Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Nuovo Contratto di servizio RAI 2018-2022

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Dopo aver assegnato alla Rai la nuova Concessione di servizio pubblico radiotelevisivo con annessa la nuova Convenzione, il Governo Gentiloni ha approvato il nuovo Contratto di servizio 2018/2022, completando cosi un quadro normativo che dopo la legge di riforma n. 220/2015 aveva bisogno di essere rinnovato.

La riforma della Rai del 2015 (L. n. 220/15) ha scongiurato la deriva del servizio pubblico ed ha consentito, costituendosi necessario presupposto di rango primario, la rigenerazione del plesso normativo di secondo livello (Concessione, Convenzione e Contratto di servizio) che il Governo Gentiloni ha garantito. Tuttavia la legge di riforma della Rai 2015 ha un grave vulnus concernente la nuova governance, talmente grave da evocare il dubbio di costituzionalità: la previsione di un amministratore delegato. Intanto è da dire che l’amministratore delegato di cui alla L. n. 220/15 non è affatto delegato dal Consiglio di amministrazione, che è obbligato a nominare in tale ruolo il consigliere proposto dall’assemblea degli azionisti Rai, controllata pressoché totalitariamente dal Governo attraverso il Ministero dell’economia.

Considerato che non lo delega, il CdA Rai non potrebbe, come prevedono invece  le norme societarie del codice civile, neppure avocare a sé gli amplissimi poteri di legge attribuiti all’amministratore delegato, che in sostanza risulta una sorta di amministratore unico per il ramo di competenza legislativamente indicato. Con riguardo alla specificità Rai come concessionaria ex lege del servizio pubblico radiotelevisivo, la previsione di un amministratore delegato (o unico) appare del tutto incompatibile con i criteri di nomina dei membri del CdA ispirati a garantire il pluralismo decisionale in funzione di garanzia del pluralismo editoriale. Se il meccanismo di nomina dei componenti del CdA prevede il coinvolgimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (e non più meramente della Commissione bicamerale di vigilanza RAI) per garantire al massimo grado la funzione rappresentativa e pluralistica, appare una contraddizione in termini (e giuridicamente un contrasto insanabile) “costringere” poi i consiglieri nominati a “delegare” i propri poteri di amministrazione ad un componente non scelto dall’organo di amministrazione ed invece proposto (o meglio “indicato”) dall’assemblea dei soci: il Ministero dell’economia, socio di controllo in sostanza totalitario. A ciò si aggiunga che il Ministero indica anche il Presidente, al quale per legge possono essere attribuite deleghe minori, risultando così i delegati entrambi di indicazione governativa (anche se per il Presidente è necessario il parere della Commissione di vigilanza).

Il Consiglio di amministrazione non ha voce in capitolo neppure con riguardo alla retribuzione dell’amministratore delegato, che deve essere determinata su “indicazione” dell’assemblea (sempre il Ministero dell’economia). In tal modo, la legge di riforma, da un lato, prevede il Consiglio di amministrazione, dall’altro, lo svuota quasi completamente dei poteri di governance, trasferendoli ad un amministratore di proposta governativa, munito di poteri di legge (e non su base delegata), poteri non suscettibili, per la fonte che li pone, di avocazione alcuna da parte dell’organo di amministrazione. L’assetto imposto dalla legge di riforma fa venir meno, in definitiva, la funzione pluralistica del CdA, rendendola del tutto astratta, funzione pluralistica delegata per legge in capo ad un solo amministratore, oltretutto indicato dal Governo, che avrebbe il compito di interpretare il ruolo rappresentativo anche dei consiglieri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica!

Viene meno in modo eclatante qualsiasi principio di ragionevolezza richiesto dall’art. 3 della Costituzione per la legittimità costituzionale necessaria a qualsiasi legge di rango ordinario e emerge il fortissimo contrasto con l’art. 21 Cost. che assicura la libertà di espressione del pensiero non ai soli cittadini, ma a “tutti”, indicando in tal modo che il canone pluralistico da perseguire deve essere il più ampio possibile, non potendo considerarsi costituzionalmente legittimo che tale ampiezza si riduca all’esercizio governativo della rappresentanza della libertà di pensiero della collettività.

Quarant’anni di giurisprudenza costituzionale hanno, non a caso, sancito la fondamentale necessità del pluralismo interno in seno alla radiotelevisione pubblica, non potendosi reperire nelle pronunce dei giudici della Consulta non solo accenni alla figura di un amministratore unico o delegato, ma neppure richiami ad un ruolo dell’esecutivo così penetrante come quello riservato dalla l. n. 220/15 al Governo.


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