L’articolo con al centro un giudice era caustico, con critiche di una certa gravità, esagerazioni, e metafore molto aspre ma se riguarda una questione di interesse generale come il funzionamento della giustizia deve essere protetto in base alla libertà di stampa riconosciuta dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Lo ha chiarito la Corte di Strasburgo che, con la sentenza depositata l’8 novembre nel ricorso n. 2782/12 (Narodni List D.D. contro Croazia, NARODNI LIST D.D. v. CROATIA) ha dato ragione alla società editrice e rafforzato la libertà di stampa anche quando gli articoli pubblicati riguardano magistrati, chiedendo, inoltre, ai tribunali nazionali, di non limitarsi a considerare le espressioni utilizzate nell’articolo, ma di procedere alla valutazione dell’interesse della notizia per la collettività. Inoltre, la Corte europea ha precisato che i giudici sono parte delle istituzioni dello Stato e, quindi, quando agiscono nell’attività professionale possono essere soggetti a critiche più ampie rispetto al normale cittadino. A rivolgersi a Strasburgo è stata una società editoriale croata condannata a versare un risarcimento a un giudice che si era ritenuto diffamato dalla pubblicazione di un articolo sul settimanale “Narodni List”. Sul magazine era stata pubblicata la fotografia di un magistrato che aveva partecipato a un evento per l’apertura di un nuovo quotidiano edito da un discusso imprenditore. Il giudice in questione qualche anno prima aveva disposto la perquisizione e il sequestro di documenti nella sede del giornale della casa editrice ricorrente per il solo fatto che era stata pubblicata una fotografia di una giudice dinanzi al tribunale. Di qui un articolo molto aspro nei confronti del giudice che aveva disposto la misura e che, per di più, in base al codice etico, non avrebbe dovuto partecipare all’evento mondano. Il magistrato aveva avviato un’azione civile per diffamazione contro il gruppo editoriale e i giudici interni gli avevano dato ragione condannando l’editore a versare 6.870 euro. Così, la società ha fatto ricorso alla Corte europea, che lo ha accolto. Per i giudici internazionali l’ingerenza dei tribunali croati nella libertà di stampa non era necessaria in una società democratica. Non solo. Non tenendo conto della giurisprudenza della stessa Corte europea i giudici interni non hanno effettuato un giusto bilanciamento tra diritto alla reputazione (tutelato dall’articolo 8 della Convenzione) e libertà di stampa, protetta dall’articolo 10. Del tutto trascurato, poi, il fatto che i giornalisti hanno il dovere di fornire informazioni e idee di interesse generale che la collettività ha il diritto di ricevere. Nessun dubbio che tra le questioni di interesse generale rientrino quelle riguardanti il funzionamento della giustizia sul quale è giusto avere i riflettori accesi. Di conseguenza, su tali questioni le autorità nazionali hanno un margine di apprezzamento particolarmente stretto. Nel caso in esame, l’articolo riguardava un comportamento considerato non corretto e critiche perché il magistrato aveva emesso due anni prima dei provvedimenti in cui ordinava le perquisizioni nel giornale. L’articolo – osserva la Corte – aveva toni accesi ma riguardava una questione di interesse generale e non aveva l’obiettivo di gettare discredito sul magistrato. Certo, è necessario assicurare che, anche per tutelare la fiducia della collettività nel sistema giudiziario, la magistratura sia protetta da attacchi infondati, ma questo non può impedire l’esercizio di critiche e giudizi di valore con una base fattuale sufficiente. I tribunali, inoltre, per rispettare la Convenzione, sono sempre tenuti a bilanciare e valutare l’interesse pubblico della notizia e a considerare che l’utilizzo di toni caustici in commenti rivolti a un giudice non è di per sé incompatibile con la Convenzione. Per la Corte europea, inoltre, la sanzione è stata sproporzionata: la somma di 6.870 euro per danni non patrimoniali era pari ai 2/3 degli importi che i tribunali croati in genere corrispondono nel caso di indennizzi concessi per la morte di un familiare. Di qui la non proporzionalità del risarcimento anche tenendo conto che questi risarcimenti possono scoraggiare la discussione su questioni di interesse pubblico. Così, la Corte ha condannato la Croazia per violazione dell’articolo 10, obbligando lo Stato in causa a versare un indennizzo di 5mila euro al ricorrente.