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Liberazione della banda 700Mhz. Perché la Rai non ha diritto a misure compensative,  al pari degli altri operatori di rete privati? 

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Lo schema della prossima legge di bilancio, in fase di approvazione, all’art. 89 detta norme in favore della introduzione della tecnologia 5G, per la cui attuazione è necessario liberare bande di frequenze attualmente utilizzate dalle emittenti radiotelevisive nazionali, inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

In particolare dovrà essere liberata la banda 700 Mhz, il che comporta notevoli costi di adeguamento degli impianti trasmissivi da parte delle emittenti.

Il legislatore ne è consapevole, tant’è che all’art. 89, (comma 13, lettere a e b) dello schema di legge di bilancio prevede espressamente indennizzi e misure compensative per gli operatori di rete nazionali.

Tuttavia, mentre il legislatore, nello stesso schema (art. 89, comma 6 lettere b e c ) menziona espressamente e testualmente il “concessionario del sevizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale” in tutta la sua estensione nominativa, allorché si tratta di annoverarlo tra i soggetti obbligati alla liberazione della banda 700 Mhz – pena, in caso di inottemperanza, la disattivazione coattiva  da parte degli Ispettorati territoriali del MISE – quando, invece, si tratta di contemplarlo, specularmente, tra i soggetti aventi diritto alle misure compensative e agli indennizzi a fronte dei costi sostenuti per l’adeguamento degli impianti, il legislatore ignora completamente la Rai.

La lacuna non sarebbe di poco momento, poiché verrebbe a significare che i costi per l’adeguamento degli impianti sostenuti dalla Rai dovrebbero essere attinti dal canone, che invece ha altro scopo e serve a finanziare il servizio pubblico e la sua programmazione, mentre i costi sostenuti dalle emittenti private sarebbero a carico dello Stato, senza alcuna incidenza sul budget di programmazione delle reti private che acquisirebbero in tal modo un vantaggio competitivo.

Storicamente tale divario si è già verificato, quando si trattò di passare dall’analogico al digitale, essendo stati posti a carico del canone di abbonamento RAI i costi per il rinnovo della intera rete di impianti trasmissivi, con un deficit accumulato dalla concessionaria pubblica che nel corso degli anni non è mai stato più recuperato.

Per la salvaguardia del servizio pubblico e della sua programmazione l’esperienza negativa del passato non dovrebbe essere ripetuta e basterebbe emendare il comma 13 dell’art. 89, contemplando anche la Rai tra i soggetti aventi diritto alle misure compensative.

Quand’anche così non fosse (sappiamo quanto anelastica possa a volte essere la legge di bilancio), la questione si potrebbe risolvere attraverso il recente strumento di regolazione specifica degli obblighi del concessionario pubblico: il Contratto di servizio attualmente sottoposto al parere della Commissione di Vigilanza.

All’Art. 14, comma 2, lo schema del nuovo Contratto d servizio Rai/Stato prevede infatti che

Il Ministero, nel contesto della pianificazione nazionale delle frequenze definita dall’Autorità, assegna alla concessionaria diritti d’uso di risorse frequenziali coerenti per numero e caratteristiche con le finalità del presente Contratto”.

Basterebbe aggiungere: “erogando inoltre le misure compensative di legge a fronte dei costi sostenuti dalla società concessionaria per l’adeguamento degli impianti di trasmissione”.


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