questione era idoneo a “ingenerare nel lettore medio la convinzione che l’allora sindaco Cosolini si fosse reso responsabile di qualsiasi tipo di illecito penale, in quanto parte di una casta politica giudiziaria, economica, interessata a sostenere una speculazione predatoria illecita colossale” con l’effetto , rafforzato da un’insidiosa ed insinuante mancanza di delimitazione del perimetro ad un fatto determinato, di scader nella gratuita aggressione alla reputazione dei destinatari della supposta critica, in primis Cosolini, in quanto primo cittadino del Comune di Trieste, che si insinua assumere decisioni politiche di rilievo non certo nell’interesse dei cittadini ma al fine di soddisfare illeciti interessi edilizi sull’area portuale di Trieste, ingenerando il dubbio che ciò avvenga per chissà quale tornaconto personale del Sindaco – così gettando in maniera gratuita gravi ombre sulla liceità e trasparenza della sua condotta nonché sulla sua integrità morale e politica”.
3. La valutazione della Corte di appello di Triste non è condivisibile.
4. Secondo l’elaborazione di questa Corte, il bene giuridico tutelato dall’art. 595 cod.pen., è l’onore nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (la reputazione intesa quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell’ambiente in cui quotidianamente vive e opera) di ciascuna persona; come è stato affermato, secondo quella che viene comunemente identificata come concezione fattuale dell’onore, ciò che viene tutelato attraverso l’incriminazione in parola, è l’opinione sociale del “valore” della persona offesa dal reato, distinguendosi la lesione della reputazione da quella dell’identità personale, che, secondo la definizione di autorevole dottrina, corrisponde al diritto dell’individuo alla rappresentazione della propria personalità agli altri senza alterazioni e travisamenti. Interesse che può essere violato ancheattraverso rappresentazioni offensive dell’onore ma che, al di fuori di tale evenienza, non ha autonoma rilevanza penale, integrando la lesione esclusivamente un illecito civile. (Sez. 5 n. 849 del 6/11/1992, dep. 1993, Rv. 193494). Pertanto, la condotta tipica consiste nell’offesa alla reputazione, nel senso che è necessario che, attraverso la comunicazione, scritta o orale, le parole o il segno utilizzati siano oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggetto passivo. L’evento del reato di diffamazione è costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno ( parola, disegno) lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente, a incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino (tra le tante, Sez. 5 n. 5654 del 19/10/2012). Si tratta di evento, non fisico, ma, psicologico, consistente nella percezione sensoriale e intellettiva, da parte di terzi, dell’ espressione offensiva (Cass. Sez. 5 n. 47175 del 04/07/2013, Rv. 257704).
5. Come premesso, la vicenda qui scrutinata attiene alle parole utilizzate dall’imputato – giornalista professionista – in un articolo comparso sul periodico ” La Voce di Trieste”, nell’edizione del 3 agosto 2013, per commentare la complessa vicenda politica – portata avanti dall’amministrazione cittadina, e dal Sindaco, Roberto Cosolini – relativa alla sdemanializzazione dell’area denominata Porto Vecchio di Trieste, nonché luna sentenza del T.A.R.. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’imputato era da tempo impegnato in una campagna stampa di forte contestazione della scelta politica perseguita dal Sindaco e alla sua amministrazione, oltre che da altri esponenti del mondo politico e istituzionale locale e non solo. In virtù di tale contesto di fatto, la Corte ha, pertanto, correttamente inquadrato le espressioni e i commenti utilizzati dall’imputato come rientranti nel diritto di critica giornalistica, ma ha ravvisato, nelle espressioni utilizzate dal ricorrente, un attacco “ad hominen” – in quanto lesive della dirittura morale dell’imputato, poiché esse gettavano ” in maniera gratuita gravi ombre sulla liceità e trasparenza della sua condotta nonché sulla sua integrità morale e politica” – ovvero un superamento del limite della c.d. continenza.
