“La riforma sulla legittima difesa approvata in via definitiva dal senato è legge”. Intervista a Vincenzo Musacchio

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La riforma è stata accolta con non pochi dubbi dagli addetti ai lavori, in particolare dai magistrati e dagli avvocati penalisti. Da noi interpellato, Vincenzo Musacchio, giurista e docente di diritto penale in varie Università italiane ed estere, non ha usato mezzi termini precisando subito: “Sparare su persone in fuga disarmate, è considerato un reato in tutte le legislazioni dei Paesi democratici, quindi, se uno entra in casa, è disarmato e si da alla fuga, qualora io gli sparassi, commetterei senza dubbio alcuno un omicidio. Vorrei innanzitutto che fosse chiaro ai cittadini quest’assunto”.

Secondo lei il valore della vita umana è uguale a quello della proprietà nel giudizio di proporzione previsto dalla nuova normativa?

Sono venticinque anni che insegno ai miei studenti il valore sacro della vita umana. Per questo quando parlo loro di legittima difesa il primo insegnamento che cerco di inculcargli è quello dell’assoluta sussistenza di una proporzione tra il bene che si deve tutelare e la vita che si mette in pericolo. La riforma attuale a mio giudizio amplia eccessivamente l’applicabilità della legittima difesa. La vecchia norma, già modificata nel 2006, copriva a sufficienza tutto lo spettro d’azione della legittimità della difesa contro un’offesa ingiusta. Non dimentichiamoci poi che l’originario art. 52 c.p. andava bene persino al regime fascista che lo aveva voluto. La Consulta, dopo l’entrata in vigore della Carta Costituzionale, ha, in effetti, più volte sancito nella vita il primo dei diritti involabili dell’uomo. Personalmente ritengo che il diritto alla vita sia sempre prevalente su quello della difesa della proprietà. Come docente e come cittadino sono contrario a norme che dispongano la liceità dell’uccisione di chi si limiti ad attentare al patrimonio altrui, anche nel caso in cui il ladro sia sorpreso all’interno del domicilio del proprietario, non integrando ancora tale situazione gli estremi della “violenza illegittima”. Professo e continuerò a insegnare la primazia della vita umana rispetto al patrimonio.

È ipotizzabile, in base al nostro sistema penale, una difesa della propria persona e dei propri beni che prescinda del tutto dalla situazione del momento in atto? 

La nuova norma introduce concetti che poco hanno a che fare con il diritto penale di matrice costituzionale poiché prevede pericolosi automatismi e vorrebbe restringere gli spazi di valutazione della magistratura. Va precisato tuttavia che non ci può essere mai la possibilità di automatismi giudiziari nella valutazione di comportamenti astrattamente qualificabili come legittima difesa. Sarà sempre necessaria una valutazione caso per caso, che dovrà essere compiuta dall’autorità giudiziaria e che dovrà accertare se ricorrano i presupposti dell’attualità del pericolo, dell’oggettività dello stesso, e quindi della possibilità di applicare la presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa.

Secondo lei questa legge è incostituzionale?

Naturalmente questo sarà compito della Consulta dirlo, se fosse interpellata. A mio parere, da studioso della materia, ritengo che i profili d’illegittimità costituzionale siano molteplici. Il primo che mi sovviene è l’equiparazione di beni contrapposti, la vita da un lato, la proprietà dall’altro, nell’ottica del bilanciamento tra offesa e difesa. La Consulta ipoteticamente potrebbe ritenere incostituzionale questo fatto per violazione dell’articolo 3 della Costituzione, perché sarebbero disciplinate in maniera uguale situazioni completamente diverse, cioè la difesa della vita rispetto alla difesa della proprietà, e ciò in violazione del principio di ragionevolezza. Altri possibili profili d’incostituzionalità ritengo siano sussumibili e connessi soprattutto alla norma sull’eccesso colposo che è escluso quando vi è un “grave turbamento” di chi reagisce e al patrocinio a spese dello Stato previsto “iuris et de iure”. Secondo principi di logica oltre che di diritto dovremmo domandarci perché questi interventi normativi riguardano solo la legittima difesa e non anche le altre cause di giustificazione? Forse perché questa riforma ha solo una valenza politica e non giuridica? La valutazione del caso concreto da parte dell’autorità giudiziaria è un principio di civiltà giuridica propria degli Stati democratici e dunque prevedere “automatismi“ assoluti, non è quasi mai un bene per un diritto penale moderno ed evoluto come il nostro. Per evitare il processo non può essere sufficiente la parola dell’aggredito ma occorrono – anche secondo logica – una serie di accertamenti, a cominciare dalle perizie balistiche e dall’ascolto di eventuali testimoni.

Secondo lei questa legge era davvero indispensabile?

Assolutamente no! In Italia i casi di applicazione dell’istituto della legittima difesa ogni anno sono poche decine. Di conseguenza sembra che il legislatore voglia giustificare, sempre e comunque, un’azione violenta, anche con l’uso di armi, in tutti i casi in cui siano, anche e solo, potenzialmente messi a rischio i beni della vita, dell’incolumità o della proprietà prescindendo da una verifica sulla possibilità concreta di agire diversamente. Questo messaggio è molto pericoloso perché da un lato sembra che lo Stato deleghi una sua funzione di tutela al cittadino dall’altro invogli i privati a scegliere forme di auto difesa sempre più aggressive e pericolose.

Salvini afferma che la difesa è “sempre” legittima così come inserito nell’articolo 52. Che cosa significa e che cosa può comportare quest’avverbio? 

