I giudici, analizzato il contenuto degli articoli impugnati, hanno rilevato che tali scritti istigavano ad atti di violenza contro i ricorrenti. Un rischio effettivo per la loro sicurezza, anche tenendo conto del contesto, non riscontrato dai tribunali nazionali che hanno violato il diritto alla reputazione
Nessuna protezione dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo per la pubblicazione di articoli che contengono minacce o messaggi di odio. La Corte di Strasburgo, con la sentenza depositata il 30 ottobre, ha condannato la Turchia che non ha protetto il diritto alla reputazione di due docenti universitari attaccati, finanche con minacce di violenza fisica, in alcuni articoli di stampa.
A rivolgersi alla Corte europea sono stati due docenti, esperti nel campo dei diritti umani, nominati come consulenti nel Consiglio consultivo e nel Working Group sui diritti delle minoranze. Il rapporto adottato nel 2004 metteva in risalto le difficoltà delle minoranze in Turchia. A seguito della diffusione dello studio, che aveva suscitato dure reazioni delle frange ultranazionaliste, erano stati pubblicati numerosi articoli che contenevano non solo critiche, ma anche insulti, minacce e hate speech.
Di qui la decisione del Presidente del Consiglio consultivo e del Working Group di avviare azioni, nei confronti di alcuni giornalisti, per la tutela della propria reputazione. Tutte respinte sul piano interno, in forza della tutela della libertà di espressione. Di qui il ricorso a Strasburgo che ha accertato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale, nel quale è incluso il diritto alla reputazione. In particolare, la Corte, analizzato il contenuto degli articoli, ha rilevato che tali scritti istigavano ad atti di violenza direttamente contro i ricorrenti. Un rischio effettivo per la loro sicurezza anche tenendo conto del contesto.
Proprio in Turchia – ricorda la Corte – un giornalista turco era stato ucciso da un ultranazionalista, dopo una campagna contro di lui. Non solo. Gli attacchi contenuti negli articoli avevano procurato un danno ai ricorrenti, colpiti da ansia, umiliati e resi più vulnerabili anche perché bollati come insensibili agli interessi della popolazione turca e, per di più, accusati di essere agli ordini di potenze straniere. I tribunali interni, inoltre, non hanno affatto considerato il contenuto degli articoli, evitando ogni classificazione e non compiendo il bilanciamento necessario tra i diritti in gioco, trascurando del tutto di qualificare alcune espressioni come casi di hate speech. Così, la Turchia ha violato il diritto alla reputazione dei ricorrenti.
PER APPROFONDIRE
L’articolo integrale e il link alla sentenza sono disponibili sul blog della professoressa Castellaneta.