Inpgi, approvate dai ministeri vigilanti anche le ultime misure della riforma

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Via libera al riscatto del praticantato svolto presso le scuole di giornalismo e alla definizione del sistema di calcolo dei riscatti riferiti a periodi assicurativi successivi al 1° gennaio 2017. La presidente Macelloni: «Confermata la validità del percorso iniziato un anno fa».
Con l’approvazione, da parte dei ministeri vigilanti, delle residue misure sulle quali erano stati richiesti ulteriori approfondimenti, giunge a compimento il percorso di riforma del sistema previdenziale dell’Inpgi.
«Con atto n. 35/2017 il Consiglio di amministrazione aveva recepito le ultime osservazioni formulate con le note ministeriali del 20 febbraio 2017 e del 4 maggio 2017, con le quali era stata approvata parzialmente la riforma deliberata nel 2016. I ministeri vigilanti, con nota del 17 ottobre 2017, hanno espresso in proposito il loro parere favorevole», spiega l’Istituto in una nota.
«Il via libero dei ministeri vigilanti alle ultime misure della riforma – commenta la presidente dell’Inpgi, Marina Macelloni – è molto importante e ci conferma la validità del percorso iniziato un anno fa. In particolare la possibilità del riscatto del praticantato svolto presso le scuole di giornalismo risponde alle esigenze di molti colleghi».

PER APPROFONDIRE
Queste, nel dettaglio, le misure approvate:

Facoltà di riscatto del praticantato
È stata approvata l’integrazione all’art. 20 del Regolamento, che consente il riscatto dei periodi di iscrizione al Registro dei praticanti tenuto dall’Ordine dei giornalisti, purché il periodo  interessato risulti privo di qualsiasi copertura assicurativa all’Inpgi e/o in altra forma di previdenza obbligatoria, quale ad esempio il periodo di praticantato svolto nelle “scuole di giornalismo”.
Definito anche il testo dell’art. 21 del Regolamento, che disciplina la facoltà di riscatto del periodo di praticantato coperto da contribuzione presso altre Gestioni previdenziali. Al riguardo, i ministeri vigilanti – pur raccomandando un costante monitoraggio delle entrate e delle relative uscite – hanno confermato la riduzione dell’onere del riscatto al 50% della riserva matematica; riduzione operata a fronte della decurtazione della futura pensione di una quota pari a quella erogata dall’altro ente/gestione per effetto dei medesimi periodi contributivi oggetto di riscatto.

Determinazione della misura dell’onere dei riscatti
È stata approvata l’integrazione all’art. 19 del Regolamento, che – richiamando l’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs 184/97 – disciplina il sistema di calcolo dei riscatti riferiti a periodi assicurativi ricadenti nell’ambito del sistema contributivo, cioè periodi contributivi successivi al 1° gennaio 2017.

Pensioni di anzianità
Approvata l’eliminazione dall’art. 4 del Regolamento del riferimento alle riduzioni percentuali previste dall’art.10 del D.L. 201/2011 (cosiddetta Riforma Fornero), inizialmente recepite dall’Inpgi. Tale eliminazione costituisce un intervento di raccordo tecnico-formale del testo Regolamento resosi necessario in seguito all’abrogazione – ad opera del legislatore – della norma richiamata, intervenuta durante l’iter di approvazione della Riforma da parte dei Ministeri vigilanti.


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