6. In via generale, in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza di questa Corte si esprime ormai in termini consolidati nell’individuare i requisiti caratterizzanti in quelli a) dell’interesse sociale, b) della continenza del linguaggio e c) della verità del fatto narrato, e, in tale ottica ,ha evocato il parametro della attualità della notizia: nel senso cioè che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione è vista nell’interesse generale alla conoscenza del fatto ossia nella attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che ognuno possa fare liberamente le proprie scelte, nel campo della formazione culturale e scientifica (Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789.; Sez 5 n. 48712 del 26/09/2014, Rv. 261489).
6.1. Con riferimento specifico al diritto di critica politica – che qui rileva – però, si osserva che il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010 – dep. 10/02/2011, Simeone e altri, Rv. 249239). Tale affermazione trova eco in una nota decisione della Corte Europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU, Sez. 2, 27/11/2012, Mengi v. Turkey, p.49), che distingue tra “giudizi di fatto” e di “valore”, laddove, mentre l’esistenza del fatto può essere soggetta a prova, il giudizio di valore non può esserlo, poiché la richiesta di dimostrare la verità di un giudizio di valore determina un evidente effetto dissuasivo sulla libertà di informare.
Il limite immanente all’esercizio del diritto di critica è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che comunque non si trascenda in gratuiti attacchi personali (Sez. 5, n. 4031 del 30/10/2013 – dep. 29/01/2014, De Marzo, Rv. 258674; Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010 – dep. 07/03/2011, Morelli, Rv. 250218). Ove il giudice pervenga, attraverso l’esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest’ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell’esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell’argomento e dalla correttezza di espressione (Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004 – dep. 25/01/2005, Scalfari, Rv. 231269; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rocchini, Rv. 231764).
6.2. Nella libertà di opinione – che è configurata dalla CEDU come diritto, non a diffondere informazioni, ma ad esprimere opinioni e a trasmettere idee (art. 10 par. 1), concetto che è alla base della distinzione fra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, e che implica il divieto, per il legislatore nazionale, di richiedere la prova della verità per le affermazioni che consistono in meri giudizi di valore, pur richiedendosi, comunque, che non siano del tutto svincolati da qualsiasi base fattuale – un posto di rilievo è assegnato alla libertà di dibattito politico o di pubblico interesse il cui esercizio – che avviene tradizionalmente attraverso il mezzo della stampa, ma oggi anche tramite l’uso degli altri media e di Internet – è finalizzato a fornire al pubblico un mezzo per scoprire e formarsi un’opinione sulle idee e le attitudini dei rappresentanti politici. In quanto tale, la libertà di dibattito di questioni di pubblico interesse è il cuore della democrazia e rispetto ad essa il margine di apprezzamento degli Stati è ristretto, ( ex plurimis, Morice c. Francia [GC], n. 29369/10, § 125, CEDU 2015), vigendo, pertanto, un livello massimo di tutela. Infatti, per assicurare che tale dibattito si svolga il più liberamente possibile, la Corte Edu ammette in tale ambito il ricorso ad affermazioni esagerate, provocatorie e persino smodate. La libertà di espressione esercitata attraverso il mezzo della stampa beneficia del livello massimo di tutela accordata dalla Convenzione perché al diritto/dovere della stampa di diffondere informazioni e idee corrisponde il diritto del pubblico di riceverle, sebbene anche tale forma di espressione sia subordinata al presupposto che i giornalisti agiscano in buona fede, cioè senza l’intento di denigrare, sulla base di una verifica delle fonti, al fine di fornire informazioni accurate e affidabili alla stregua dei principi etici del giornalismo. ( Rumyana Ivanova c. Bulgaria (36207/03) 14 febbraio 2008,par. 58 ss.; Caso: Travaglio c.Italia ( 64746/14) 24 gennaio 2017).
