Il volto paffuto e la pelle olivastra di Ali Sonboly, la sua dichiarazione “Ich bin ein Deutscher”, l’accusa ai compagni di scuola di averlo mobbizzato per anni pongono nuovamente a livello europeo il tema delle discriminazioni. Per questo l’indagini non dovranno limitarsi alle circostanze del delitto, come l’acquisto dell’arma, la premeditazione etc. ma dovranno estendersi a largo raggio, per evitare che possano crearsi situazioni nelle quali il folle disegno di strage può maturare. Sinora ci si è limitati a prospettare l’ipotesi che il giovane stragista sia stato “mobbizzato”, ma bisogna andare più in fondo.
Perché il mobbing può avere varie nature e cause.
Quando il movente è di natura etnica, esso deve essere contrastato con particolare impegno. Nel caso in esame è necessario stabilire, con accurate indagini, come il fenomeno di mobbing di natura etnica sia affrontato in Germania e negli altri paesi dell’unione. In Italia vige il decreto legislativo 4 luglio 2003 n. 286, emesso in attuazione di una direttiva europea secondo cui sono vietate anche le molestie “ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica ovvero aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona o di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo”.
Vi è poi il reato di “atti persecutori”. Queste norme stanno diventando sempre più attuali e richiedono anzitutto un intervento preventivo. Ovviamente può essere chiamato a rispondere anche chi nelle scuole o altrove ha il dovere di vigilare.
Nulla potrà mai scusare il delitto commesso da Ali Sonboly, ma nell’interesse della collettività è doveroso individuare eventuali altri responsabili.