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Perché l’articolo 18 è tutto e va reintrodotto di corsa

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L’articolo 18 della legge 300 del 20 maggio 1970, meglio nota come “Statuto dei diritti dei Lavoratori”, è stato sostanzialmente abolito -dopo le modifiche introdotte dalla Legge Fornero – nel 2014 dal “Jobs Act”, la legge n. 183 del 10 dicembre. Ma è stato un grande errore.
Da ben prima che ciò accadesse -c’erano stati due referendum nei primi anni 2000- è sempre stato al centro di ogni dibattito sul lavoro. Non tanto lo Statuto dei Lavoratori nel complesso, quanto proprio il suo 18esimo articolo. Perché?

Fondamento di questa norma nella sua versione originaria era il principio morale e soprattutto costituzionale su cui si basava l’obbligo del ‘reintegro’ -solo per le imprese con più di 15 dipendenti- del lavoratore ingiustamente licenziato. Principio che non era soltanto da intendersi come diritto del lavoratore, ma come diritto del cittadino: il Lavoro, come recitano gli articoli 1 e 3 della Costituzione, non è solo il valore sul quale si fonda la Repubblica, ma è un elemento di “dignità morale” di ogni individuo. L’accesso al mondo del lavoro e la sua tutela in condizioni dignitose per la salute della persona non è solo un diritto sociale, non è solo un tentativo della nostra Carta di “rimuovere gli ostacoli” e le disparità: è il riconoscimento giuridico del fatto che il lavoro, l’essere attivi e socialmente utili con la propria opera, è elemento costitutivo della società e delle relazioni sociali; imprescindibile per l’autorealizzazione dell’individuo, che lavori in una minuscola impresa agricola o nella più grande multinazionale. Per una Costituzione che basa la Repubblica sul Lavoro, il riferimento al pieno impiego non è affatto velato.
Questa però, ormai è solo storia. Oggi il reintegro obbligatorio è facilmente aggirabile, salvo per coloro i quali avessero un contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere in data antecedente al varo del Jobs Act.
Dunque per ogni lavoratore “tutelato” che va in pensione, chi subentra con nuovo contratto (qualora subentri), è meno tutelato del predecessore.

Cerchiamo di capire ora come il venir meno di questa norma abbia mutato i rapporti di lavoro.
Immedesimiamoci ora nel rapporto di lavoro, sia nei panni del lavoratore che del datore di lavoro.
In presenza dell’articolo 18, il datore di lavoro è indotto a utilizzare maggiore cautela nella gestione del rapporto, sapendo che potrebbe patire un costo molto alto in caso venga riconosciuta come ingiusta una scelta di licenziamento.
Immaginiamo il caso di un dipendente licenziato ingiustamente che, dopo il reintegro, si ripresenta al lavoro anni dopo, forte della sentenza. Questo lavoratore deve essere rimesso in condizione di lavorare in un quadro aziendale ormai mutato, prendendo il posto che gli spetta da legge: una situazione pessima per il datore di lavoro, che pertanto è fortemente indotto a non licenziare in modo ingiustificato.
Di contro, il lavoratore tutelato dall’articolo 18 si sente libero di difendere tutti i propri diritti costituzionali: iscriversi ad un sindacato, esprimere idee politiche, utilizzare nei limiti previsti dal contratto malattia, ferie, permessi, flessibilità oraria, gravidanza, aspettativa, ecc. Tutto ciò nella consapevolezza altresì forte che a fare da contraltare a questi diritti c’è il vincolo ad una condotta inappuntabile durante l’orario di lavoro per impegno, produttività e professionalità: in caso contrario rischia il licenziamento, senza scuse. E sa che non avrà mai o quasi interesse a ricorrere al giudice, conoscendo le proprie mancanze.