6.3. Va poi tenuto conto della perdita di carica offensiva di alcune espressioni nel contesto politico, in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati e del fatto che la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario (Sez. 5, n. 27339 del 13/06/2007, Tortoioli, Rv. 237260): si intende dire che il livello e l’intensità, pur notevoli,delle censure indirizzate a mò di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l’operatività della scriminante, poiché nell’ambito politico risulta preminente l’interesse generale al libero svolgimento della vita democratica (Sez. 5, n. 15236 del 28/01/2005, Ferrara, Rv. 232125).
Di conseguenza, quanto maggiore è il potere esercitato, maggiore è l’esposizione alla critica, perché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell’opposizione politica che dei cittadini (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, Iannuzzi, Rv. 236362. In sostanza, si ritiene che la nozione di “critica”, quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall’ elaborazione giurisprudenziale, e che viene in rilievo nella fattispecie scrutinata, rimanda non solo all’area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all’oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall’art. 2 cost., onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell’espressione, né trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico. ( Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866 ) . A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la critica si concretizza nella manifestazione di un’opinione (di un giudizio valutativo).
È vero che essa presuppone in ogni caso un fatto che è assunto a oggetto o a spunto del discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e, a differenza di questo, non può pretendersi che sia “obiettivo” e neppure, in linea astratta, “vero” o “falso”. La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato all’ oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè “giudizi di valore”, trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un “sufficiente riscontro fattuale” (Corte Edu, sent. del 27.10.2005 caso Wirtshafts-Trend Zeitschriften-Verlags Gmbh c. Austria rie. n 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso Rodrigues c. Portogallo, ric. n 75088/01), ma, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l’esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33). La continenza sostanziale, o “materiale”, attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all’interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia. La continenza sostanziale ha, dunque, riguardo alla quantità e alla selezione dell’informazione in funzione del tipo di resoconto e dell’utilità/bisogno sociale a esso. Il requisito della continenza delle espressioni attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali ( ex art. 21 Cost.), postula una forma espositiva corretta della critica — e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione – e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione. D’altro canto, esso non è incompatibile con l’uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti.
7. Nell’ambito di siffatta operazione ermeneutica, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio – temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere ( Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573). Così, si è ravvisato il requisito della continenza, in relazione a espressioni inquadrate in un “botta e risposta” giornalistico, che tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione ( Sez. 5 n. 4853 del 18/11/2016, Rv. 269093; Sez. 1 n. 36045 del 13/06/2014 Rv. 26112).
7.1. Compito del giudice è, dunque, di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell’ambito di un contesto critico e funzionale all’argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario ( Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti ( Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174). Il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta può, dunque, essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può mai scriminare l’uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest’ultimo in quanto tale ( Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866).
8. Nell’ambito di tale perimetro valutativo, i giudici della Corte di Appello hanno relegato le espressioni utilizzate dall’imputato nell’area di quelle non dotate di continenza, con valutazione che il Collegio non condivide, poiché ravvisa che la Corte territoriale si è discostata dal richiamato orientamento giurisprudenziale, configurando un superamento dei limiti del diritto di critica pur in presenza di un discorso critico a contenuto prevalentemente valutativo, sviluppatosi nell’alveo di una polemica intensa e dichiarata su temi di rilevanza sociale – come è quello ravvisabile nel caso di specie, trattandosi di un giudizio che attingeva il destino politico e economico del porto di Trieste – senza però trascendere in attacchi personali, finalizzati all’unico scopo di aggredire la sfera morale altrui; né riscontrandosi nell’articolo incriminato che il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti siano stati strumentalmente