Dopo 7 anni la Cassazione 5^ Sezione Penale con sentenza n. 15587 del 29 marzo 2017 (Presidente Stefano PALLA, Relatore Maria VESSICHELLI) ha assolto con formula piena dall’accusa di diffamazione “perché il fatto non costituisce reato” l’ex Direttore dell’Unità Concita de Gregorio e la giornalista dello stesso quotidiano Claudia Fusani. E’ stata così definitivamente annullata la precedente condanna inflitta dalla Corte d’appello di Catania perché hanno entrambe esercitato il diritto di cronaca.
Un’ottima notizia! Ed è opportuno rimarcare come questi processi per diffamazione durino decisamente troppo tenendo conto che il processo penale per diffamazione é per legge improntato invece alla massima rapidità visto che la querela va presentata entro 90 giorni.
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SENTENZA sul ricorso proposto da:
DI GREGORIO CONCITA nata il 19/11/1963 a PISA, e FUSANI CLAUDIA nata il 16/04/1962 a FIRENZE avverso la sentenza del 30/06/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona di PAOLA FILIPPI che ha concluso per l’accoglimento con rinvio;
Uditi i difensori
RITENUTO IN FATTO
Propongono ricorso per cassazione Di Gregorio Concita e Fusani Claudia avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania in data 30 giugno 2015 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna della prima in ordine al reato di cui agli articoli 57 e 595 cp e la seconda del reato di diffamazione aggravato. L’accusa mossa alla giornalista è quella di avere pubblicato un articolo sul quotidiano l’Unità del 27 aprile 2010 (pagina 4) attraverso il quale – nel dare notizia dell’esecuzione di un’ordinanza coercitiva eseguita nei confronti della querelante per il reato di associazione per delinquere e violazione della normativa sull’immigrazione – offendeva la reputazione di Mangano Maria attribuendole l’iniziativa di sfruttare come bestie giovani africani, quale proprietaria di terreni nella piana di Rosarno, e di essere una “schiavista”. L’accusa mossa al direttore del quotidiano, Di Gregorio, è invece quella di avere consentito la pubblicazione, sulla prima pagina del predetto quotidiano, non solo della notizia dell’avvenuta esecuzione degli arresti domiciliari nei confronti della Mangano ma anche della foto e del nome della indagata sotto il titolo “schiavisti per bene”.
I giudici hanno ritenuto il contenuto delle pubblicazioni di natura chiaramente diffamatoria anche in applicazione dei principi espressi nella sentenza n. 3721 del 2012 e cioè sostenendo che è punibile come diffamazione la pubblicazione di foto di persone in qualche modo coinvolte in fenomeni sui quali grava un pesante giudizio negativo della collettività e ciò al fine di evitare che si crei un collegamento fra fenomeno generale e una individuabile persona fisica.
Deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento del diritto di cronaca. Questo sarebbe stato esercitato in quanto le imputate altro non avevano fatto che riportare il contenuto dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Palmi contenente la descrizione, in 421 pagine poste a fondamento dell’emissione di 37 misure di arresti domiciliari, di un fenomeno di moderna schiavitù quale quello che consiste nello sfruttamento organizzato della manodopera clandestina. L’odierna persona offesa era, nell’impianto custodiale, una delle due donne che si occupavano del collocamento finale dei clandestini sul luogo di lavoro. Si trattava di una indagata incensurata e tale elemento era stato sottolineato nell’articolo per dimostrare l’estensione e l’infiltrazione del fenomeno.Il difensore evidenziava anche il vizio della motivazione nel quale era incorsa la Corte territoriale valorizzando presunte inesattezze nell’esposizione del contenuto di intercettazioni telefoniche utilizzate dal Gip come prova a carico. Si trattava di inesattezze del tutto marginali rispetto al fenomeno di schiavitù descritto, fenomeno relativamente al quale andava sperimentato il requisito della veridicità della notizia preteso dalla giurisprudenza che ha definito i criteri per applicare l’esimente del diritto di cronaca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi vanno riconosciuti meritevoli di accoglimento. Invero, il tema dell’esercizio del diritto nell’espletamento, da parte del giornalista, della cronaca giudiziaria è oggetto di principi giurisprudenziali consolidati che, nel riconoscere l’ampiezza dello stesso, pongono tuttavia dei criteri chiari a indicazione dei limiti che pur debbono ravvisarsi nella materia de qua a cagione del necessario bilanciamento con il valore, pure in gioco, e costituzionalmente protetto, della tutela della personalità (art. 2 Cost.)
Altrimenti detto, l’esimente di diritto di cronaca può e deve essere riconosciuto, nel rispetto dei principi costituzionali, quando la lesione della reputazione del soggetto preso di mira sia giustificata dalla necessità di un’informazione ineccepibilmente corretta sotto più profili e cioè quello della verità delle notizia oltre che della sua rilevanza sociale e della continenza del linguaggio.