Cosa cambia col venir meno del vecchio art.18 come è ora, coi nuovi contratti?
Il datore di lavoro sa che il massimo rischio che corre nel licenziare una persona arbitrariamente è pagare 5-6 mesi di stipendio al dipendente licenziato, e questo solo nel caso in cui, per iniziativa del lavoratore, si sia arrivati a sentenza definitiva e che il giudice abbia accertato il torto del datore di lavoro. Un’eventualità remota, che dall’altra parte garantisce l’immediato licenziamento del dipendente “scomodo”, antipatico, oppure non sufficientemente allineato e subalterno, rendendone appetibile la cacciata in tronco.
Tradotto: “ o fai così o ti caccio, poi si vedrà il giudice tra 2 anni cosa dice, al massimo questo scherzetto mi costa 10 mila euro”. Questo però, spesso, non può che finire col tradursi in un abuso: della disponibilità oraria del lavoratore, della disponibilità a tacere, a non contestare ingiustizie nei confronti propri o di altri colleghi, eccetera.
Dall’altra parte il lavoratore, venendo meno la certezza del reintegro di fronte ad un licenziamento ingiusto, vive una condizione di precarietà sostanziale perenne: anche a tempo indeterminato, si può esser licenziati in qualsiasi momento. Nella migliore delle ipotesi, se si hanno il tempo, le capacità e la pazienza per ricorrere, dopo qualche anno si sarà risarciti con una cifra pari a 5 stipendi. Un risarcimento però irrisorio, rispetto alla prospettiva di aver perso un reddito certo ed un impiego stabile.
Riconosciamo quindi che oggi, senza il vecchio art.18 il lavoratore sarà più “malleabile”: probabilmente tacerà le sue critiche; se sgradita, eviterà la tessera al sindacato; se il capo\direttore chiedesse di restare a lavorare qualche ora in più addio cena con gli amici, addio cinema, e guai a fiatare perché da domani dietro quella scrivania potrebbe esserci chiunque altro, purché più zitto ed allineato.

È innegabile quindi come l’assenza dell’articolo 18 crei le condizioni per una maggiore subalternità del lavoratore dipendente nell’esercizio del suo impiego, dando sostanzialmente un prezzo alla sua dignità ed alla sua vita extralavorativa. Ciononostante spesso i licenziamenti ingiusti arrivano. Pertanto, di fronte ad un licenziamento discriminatorio, il lavoratore neodisoccupato avrà altre priorità rispetto a procedere immediatamente al ricorso: probabilmente avrà problemi col mutuo o con i propri impegni finanziari, con il mantenimento della famiglia, e soprattutto cercare un nuovo lavoro. Tutte cose più urgenti rispetto ad un ricorso che, tra anni, varrà qualche mese di stipendio. Dunque, spesso le cause non partono neppure.
Qui si può ora sciogliere un altro nodo fondamentale: le cause legali sui licenziamenti senza giusta causa erano poche prima, e sono tuttora pochissime in assenza dell’articolo 18; questo ha dato adito a moltissimi commentatori della cosa pubblica di osservare superficialmente che L’ARTICOLO 18 ERA INUTILE PERCHE’ LE CAUSE SUI LICENZIAMENTI INGIUSTI SONO SEMPRE STATE POCHE DECINE ALL’ANNO.
Eh, no! La mancanza di un ingente ricorso alle cause contro i licenziamenti illegittimi non inficia neanche lontanamente il valore sociale di tale norma. In presenza del vecchio art. 18 i datori di lavoro erano fortemente disincentivati a licenziare senza giusta causa dal vincolo di reintegro e dai cospicui costi economici. Dopo la modifica di tale norma sono invece i lavoratori licenziati a non aver sufficiente interesse a ricorrere in giudizio dinanzi allo scarso compenso che tale iniziativa legale permetterebbe di ottenere.
Dunque, le cause contro i licenziamenti illegittimi erano esigue prima come ora, ma nel frattempo è stato sdoganato di fatto il licenziamento senza giusta causa, la subalternità del lavoratore è accresciuta fino a condannarne la dignità, e la carriera lavorativa si è tradotta in una condizione di perenne precarietà.