travisati e manipolati. In particolare, come si è già ricordato, quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non si pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto di critica, garantito dall’art. 21 Cost., sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell’argomento e dalla correttezza di espressione. Sicché, il limite all’esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l’agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l’esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell’ambito di una critica misurata e obiettiva, trascende nel campo dell’aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta (Cass. 8.2.2000, Beha). Nella specie, però, la Corte territoriale si è discostata dagli illustrati principi ed ha erroneamente escluso la sussistenza della scriminante in questione, travisando le parole e il complessivo contenuto dell’articolo in contestazione, non valutato nell’ambito della polemica politica nel quale esso si inseriva per giungere ad enucleare, dalle espressioni utilizzate, l’accusa di illeciti penali a carico del Sindaco Cosolini. Laddove, invece, la critica portata avanti dall’imputato nell’articolo in questione è interamente politica, diretta a contrastare un consesso di soggettività politico – imprenditoriale – istituzionale coese nel perseguire l’obiettivo di riconvertire l’area portuale in una zona destinata alla realizzazione di complessi abitativi. Che detta finalità fosse perseguita attraverso una speculazione edilizia è dato tanto oggettivamente esplicitato e vero quanto politicamente lecito, né è coretto ritenere – come osservato dalla Corte di Appello – che si tratti di un obiettivo non corrispondente all’interesse pubblico. La realizzazione di un’area residenziale nella parte storica della città, affacciata sul mare, incontra, infatti, per comune esperienza, l’interesse della cittadinanza, oltre a corrispondere all’interesse di imprenditori del settore e a venire incontro alle aspettative occupazionali della popolazione. Si tratta evidentemente, di scelte politiche ed economiche del tutto differenti – quella del rispetto della destinazione storica, risalente alla dominazione asburgica e persistente al momento della pubblicazione dell’articolo, e l’altra finalizzata a una totale riconversione economico – imprenditoriale con destinazione abitativa – ma ugualmente legittime sul piano politico, salvo, naturalmente, il rispetto dei vincoli urbanistici, e più in generale dei limiti normativamente posti dalla legislazione nazionale e transnazionale. D’altro canto, corrisponde a consentite e diffuse prassi politico-istituzionali il perseguimento dello scopo politico attraverso la strategica presentazione, all’ultimo momento, di un emendamento governativo, per scavalcare le commissioni Parlamentari, alla legge di stabilità per conseguire la sdemanializzazione a sorpresa di 70 ettari del lungomare del Porto Franco Nord della Città, e di altri 36 ettari di banchine portuali ora utilizzati dalla Ferriera in dismissione. Proprio il ricorso a siffatte strategie politiche – richiamate dalla sentenza impugnata – fonda-, per quanto si è già in precedenza osservato in ordine al fondamento della libertà di stampa, il diritto dovere del giornalista di informarne adeguatamente e tempestivamente la popolazione.
Manca, in sostanza, nell’articolo in questione, esaminato nel suo complesso, e al lume delle parole riportate in imputazione, il riferimento, anche solo implicito o evocativo, a condotte delittuose e a una infamante urbanizzazione attuata per finalità meramente personali di illecito arricchimento, che il Cosolini avrebbe perseguito unitamente agli altri soggetti, imprenditori, politici e figure istituzionali, di rilievo anche nazionale. L’articolo contiene, invece, una chiara ed esplicita censura dell’ operazione politica perseguita da detti soggetti, compreso il Cosolini, nella sua qualità di Sindaco di Trieste, e finalizzata a dare corso a un’operazione di speculazione edilizia definita sì illecita e/o illegittima dall’imputato, il quale però, per un verso, ha specificamente descritto la condotta ritenuta asseritamente illecita, in quanto contrastante con vincoli giuridici di diritto nazionale e internazionale fatti oggetto anche di denuncia alla Procura della Repubblica e di impugnative dinanzi al giudice amministrativo da parte di soggetti terzi interessati; per altro verso, l’articolo non contiene alcun riferimento a finalità di arricchimento privato o di tornaconto personale perseguite a danno della collettività. I comportamenti attribuiti al Cosolini, e agli altri soggetti che con lui condividevano la scelta politica finalizzata a cambiare la destinazione dell’area del Porto Franco, sono, dunque, chiaramente individuati dall’articolista, non ravvisandosi quella genericità indicata dalla sentenza della Corte di Appello con l’improprio richiamo all’indirizzo di questa Corte che , appunto, esclude l’esimente del diritto di critica politica quando siano utilizzate espressioni generiche e non collegabili a specifici episodi, perchè si risolvono in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili (Sez. 5, Sentenza n. 48712 del 26/09/2014 Ud. (dep. 24/11/2014 ) Rv. 261489).
