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Cassazione: la FNSI batte Sestarete e Rete 8

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La FNSI ha vinto la battaglia giudiziaria contro Sestarete e Rete 8 sulle differenze retributive e previdenziali di un dipendente. La sentenza n. 3137 del 1° febbraio 2019 (Presidente Antonio Manna, relatore Caterina Marotta) della Cassazione Sezione lavoro é scaricabile dal sito
SENTENZA
 
sul ricorso 18834-2016 proposto da:
SESTARETE & RETE 8 S.R.L., RETE 8 S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO GIUFFRE’, rappresentati e difesi dagli avvocati MARCO ROSSIGNOLI, BEATRICE BELLI; – ricorrenti –
contro
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende; – controricorrente –
nonché contro
BONORA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato SAVINA BOMBOI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO PICCININI, BRUNO COSSU; – controricorrente –
e contro
F.R.T. FEDERAZIONE RADIO TELEVISIONI, AERANTI CORALLO; – intimati –
avverso la sentenza n. 1223/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 5/02/2016, R.G.N. 731/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/11/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato BEATRICE BELLI;
udito l’Avvocato SAVINA BOMBOI;
udito l’Avvocato BRUNO DEL VECCHIO;
FATTI DI CAUSA
1.1. Con sentenza n. 1223/2015, la Corte d’appello di Bologna, decidendo sulle impugnazioni principale ed incidentale proposte rispettivamente da Sesta Rete & Rete 8 s.r.l. e Rete 8 s.r.l. e da Alessandro Bonora, con l’intervento volontario della Federazione Radio Televisioni (F.R.T.), a sostegno delle ragioni delle società, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), a sostegno delle ragioni del Bonora, e dell’Associazione di categoria Aeranti Corallo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, condannava Rete 8 s.r.l. a corrispondere al Bonora la somma di euro 62.075,32 a titolo di differenze retributive e tfr, condannava Sesta Rete & Rete 8 s.r.l. a corrispondere al Bonora la somma di euro 83.100,16, dichiarava illegittime le sanzioni disciplinari conservative irrogate dalla predetta Sesta Rete & Rete 8 s.r.l. per ritardi ed uscite anticipate e condannava la società a restituire al Bonora le somme trattenute a titolo di multa per tali addebiti, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato al Bonora da Sesta Rete & Rete 8 s.r.l. e condannava la società a riassumere il lavoratore entro tre giorni o a risarcirgli il danno che liquidava in misura pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
1.2. Per quanto di interesse nel presente giudizio, la Corte territoriale condivideva la ritenuta qualificazione del lavoro svolto dal Bonora (inquadrato come operatore alle trasmissioni di cui al IV livello del c.c.n.l. F.R.T. Imprese Radiotelevisive Private) sia per Rete 8 s.r.l. sia per Sesta Rete & Rete 8 s.r.l. quale rapporto di natura giornalistica riconoscendo in tale lavoro la sussistenza di un apporto originale nella mediazione tra la notizia e la diffusione della conoscenza di essa che distingueva la funzione giornalistica in concreto svolta dal ruolo tecnico impiegatizio di cui al formale inquadramento.
Riteneva che il c.n.l.g. fosse utilizzabile quale parametro da assumere al fine della determinazione della giusta retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost. e ciò sia per l’impossibilità di fare riferimento al c.c.n.l. Federazione Radio Televisioni che non conteneva disposizioni relative alla mediazione individuale tipica del lavoro giornalistico sia al c.c.n.l. concluso dall’Associazione di categoria Aeranti Corallo (peraltro successivo all’inizio del rapporto di lavoro del Bonora) essendo mancata qualsiasi allegazione in tal senso ad opera delle parti stipulanti il contratto sia in primo grado sia in appello e comunque essendo l’applicazione del c.n.l.g. prevista dalle norme transitorie di tale c.c.n.l..
