Federica Angeli: per il Tribunale di Roma vale la mia parola contro la tua

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 Lo scorso 11 ottobre il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Michele Romano, concludendo il dibattimento sul reato addebitato a Riccardo Paolo Papagni circa le minacce proferite all’indirizzo di Federica Angeli per impedirle di pubblicare un’intervista che non gradiva più, aveva letto il dispositivo di condanna riservando ad un tempo successivo la pubblicazione della motivazione per la complessità delle argomentazioni da porre a fondamento del deciso. Quelle motivazioni sono state finalmente pubblicate nei giorni scorsi e sono molto istruttive non tanto per gli addetti ai lavori giudiziari, quanto e soprattutto per gli inesperti di codici e pandette.

Laddove si è tutti più o meno convinti che quando si contrappone “la mia parola contro la tua” è meglio rinunciare alla denuncia dei soprusi per l’insufficienza delle prove, il Tribunale di Roma esordisce così: “La prova della penale responsabilità dell’imputato si ricava essenzialmente dalle dichiarazioni testimoniali della persona offesa Angeli Federica.”. Forse per gli esperti delle vicende giudiziarie è un principio comune, considerato acquisito da tempo alla cultura giuridica sino ad apparire banale, ma per chi non sia del mestiere è una frase che appare come la rivelazione di un prodigioso potenziale nei rapporti socio-giuridici: non devo più preoccuparmi della mia parola contro la tua! Scrive il Tribunale di Roma: “… le dichiarazioni della persona offesa … possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone…”. Dunque il vissuto di una persona e la sua fama di serietà e affidabilità restano dei valori che, seppure sono si sono sempre più offuscati negli ultimi tempi, non sono affatto indifferenti nelle aule di giustizia. La mia parola contro la tua è sufficiente addirittura a stabilire se un reato è stato commesso oppure no, ferma restando l’esigenza dei riscontri. Di riscontri alle sue parole Federica Angeli ne ha offerti parecchi al Tribunale e la motivazione della sentenza li ha ripercorsi tutti ricostruendo dapprima i fatti.

Tutto nasce dall’inchiesta che Federica Angeli decide di fare, con l’appoggio della redazione di La Repubblica, sul controllo degli stabilimenti balneari di Ostia da parte dei clan locali. Si reca allo stabilimento “Orsa Maggiore” dove, prima di essere pure lì apostrofata minacciosamente da Armando Spada – a carico del quale il processo, inizialmente in comune con quello di Paolo Papagni, è stato poi stralciato – viene invitata, se vuole veramente indagare sulla criminalità a Ostia, a rivolgersi a Papagni.

Incontra, quindi, Paolo Papagni per un’intervista che si sviluppa nel migliore nei modi fino a quando Federica Angeli, doverosamente assai ben documentata, comincia a fare domande scomode sui trascorsi dell’interlocutore che, alla fine, interrompe bruscamente l’incontro. Già dal giorno dopo Papagni si mette alla ricerca telefonica di Federica Angeli in redazione per indurla a non pubblicare l’intervista, neppure nei limiti delle risposte inizialmente volentieri fornite ed ottiene assicurazioni in tal senso, non tanto per le frasi che Papagni usa per ottenere ciò che vuole, ma perché le voci del popolo da cui erano scaturite le domande più ficcanti non avevano riscontri, erano pure dicerie. Eppure, nonostante questi chiarimenti, Papagni aveva usato nel corso della telefonata frasi come “Ricordati che chi sbaglia paga”, “Usa la testa e non i piedi”, “Hai una famiglia”, insomma un repertorio di diffide che Federica Angeli aveva precipito come un’intimidazione, una prepotenza, un modo per imporle il bavaglio ma senza riuscirci perché l’intervista venne poi pubblicata da La Repubblica sia pure nei limiti dell’accertato.

Ed ecco poi, nella motivazione della sentenza, la sequela dei riscontri probatori. Si comincia dalla videoregistrazione dell’intervista, al cui termine emerge la forte contrarietà di Paolo Papagni alla pubblicazione. Seguono le registrazioni telefoniche dei colloqui intercorsi nei giorni successivi e i tracciati delle rispettive schedine SIM a documentare il ripetersi dei contatti e, infine, l’interrogatorio al quale lo stesso Paolo Papagni ha accettato di sottoporsi nel corso del dibattimento finendo col manifestare la sua vera indole quando ha minacciato pure il difensore di Federica Angeli e dell’Ordine nazionale dei giornalisti.

Il reato di minacce è stato però ritenuto solo “tentato”, in quanto l’articolo è stato poi pubblicato da Federica Angeli su La Repubblica nella versione spontaneamente ristretta nel rispetto della deontologia e non perché condizionata dalle frasi usate da Paolo Papagni. Il reato è stato ravvisato perché l’art. 610 c.p., afferma il Tribunale di Roma, comprende “qualunque forma di minaccia, anche se implicita e non prospetti alcun male ingiusto, in quanto anche il semplice atteggiamento del soggetto attivo può costituire una minaccia punibile, soprattutto quando assuma carattere di intimidazione in rapporto all’ambiente in cui la vicenda si svolge e la minaccia stessa, percepita come tale dalla persona offesa, risulti idonea ad eliminare o ridurre sensibilmente la sua capacità di determinarsi e di agire secondo la propria indipendente volontà”.

All’accertamento della sussistenza del reato, sia pure nella sola versione del tentativo, è seguita la condanna a quattro mesi di reclusione che solo apparentemente è lieve perché è stata negata la sospensione condizionale della pena come pure negato è stato il beneficio della non menzione sul certificato penale a causa dei diversi precedenti del prevenuto.

Sono inoltre seguite le pronunce a favore delle parti civili costituite e, cioè, la stessa Federica Angeli, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

In particolare, quanto all’Ordine dei giornalisti, la motivazione ne ha messo in risalto la funzione di rappresentanza degli interessi di tutti gli iscritti, incluso quello della loro autonomia da ogni forma di condizionamento e di interferenza.

Per la FNSI, la sentenza ne ha ricordato lo scopo statutario di “difendere la libertà di stampa e di informazione e il diritto di cronaca nei limiti e nel rispetto delle norme deontologiche della categoria, garantendo la pluralità degli organi di informazione, l’accesso alle fonti delle notizie ed il diritto dei cittadini di manifestare il proprio pensiero” deducendo che l’imputato, col suo comportamento, aveva recato offesa proprio alla libertà di stampa e di informazione.

Se prese singolarmente le singole condanne a favore delle parti civili non appaiono impressionanti, ma nel loro insieme e calcolate unitamente al rimborso delle spese legali arrivano a circa 35 mila euro. Sicché può dirsi che le telefonate, a volte, allungano la vita, altre restringono il portafoglio.


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