Gli effetti di questa modifica normativa stanno trovando applicazione gradualmente, con il turn-over dei lavoratori dipendenti all’interno del mercato del lavoro ma tali effetti sono negativi e potenzialmente devastanti.
La maggiore subalternità del lavoratore e la pericolosità insita nel federarsi in un sindacato crea i presupposti per la solitudine e la fragilità del lavoratore nel tutelare la propria posizione nei confronti del datore di lavoro. Questo si traduce da ultimo nell’incapacità dei lavoratori di far fronte comune per rivendicare aumenti salariali, anche di fronte a aumenti di produttività e fatturato; maggiore difficoltà nel immaginarsi padri, madri e in grado di mantenere i figli e così via.
Ora, anche prescindendo dal diritto del lavoro, c’è un’altra gigantesca ragione per reintrodurre l’art.18, ed è macroeconomica. In sostanza, l’abolizione dell’art.18 originario si è tradotta in una compressione della massa salariale – ovverosia il monte complessivo di retribuzioni erogate nel nostro paese – con un effetto negativo sulla domanda di beni e servizi perché i lavoratori più poveri e precari spendono meno, per minori disponibilità e peggiori aspettative verso il futuro; la contrazione dei consumi induce una riduzione della domanda aggregata che a sua volta vede come risposta una riduzione dell’offerta. Se vengono vendute meno pentole, l’imprenditore ne produrrà meno, e licenzierà (giustamente!) altri lavoratori per ottimizzare le risorse. I nuovi licenziati però cesseranno di spendere i propri soldi, e così via. Si creano dunque i presupposti per quello che in economia viene definito “equilibrio sottoccupazionale”. Occorre perciò tener conto del fatto che tutelare adeguatamente la classe dei lavoratori dipendenti non è solo una questione morale, di giustizia nel mondo; ma lo è anche per la garanzia della sostenibilità del sistema economico nel suo complesso. Spiegava già bene Keynes nel 1936 nella sua “Teoria generale dell’Occupazione, dell’Interesse e della Moneta” (occupazione non a caso figura per prima) come il ruolo dei sindacati non fosse utile solo a garantire un certo grado di redistribuzione della ricchezza, ma soprattutto a garantire la rigidità verso il basso del salari, che era uno degli elementi in grado di contrastare e lenire gli effetti di qualsiasi crisi economica. Semplificando: se i salari non possono scendere verso il basso liberamente per scelta della classe imprenditoriale, in un contesto depressivo, probabilmente calano i profitti, ma la domanda aggregata regge; in caso contrario continua a crollare, in una spirale di disoccupazione – riduzione di domanda – riduzione di offerta – disoccupazione.

Dietro gli straordinari non pagati, le gravidanze mai iniziate, nei permessi negati, nelle ferie non godute e così via, si annidano un’enormità di posti di lavoro reali ad oggi non occupati da nessuno, e tradotti invece in superlavoro per chi il posto ce l’ha ancora. Milioni di ore di lavoro non pagate, per migliaia di posti.
Esiste un motto, nuovo e vecchissimo allo stesso tempo: lavorare meno, lavorare tutti.
Per tutte queste ed altre ragioni, l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori è tutto, e va reintrodotto di corsa; è il senso stesso dello Statuto medesimo. Questa battaglia non riguarda semplicemente la dignità di chi lavora, ma soprattutto la libertà, per un popolo intero, di lavorare per vivere e non di vivere per lavorare. Di essere padrone del proprio tempo. Ne va del futuro, come diceva Berlinguer: “di una società che rispetti tutte le libertà tranne una, quella di sfruttare il lavoro di altri esseri umani, perché questa libertà tutte le altre distrugge e rende vane”.

*Economista – Responsabile lavoro e Welfare de I Pettirossi


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