2. Per la cassazione di questa pronuncia ricorrono Sesta Rete & Rete 8 s.r.l. e Rete 8 s.r.l. affidandosi a tre motivi.
3. Alessandro Bonora e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) resistono con controricorso.
4. La Federazione Radio Televisioni (F.R.T.) e l’Associazione Aeranti Corallo non hanno svolto attività difensiva.
4. Tutte le parti costituite hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, le società ricorrenti denunciano omessa valutazione di un fatto decisivo (artt. 360, n 5, cod. proc. civ.). Lamentano che la Corte territoriale non avrebbe considerato che il carattere giornalistico dell’attività svolta dal Bonora non potesse prescindere dalla realizzazione di un quid pluris insito nella creazione di un diverso e nuovo prodotto informativo rispetto al servizio giornalistico oggetto di montaggio.
1.2. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.
Le ricorrenti, infatti, sviluppano essenzialmente censure di merito e dirette ad una rivalutazione del fatto non compatibili con la nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, cod. civ. proc. disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134: il fatto, e con esso la sussistenza in concreto delle caratteristiche per il riconoscimento della natura giornalistica svolta dal Bonora al di là del formale inquadramento, è già stato valutato dal giudice di merito con una motivazione che certamente soddisfa i minimi costituzionali essendo congrua, puntuale e correlata a specifici elementi (cfr. Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, nn. 8052 e 8053).
Né si riscontra un’erronea ricognizione dei presupposti per il riconoscimento della natura giornalistica delle mansioni svolte dal Bonora, avendo la Corte d’appello correttamente valorizzato le caratteristiche riscontrate in punto di fatto e cioè la diretta conduzione delle edizioni giornaliere dei telegiornali delle due emittenti, l’analisi delle notizie Ansa e dei comunicati stampa, l’impaginazione dei servizi e delle notizie, la selezione delle notizie da diffondere e la scelta delle parole e delle espressioni oltre che della collocazione temporale delle notizie medesime, tutte deponenti per un apporto originale e creativo nella mediazione tra la notizia e la conoscenza che di essa era proposta e per la continuità o periodicità del servizio, attualità delle notizie e tempestività dell’informazione (v. ex plurimis Cass. 22 novembre 2010, n. 23625; Cass. 29 agosto 2011, n. 17723; Cass. 10febbraio 2016, n. 1853).
Si aggiunga che la Corte territoriale ha anche attribuito particolare importanza, nella complessiva disamina, alla circostanza che le società appellanti avessero versato per il Bonora i contributi previdenziali all’INPGI e tale passaggio argomentativo non ha formato oggetto di critica in ricorso.
1.1. Con il secondo motivo, le società ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2070 e 1372, co. 1, cod. civ., falsa applicazione di accordi collettivi e omesso esame della fattispecie sottoposta a giudizio (artt. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.).
Lamentano che la Corte territoriale abbia verificato la giusta retribuzione avuto riguardo al c.n.l.g. stipulato da FNSI e FIEG nonostante le parti avessero manifestato la volontà di regolare il rapporto sulla base del c.c.n.l. per le emittenti radiotelevisive private e nonostante le società non fossero iscritte alle indicate Federazioni bensì alla FRT Federazione Radio televisioni.
2.2. Il motivo presenta innanzitutto presenta profili di inammissibilità per essere promiscuamente formulato in relazione ai nn. 3 e 5 art. 360, cod. proc. civ. con la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di codice e di contratto collettivo e del vizio di omesso esame: tale modalità di formulazione risulta non rispettosa del canone della specificità del motivo allorquando – come avvenuto nella specie – nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio; in tal modo non si consente una sufficiente identificazione del devolutum e si dà luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, ‘di censure caratterizzate da … irredimibile eterogeneità’ (v. Cass., Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931; Cass., Sez. U., 12 dicembre 2014, n. 26242; Cass. 13 luglio 2016, n. 14317; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862).
Pur con uno sforzo ricostruttivo ed estrapolativo (cui questa Corte non è invero tenuta) il motivo è comunque infondato.
Anche a voler dialetticamente ipotizzare che davvero le parti avessero manifestato la volontà di regolare il rapporto sulla base del c.c.n.l. per le emittenti radiotelevisive private, ad ogni modo resta dirimente il rilievo che nella specie è stato ritenuto che la prestazione resa dal Bonora non fosse corrispondente alla qualifica di cui al contratto formalizzato, ma fosse di natura giornalistica che, come tale, non trovava corrispondenza nelle previsioni del suddetto c.c.n.l. (aventi contenuto meramente tecnico).