Val la pena ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui in tema di cronaca giudiziaria relativa alla fase delle indagini preliminari, grava sul giornalista il dovere – proprio in ragione della fluidità ed incertezza ontologica del contenuto delle investigazioni – di raccontare i fatti senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendogli consentite aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell’ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel fruitore della notizia facili suggestioni, in spregio del principio costituzionale di presunzione di innocenza dell’imputato e a fortiori dell’indagato sino a sentenza definitiva; né tale cautela può essere attenuata dall’emissione di un’ordinanza cautelare, la quale rappresenta pur sempre uno sviluppo delle indagini preliminari che va monitorato e verificato nel tempo, senza ingenerare il convincimento della colpevolezza dell’indagato (Rv. 262169).
Sulla stessa linea è stato osservato che la cronaca giudiziaria è lecita quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o a commentare l’attività investigativa o giurisdizionale; quando invece le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario siano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi direttamente l’onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo reinterpretare i fatti nel contesto di un’autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica (Sez. 1, Sentenza n. 7333 del 28/01/2008 Ud. (dep. 15/02/2008) Rv. 239163).
Ha ritenuto il Collegio che a tali principi non si sia conformata la Corte d’appello (e ugualmente il giudice di primo gado che ha pronunciato condanna) avendo quella erroneamente giudicato fuorviante la notizia data, notizia che, secondo la stessa Corte era da individuare nel fatto che era stata accertata una forma di moderna schiavitù riferita, nel contesto dell’esecuzione della misura cautelare nei confronti di più soggetti, alla specifica persona della Mangano: questa, ancora secondo l’analisi dei giudici a quibus, veniva additata, negli articoli, come espressione simbolica di quel nefasto fenomeno, pur essendo assolutamente marginale la sua posizione nelle indagini, sicché risultava ingiustamente caricata di responsabilità riguardanti in via principale ben altri soggetti.
Peraltro, anche la tesi della difesa, che ha rivendicato la veridicità della notizia dell’esistenza del fenomeno della moderna schiavitù e della sua ascrivibilità anche a persone dalla apparente “faccia pulita” quale l’odierna impugnante, non è decisiva per la soluzione del presente processo. Ed invero, i principi giurisprudenziali sopra ricordati avrebbero dovuto costituire – e costituiscono oggi per la Corte decidente – il binario lungo il quale sviluppare l’analisi dell’ eventuale corretto esercizio del diritto di critica e cronaca, previa esatta individuazione dell’oggetto del diritto che le imputate rivendicano di avere esercitato.
Occorre cioè precisare che, secondo quanto ritenuto dal Collegio, la cronaca, nel caso di specie, ha avuto ad oggetto o quantomeno a propria base, essenzialmente, la notizia della operazione di polizia giudiziaria e segnatamente della esecuzione della misura coercitiva nei confronti di una serie di soggetti, tra i quali la querelante, per fatti – assai gravi sia nell’ottica giudiziaria che nella percezione comune – inerenti l’abuso degli extracomunitari nei lavori di bassa manovalanza.
In tal senso depone la pubblicazione della foto della querelante in manette sul quotidiano in prima pagina, ma anche il resto delle espressioni usate le quali sostanzialmente non scostano la parte di ricostruzione critica dell’accaduto, dal fatto obiettivo che trattasi comunque di ipotesi al vaglio della magistratura. Deve darsi atto, perciò, che così come la motivazione della sentenza impugnata si basa su una nozione di fatto “vero” desunta da principi criticabili , allo stesso modo non coglie nel segno la linea difensiva che rivendica , per le giornaliste, il diritto di appropriarsi di una ipotesi investigativa rappresentandola come fatto storico vero, senza avere condotto approfondimenti investigativi che a tanto le autorizzino.
Ed infatti , sotto il primo profilo, non può negarsi – diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale – che sia “vero” un fatto sol perchè il taglio della sua presentazione giornalistica sia frutto di una scelta opinabile e soggettiva del giornalista; allo stesso modo, quanto al secondo profilo, non può pretendersi che sia riconosciuto come “vero” un fatto che costituisce soltanto una ipotesi di lavoro, assunta dalla magistratura e suscettibile di sviluppi nelle indagini nella direzione anche della conferma della presunzione di non colpevolezza, di dignità costituzionale. Tuttavia, gli eventi, come accertati oggettivamente e soggettivamente in sentenza, sono sufficienti a giustificare una decisione di annullamento senza rinvio da parte di questa Corte, perchè è evidentemente riconoscibile, per quanto detto, il corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica.
Nel caso di specie, in conclusione, il diritto di cronaca è stato esercitato essenzialmente in relazione alla notizia della avvenuta esecuzione di ordinanza cautelare nei confronti della querelata ed in tal senso è impossibile seguire la motivazione della sentenza impugnata che considera tale scelta giornalistica fonte di una notizia falsa perchè ingiustamente enfatizzata rispetto al contesto.
PQM
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.