Legittima difesa: così come è scritta sarà dichiarata incostituzionale

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Premetto che quello che andrò a scrivere esprime soltanto la mia opinione in merito. A tal proposito, letto l’articolato già approvato in Senato, ritengo che il nuovo comma 4 dell’articolo 52 del codice penale che, nell’ambito di una tutela rafforzata per chi reagisce a un’aggressione avvenuta nella sua casa o nel suo negozio, “introduce la presunzione della legittima difesa nella sua interezza, anche se il fatto avvenga nelle immediate vicinanze dell’abitazione e del negozio nei confronti di chi agisce per introdursi”, così com’è scritto, sia motivo di una palese violazione del principio di determinatezza della norma penale. Detta in parole più semplici, significa che se dalla finestra di casa mia vedo un soggetto che sta cercando di forzare il cancello per entrare nella mia proprietà, sparo e lo uccido prima che entri e forzi la porta di accesso alla mia abitazione, c’è la presunzione di legittima difesa, pertanto, non c’è reato. A mio giudizio questa è una previsione normativa pericolosissima che si presta a usi snaturati non propri di un diritto penale della libertà.

Come ci ha insegnato Vassalli la legittima difesa è un istituto imprescindibile, è un principio di civiltà giuridica ineliminabile, ma abbandonare il principio di proporzionalità e di ragionevolezza è un rischio troppo grande che un diritto penale democratico non può permettersi, poiché si rischierebbe di legittimare delitti più gravi come ad esempio l’omicidio. I possibili profili d’incostituzionalità che ritengo siano sussumibili sono connessi soprattutto alla norma sull’eccesso colposo che è escluso quando vi è un grave turbamento di chi reagisce e al patrocinio a spese dello Stato previsto ope legis. Secondo principi di logica oltre che di diritto dovremmo domandarci perché questi interventi normativi riguardano solo la legittima difesa e non anche le altre cause di giustificazione? Forse perché questa riforma ha una valenza politica e non giuridica? La valutazione del caso concreto da parte dell’autorità giudiziaria è un principio di civiltà giuridica propria degli Stati democratici e dunque prevedere “automatismi“ assoluti, non è quasi mai un bene per un diritto penale moderno ed evoluto come il nostro. Per evitare il processo non può essere sufficiente la parola dell’aggredito ma occorrono – anche secondo logica – una serie di accertamenti, a cominciare dalle perizie balistiche e dall’ascolto di eventuali testimoni.

Ho sempre insegnato ai miei studenti che la legittima difesa è una causa di giustificazione che impedisce la punizione di un fatto che comunque costituisce sempre reato. Se non si comprende quest’aspetto imprescindibile, è difficile comprendere il resto del discorso. Occorre comprendere che l’uso della violenza, della forza, è sempre vietato, si tratta di una prerogativa che lo Stato riserva esclusivamente a se stesso e solo in casi eccezionali e tipici, per esigenze particolari di autotutela. Quando è chiaro che non è possibile un intervento tempestivo dello Stato allora è ammissibile una deroga (extrema ratio) al monopolio statale dell’uso della forza. Questa precisazione in uno Stato di diritto è un punto fermo e inattaccabile pena il venir meno degli stessi principi di civile convivenza di una comunità sociale di matrice democratica. In nessun modo lo Stato può legittimare ipotesi di cittadini che si fanno giustizia da sé. Che poi in specifiche situazioni, tassativamente previste dalla legge, lo Stato eviti di punirlo, è ben altro discorso. Sono certo che incitare il cittadino alla giustizia “fai da te” sia una scelta sbagliata.

Il cittadino onesto non si deve illudere di poter competere con il delinquente perché sarà un errore madornale di cui ci pentiremo presto. Non mi piacciono i cittadini-poliziotti che si armano pronti a ogni evenienza. Non dimentichiamoci che il delinquente si adeguerà immediatamente a questo rischio ed entrerà in casa pronto a rispondere o peggio pronto a sparare per primo. Incoraggiare la legittima difesa (l’omicidio?) contro il topo d’appartamenti resta una soluzione incivile, perché, di fatto, fa scendere il valore di una vita umana al livello dei beni materiali. La soluzione al problema allora quale sarebbe? Senza dubbio alcuno quella di responsabilizzare lo Stato che sostanzialmente deve fare il suo dovere: da un lato reprimere effettivamente i reati e difendere i cittadini onesti (efficacia ed effettività della pena), e dall’altro rimuovere le condizioni di degrado sociale che portano alla delinquenza (politiche sociali e di prevenzione del crimine). Il mio maestro di diritto penale, Giuliano Vassalli, era solito dirmi che armare il cittadino significasse segnare la fine del diritto penale della libertà di matrice solidaristico sociale. Io la penso esattamente come lui. La cultura dell’autodifesa armata non può appartenere a uno Stato di diritto come spero sia ancora il nostro.

(Vincenzo Musacchio, giurista e docente di diritto penale presso l’Alta Scuola di Formazione della Presidenza del Consiglio in Roma – 2011/2012)


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