In conseguenza è stato ritenuto che, agli effetti della ‘giusta retribuzione’ di cui all’art. 36 Cost., il contratto collettivo di riferimento non potesse che essere quello dei giornalisti, considerato più idoneo ad assicurare il rispetto del principio costituzionale.
Tale ragionamento è corretto considerato che la liquidazione equitativa è stata ammessa dalla giurisprudenza proprio nelle ipotesi di determinazione della ‘giusta retribuzione’ ex art. 36 Cost. e di utilizzazione come parametri di riferimento di contratti collettivi pur non applicabili direttamente al rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cass. 5 aprile 1990, n. 2846; Cass. 28 agosto 2000, n. 11285). Vale quanto affermato da Cass., Sez. U., 26 marzo 1997, n. 2665 (seguita da altre: v. Cass. 29 luglio 2000, n. 10002; Cass. 9 maggio 2003, n. 7157; Cass. 23 giugno 2003, n. 9964; Cass. 8 maggio 2008, n. 11372) secondo cui il giudice, ove ritenga inadeguata la retribuzione corrisposta dall’azienda in base al contratto da essa applicato, può procedere al suo adeguamento facendo riferimento a quella del contratto di categoria non direttamente applicabile, con la precisazione che nella domanda di pagamento di differenze retributive sulla base di un contratto collettivo che si riveli inapplicabile deve ritenersi implicita la richiesta di adeguamento ex art. 36 Cost. e che l’adeguamento comporta un apprezzamento riservato al giudice di merito. Dei contratti collettivi pur non applicabili direttamente al rapporto dedotto in giudizio il giudice di merito può, dunque, avvalersi per determinare i diritti e gli obblighi anche dei soggetti non appartenenti alle associazioni stipulanti (v. anche Cass. 8 aprile 1980, n. 2254). Nella specie, il percorso argomentativo della Corte territoriale è chiaro e restano incensurabili in sede di legittimità tanto la valutazione circa la concreta non riconducibilità del rapporto, come in punto di fatto accertato, al c.c.n.l. richiamato in sede di contratto individuale sia l’idoneità, ai fini dell’adeguamento, del c.n.l.g. utilizzato quale parametro ex art. 36 Cost..
3.1. Con il terzo motivo, le società ricorrenti denunciano omesso esame della fattispecie sottoposta a giudizio, falsa applicazione del c.n.l.g. sotto diverso profilo, violazione di legge per omessa applicazione del c.c.n.l. Aeranti Corallo. Censurano la sentenza impugnata per aver utilizzato come parametro di riferimento ai fini dell’art. 36 Cost. il c.n.l.g. anziché il c.c.n.l. FNSI e Aeranti Corallo che avrebbe disciplinato il lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale. Rilevano che la circostanza che il rapporto di lavoro del Bonora avesse avuto inizio prima della stipula dell’indicato c.c.n.l., contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non avrebbe potuto escludere l’utilizzabilità dello stesso quale parametro ai sensi dell’art. 36 della Cost..
3.2. Il motivo non si confronta innanzitutto con il decisum della Corte d’appello. Quest’ultima ha infatti evidenziato che è mancata qualsiasi allegazione circa l’applicabilità del c.c.n.l. FNSI e Aeranti Corallo sia in primo grado sia in appello e che comunque l’applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico era prevista dalle norme transitorie di tale c.c.n.l.. In ogni caso, per quanto già evidenziato, la censura è infondata spettando al giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, l’individuazione dei parametri per la determinazione della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost..
4. Il ricorso va, quindi, rigettato.
5. La regolamentazione delle spese nei confronti dei controricorrenti segue la soccombenza. Nulla va disposto per le spese nei confronti della Federazione Radio Televisioni (F.R.T.) e dell’Associazione Aeranti Corallo, rimaste intimate.
6. Va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co. 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
 
La Corte rigetta il ricorso; condanna le società ricorrenti al pagamento, in favore della FNSI e di Alessandro Bonora, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, per ciascuna di dette parti, in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi, quanto al Bonora, agli avvocati Bomboi, Cossu e Piccinini, antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

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