8.1. Non può ravvisarsi, cioè, nella condotta dell’imputato, la gratuità e l’idoneità a esporre allo scherno pubblico i destinatari di tali espressioni – in quanto espressioni non dirette alla (e) persona (e) , ma, piuttosto, alla attività pubblicistica che si aveva di mira, qui emergendo i più ampi confini che rilevano quando la critica colpisce persona ricoprente una funzione pubblica, peraltro, di vertice, nell’ambito di specifica comunità territoriale, in base al consolidato principio che, in democrazia, a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l’assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica. ( Sez. 5 11662 del 06/02/2007 rv. N. 236362 ). Nella giurisprudenza di questa Corte si è da tempo affermato che perché vi sia offesa alla reputazione, non è sufficiente l’astratta idoneità delle parole a offendere, ma è necessario che esse siano a ciò destinate, in quanto adoperate appunto nel loro significato offensivo; e tale destinazione va individuata con riferimento al significato sociale, oggettivo, che vengono ad assumere le parole. Nel caso in scrutinio il significato oggettivo della critica esposta nell’articolo de quo non dirige il lettore verso il perseguimento di scopi oscuri o loschi da parte del Cosolini ma manifesta una chiara, convinta, vibrata critica al suo operato politico, a un modus operandi ritenuto dissonante rispetto ai vincoli esistenti sull’area portuale, e ad una scelta di mutare la destinazione del Porto Franco per ricavarne unità abitative ritenuta culturalmente non condivisibile. Si tratta, evidentemente, di una critica negativa dell’operato altrui che non è di per sè offensiva, quando sia socialmente rilevante, perché non può considerarsi lesiva della reputazione altrui l’argomentata espressione di un dissenso rispetto a comportamenti di interesse pubblico. (Sez. 5, n. 3477 del 08/02/2000 Ud. (dep. 17/03/2000 ) Rv. 215577 ).
8.2. Nel caso in scrutinio, la critica non fu né gratuita né esorbitante ma al più graffiante e vivacemente polemica, oltre a essersi fondata su una rappresentazione veritiera dei fatti. L’analisi della valenza denigratoria non poteva restare avulsa dalla considerazione del complessivo contesto della vicenda, e neppure dalla considerazione del progressivo deterioramento del linguaggio, soprattutto nelle contese a contenuto strettamente politico, che vedono il frequente ricorso ad espressioni obiettivamente offensive all’indirizzo dell’avversario di turno, che un tempo erano avvertite come diffamatorie e che oggi sono invece generalmente tollerate. Sez. 5, n. 7499 del 14/04/2000 Ud. (dep. 27/06/2000 ) Rv. 216534 ). Il che rende configurabile l’esimente, non essendosi verificato nella vicenda in esame alcun attacco alla sfera personale del Cosolini” in quanto – come si è detto – risulta rispettato il limite della valutazione oggettiva dei comportamenti tenuti dagli amministratori locali, oltre a quello della pertinenza allo specifico tema.
9. L’epilogo del presente giudizio di legittimità è l’annullamento della sentenza impugnata non ravvisandosi la condotta diffamatoria contestata, rilevando invece l’esimente del diritto di critica, pronuncia alla quale consegue la revoca delle statuizioni civili in favore della costituita parte civile.
                                                                                                                      P. Q. M.
Annulla senza rinvio a sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato; revoca le statuizioni civili.

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