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Attenzione al lessico: indeterminatezza dei luoghi di trattenimento per migranti può generare arbitri

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Forte perplessità sul prolungamento della durata del trattenimento presso i CPR. Al Senato espresso il parere del Garante nazionale su Decreto Sicurezza

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma, è stato audito oggi in Senato alla Commissione Affari Costituzionali e ha espresso il proprio parere sul testo del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, il cosiddetto Decreto Sicurezza.

Il Garante nazionale si è soffermato particolarmente sull’analisi del Titolo 1 del Decreto legge, riguardante ambiti di stretta competenza del Garante. Fra i punti oggetto del parere c’è il significativo prolungamento della durata del trattenimento presso i CPR dello straniero destinato al rimpatrio. A proposito di tale prolungamento, che incide fortemente sulla libertà personale, il Garante ha espresso la propria perplessità, rilevando che secondo i dati “storici” disponibili l’efficacia del sistema di trattenimento e rimpatrio non sembra direttamente correlata con l’estensione dei termini massimi di permanenza.

Contrarietà viene espressa dal Garante a proposito dell’introduzione di una nuova ipotesi di trattenimento del richiedente asilo, la cui relativa norma, a giudizio del Garante, non disciplina tassativamente i presupposti alla base della misura di trattenimento, rischiando di amplificare ulteriormente la prassi della detenzione amministrativa, verso una categoria potenzialmente vulnerabile come quella dei richiedenti asilo. I termini di durata massima di trattenimento fissati da tale norma possono infatti arrivare fino a 210 giorni di detenzione ai fini puramente di verifica della cittadinanza di una persona.

In relazione, poi, all’ampliamento della tipologia dei luoghi di privazione della libertà personale destinati alla detenzione amministrativa, il Garante esprime forte preoccupazione per la previsione di tre nuove ipotesi di trattenimento in luoghi diversi dai CPR: 1) trattenimento dei richiedenti asilo a fini identificativi negli hotspot o nei regional hub, 2) trattenimento dello straniero da rimpatriare in ‘strutture idonee nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza’ 3) trattenimento dello straniero da rimpatriare in ‘locali idonei in frontiera’.

In particolare, l’aggettivo ‘idoneo’ nei punti 2) e 3) si presta a un’applicazione del tutto arbitraria, senza la fissazione di standard minimi di detenzione da rispettare. Tale indeterminatezza dei luoghi di trattenimento può inoltre fare venire meno il controllo delle attività preposte, quale anche il potere di visita del Garante nazionale.

Per quanto riguarda il titolo 2 del Decreto Legge, a proposito dell’uso del taser, il Garante ha ribadito la necessità che questo venga considerato come una vera e propria arma, rinviando a quanto affermato in sede di Relazione  al Parlamento  2018:

(http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/29e40afbf6be5b608916cad716836dfe.pdf ).

Il testo del parere è disponibile sul sito del Garante nazionale al seguente link:

http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/17ebd9f9895605d7cdd5d2db12c79aa4.pdf


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