Semplicissimo. Significa sottrarre alla valutazione del giudice l’accertamento della proporzionalità tra offesa e difesa. Cosa che non è possibile nel nostro ordinamento. Se c’è un morto, il pubblico ministero competente sarebbe tenuto obbligatoriamente a iscrivere la notizia di reato e il sospettato di averla commessa nel registro generale delle notizie di reato. Questa è la prassi! A me hanno insegnato, prima di conferirmi la laurea in Giurisprudenza, che per archiviare o al prosciogliere l’autore di un ipotetico delitto, sul presupposto della ricorrenza della scriminante della legittima difesa, fosse necessaria un’indagine condotta da un pubblico ministero e poi la valutazione di un giudice sulle richieste della pubblica accusa. Nell’attuale sistema processuale penale italiano è impensabile che un fatto astrattamente costituente reato non sia vagliato dall’autorità giudiziaria competente prima di essere archiviato o mandato a sentenza di assoluzione. Ovviamente, potrei errare, giacché ai nostri giorni vi è anche chi mette in dubbio che la terra sia sferica!

C’è chi afferma che il pericolo a volte non dia tempo per verificare se il ladro è armato, se effettivamente vuole sparare, oppure se stia già fuggendo, cosa ne pensa lei?

A dire questo credo sia stata il ministro Buongiorno che è un’ottima penalista ma credo che in questa specifica circostanza non abbia considerato tutti i principi in gioco. Ritengo si debba optare sempre per la possibilità meno dannosa per i diritti e i beni in discussione in quel momento. Personalmente credo che la sussistenza del pericolo non possa giustificare un’indiscriminata previsione di licenza a sparare, e quindi anche eventualmente di uccidere, perché ogni cittadino è tenuto comunque al rispetto dei principi basilari della civile convivenza oltre che costituzionali. Occorre comprendere che l’uso della violenza, della forza, sia sempre vietato, si tratta di una prerogativa che lo Stato riserva esclusivamente a se stesso e solo in casi eccezionali e tipici, per esigenze particolari di autotutela. Quando è chiaro che non è possibile un intervento tempestivo dello Stato allora è ammissibile una deroga (extrema ratio) al monopolio statale dell’uso della forza. Questa precisazione in uno Stato di diritto è un punto fermo e inattaccabile pena il venir meno degli stessi principi di civile convivenza di una comunità sociale di matrice democratica e solidaristico sociale. In nessun modo lo Stato può legittimare ipotesi di cittadini che si fanno giustizia da sé. Che poi in specifiche situazioni, tassativamente previste dalla legge, lo Stato eviti di punirlo, è ben altro discorso. Sono certo che incitare il cittadino alla giustizia “fai da te” sia una scelta sbagliata.

 Il “grave turbamento” previsto dalla nuova normativa dovrebbe coprire e giustificare qualsiasi eccesso colposo, le sembra una scelta plausibile?

Una formula così generica e legata a stati soggettivi e dunque a sensibilità differenti che esistono tra soggetto e soggetto viola senza dubbio il principio di tassatività e di determinatezza della norma penale poiché comporterà sforzi interpretativi che probabilmente avranno effetti opposti a quelli sperati da chi propone la riforma di questo istituto oltre ad essere passibile d’illegittimità costituzionale. Il principio di tassatività o sufficiente determinatezza della norma penale costituisce un importante corollario del principio di legalità, e prevede che la legge debba determinare con chiarezza e precisione la fattispecie penale e le pene cui assoggettare il reo (nullum crimen nulla poena sine lege stricta). La ratio di tale principio s’identifica con l’esigenza di porre al riparo il cittadino dagli arbitri del potere legislativo e giurisdizionale nell’interpretazione della legge penale. Tale attività interpretativa deve essere contenuta nell’ambito dei contorni della fattispecie penale, come descritta dal legislatore, non potendo andare oltre i margini d’interpretazione del precetto e la cornice edittale prevista, il che integrerebbe una violazione del divieto di analogia in malam partem. In questa specifica situazione ritengo che il principio di determinatezza-tassatività imponga particolare responsabilità al legislatore nella formulazione della norma penale, perché se questi emani una fattispecie particolarmente complessa sul piano letterario-semantico o vaga nei suoi elementi normativi e descrittivi, la norma sarebbe esposta al giudizio d’incostituzionalità per opera della Corte Costituzionale e, prima della promulgazione della legge, potrebbe indurre anche il Presidente della Repubblica a non firmarla e rinviarla alle Camere.

Cosa ne pensa degli aumenti di pena previsti dalla riforma, sono utili?

Rispondo con ciò che dico ai miei studenti: per esperienza gli aumenti di pena non hanno quasi mai ottenuto in ambito penale l’abbattimento del numero dei reati commessi. Ritengo invece che lo Stato debba fare il suo dovere in altro modo: da un lato reprimere effettivamente i reati e difendere i cittadini onesti (efficacia ed effettività della pena), e dall’altro rimuovere le condizioni di degrado sociale che portano alla delinquenza (politiche sociali e di prevenzione del crimine). Il mio maestro di diritto penale, Giuliano Vassalli, era solito dirmi che armare il cittadino significasse segnare la fine del diritto penale della libertà di matrice solidaristico sociale. Io la penso esattamente come lui. La cultura dell’autodifesa armata non può appartenere a uno Stato di diritto come spero sia ancora il nostro.

In conclusione cosa si sente di dire ai cittadini italiani?

Che non è per nulla vero che la difesa sia sempre legittima, poiché, in ogni caso, il fatto commesso in regime di legittima difesa dovrà comunque essere valutato dall’Autorità giudiziaria, com’è giusto che sia in uno Stato di diritto come il nostro.


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