Nuova sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo a tutela della libertà di stampa. Secondo un principio ormai consolidato, i giudici di Strasburgo ribadiscono: per valutare una eventuale diffamazione a mezzo stampa bisogna sempre esaminare l’articolo nel suo complesso.
di Marina Castellaneta*
Nuova pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo a tutela della libertà di stampa, garantita dall’articolo 10 della Convenzione europea. Con la sentenza depositata il 4 maggio, nel caso Traustason e altri contro Islanda (ricorso n. 44081/13, TRAUSTASON AND OTHERS v. ICELAND), la Corte di Strasburgo ha stabilito che un singolo errore in un articolo di stampa non giustifica l’adozione di una sentenza che, pur non avendo natura penale e pur non imponendo un indennizzo elevato, presenta sempre il rischio, proprio perché non conforme ai parametri di Strasburgo, di porre un freno alla libertà di stampa, con un effetto deterrente sulla copertura mediatica di fatti di interesse generale.
Il ricorso era stato presentato da un giornalista e due componenti del comitato editoriale di un quotidiano islandese. Al centro della vicenda la bancarotta di una società e la nomina di un revisore che aveva indicato alcune condotte penalmente rilevanti di alcuni membri del consiglio di amministrazione. Il quotidiano aveva pubblicato un articolo mettendo in rilievo, come risultava dal rapporto dell’esperto, il ruolo del Presidente, anche docente universitario. Quest’ultimo aveva citato in giudizio in sede civile il giornalista, ritenuto responsabile di diffamazione e tenuto a versare un indennizzo pecuniario di 1.600 euro per i danni non patrimoniali e 4.200 euro per i costi dovuti alla pubblicazione della sentenza e alle spese processuali. Di qui il ricorso del giornalista e degli editori a Strasburgo, con pieno riconoscimento delle ragioni dei giornalisti e della violazione della libertà di stampa commessa dal Governo islandese.
Per la Corte, se è vero che i media non sono esonerati dall’obbligo di verificare i fatti che possono essere diffamatori nei confronti di individui, è anche vero che, nei procedimenti giudiziari a danno dei giornalisti, l’articolo va considerato nel suo complesso. Nel caso di specie il cronista si era basato su un rapporto affidabile redatto dal revisore indipendente chiamato ad accertare i fatti che avevano portato alla bancarotta. È vero che il giornalista aveva scritto che gli inquirenti stavano indagando sul rapporto mentre – come contestato dal presidente del consiglio di amministrazione – lo stavano “esaminando”, come risultava da una mail inviata al professore, con la conseguenza che la dichiarazione “la polizia indaga sul docente” era sbagliata, ma – osserva la Corte europea – “non si può chiedere ai giornalisti, quando scrivono su documenti ricevuti dalla polizia, che essi conoscano la differenza del significato giuridico tra “indagine” ed “esame”.
D’altra parte, prosegue Strasburgo, non si può richiedere che in una pubblicazione rivolta al grande pubblico sia indicato con assoluta precisione un dettaglio relativo ai procedimenti giudiziari. L’articolo, quindi, aveva una base fattuale sufficiente tanto più che il giornalista non era a conoscenza della mail scritta direttamente dagli inquirenti al componente del consiglio di amministrazione. L’essenza degli avvenimenti, inoltre, era corretta perché era riportato il contenuto del revisore e la trasmissione del documento alla procura senza che fosse indicato che il docente era indagato o colpevole. Nessuna possibilità poi di trincerarsi dietro il fatto che si trattava di una persona privata, che gode di una protezione maggiore, perché il presunto diffamato rivestiva un ruolo in un consiglio di amministrazione ed era un docente noto al pubblico. L’articolo di stampa, d’altra parte, riguardava la sua attività professionale.
Comportamento contrario alla Convenzione anche sul fronte delle sanzioni. È vero che non è stata applicata una sanzione penale e che l’entità del risarcimento non era particolarmente gravosa ma, per Strasburgo, ciò che conta, per verificare il profilo della proporzionalità, è che è stata adottata una sentenza contro il giornalista, che costituisce un’indebita restrizione alla libertà di espressione. Che, d’altra parte, osserva la Corte, procura il rischio di ostruire o paralizzare la copertura mediatica futura su questioni simili.
*Marina Castellaneta è professore associato di diritto internazionale