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Diffamazione a mezzo web: importanti novità da Cassazione e Corte europea contro possibili strumentalizzazioni

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Sappiamo bene che con la diffusione generalizzata di Internet è sempre più difficile riuscire a contemperare il diritto alla libera manifestazione del pensiero con la tutela della dignità, della reputazione e dell’identità della persona. Se, infatti, da un lato Internet costituisce un mezzo esemplare di diffusione di notizie ed informazioni, dall’altro è un pericoloso veicolo di espressioni e dichiarazioni offensive, che viene spesso sottovalutato da chi non considera l’enorme portata invasiva del mezzo. In questo contesto, sempre più spesso si sente parlare di reato di diffamazione a mezzo web, che si configura nel caso in cui un utente, tramite mezzi di comunicazione informatici e telematici, accedendo ad un blog o ad un qualsiasi altro sito internet, posti qualcosa, lasci un commento o partecipi ad una discussione virtuale e rilasci dichiarazioni lesive dell’altrui reputazione.
Tale fenomeno è stato, peraltro, catalizzato dalla possibilità data agli utenti del web di utilizzare nicknames e di godere di un presunto anonimato celandosi dietro ad uno schermo, che ha dato loro la falsa illusione di potersi lasciar andare impunemente ad espressioni ingiuriose ed offensive.

“Falsa illusione” in quanto chi ha offeso l’altrui reputazione su internet non solo è facilmente rintracciabile ed è direttamente responsabile del reato di diffamazione, ma viene punito con l’aggravante di cui all’art. 595, comma 3, prevista per i casi in cui la dichiarazione diffamatoria è suscettibile di essere diffusa fino a raggiungere un indefinito numero di destinatari. La particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio – solo lontanamente paragonabile a quella della carta stampata e delle trasmissioni televisive o radiofoniche – rende, pertanto, l’agente del reato di diffamazione a mezzo internet meritevole di un più severo trattamento penale.
Se, da quanto sopra, emerge che nessun dubbio vi è sulla diretta responsabilità dell’autore del reato di diffamazione (colui, cioè, che materialmente rilascia commenti o dichiarazioni offensive sul web), maggiori problematiche solleva l’eventuale responsabilità penale dell’amministratore e/o gestore del sito (inteso come blog, forum, sito di informazione e qualsiasi piattaforma virtuale aperta al commento dei visitatori, registrati o non registrati) sul quale sono state pubblicate le espressioni diffamatorie.

La giurisprudenza in materia non è uniforme, dal momento che non è agevole riuscire a contemperare i diversi interessi e diritti in gioco e, allo stesso tempo, delineare una disciplina uniforme della diffamazione compiuta con i mezzi di comunicazione di massa (stampa, televisione, radio, internet). Senza considerare che nel modo telematico vi è una molteplicità di prodotti editoriali, con impatto e frequenza di aggiornamento fortemente variabile e conseguente differente invasività e potenziale lesività dei diritti soggettivi degli utenti.

In un primo momento, avendo equiparato il sito web alla stampa tradizionale, la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità dell’amministratore/gestore del sito internet facendo riferimento alle norme sulla responsabilità dell’editore di una testata giornalistica, ed in particolare all’art. 57 e 57-bis c.p., relativo ai reati commessi a mezzo stampa, che prevede la responsabilità del direttore o del vice-direttore che omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati.

Le norme sopra richiamate trovano la propria ratio nella volontà del legislatore di riconoscere al direttore/vicedirettore di una tesatata giornalistica una peculiare posizione di garanzia relativamente a quanto pubblicato dalla stessa, quale limite al principio di libertà di stampa. Tale ricostruzione è stata, tuttavia, superata da un successivo orientamento che ha fatto riferimento, da un lato, all’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale ed ha quindi escluso la possibilità di applicazione delle norme sulla stampa al mezzo di comunicazione telematico; dall’altro, al principio costituzionale secondo cui “la responsabilità penale è personale” (art. 27, co. 1, Cost.), in tal modo indirizzando la proposizione dell’azione nei confronti di coloro che abbiano provveduto alla materiale immissione del messaggio denigratorio in rete.

Fondamentale la sentenza n. 31022 del 2015 emessa dalla Corte di Cassazione penale a Sezioni Unite, che ha evidenziato la differenza ontologica del mezzo cartaceo rispetto al web ed ha escluso la responsabilità del gestore del sito anche per l’oggettiva impossibilità per lo stesso di impedire le pubblicazioni di contenuti diffamatori postati direttamente dall’utenza.

Condivido personalmente quest’ultima tesi, sia perché in caso contrario si arriverebbe ad ipotizzare che l’amministratore di un sito virtuale sarebbe costretto a controllare la propria piattaforma on line 24 ore su 24, sia perché sui siti internet, in quasi tutti i casi in cui si permette agli utenti di collaborare con la generazione dei contenuti, coloro che permettono la visualizzazione di tali informazioni sono quasi sempre soggetti che non possono intervenire in maniera preventiva sulla pubblicazione dei contenuti stessi, che avviene in tempo reale.
Vista la contrapposizione di vari e distanti orientamenti, a dirimere la questione è stata la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale ha cercato di delineare delle linee guida per consentire di dare risposta a tutti i diversi quesiti riguardanti questo tema spinoso.

Così, con la sentenza n. 64569 del 16 giugno 2015, la Corte ha ritenuto che “un portale di news, con finalità commerciali, che permette la diffusione di commenti che offendono la reputazione o incitano all’odio, e che non procede alla rimozione immediata, può essere ritenuto responsabile per diffamazione, senza che si configuri una violazione della libertà di espressione, garantita dall’art. 10 CEDU. Nel valutare se l’ingerenza nella libertà di espressione è necessaria in una società democratica è indispensabile valutare il contesto dei commenti, le misure predisposte dalla società per prevenire o rimuovere i commenti diffamatori, la responsabilità degli autori dei commenti come alternativa alla responsabilità della società e le conseguenze dei procedimenti interni. Nei casi in cui la sanzione è proporzionale e non è possibile individuare gli autori, la condanna del portale con fini commerciali è conforme alla Convenzione europea.”

Successivamente, con la sentenza n. 22947 del 2 febbraio 2016, la Corte ha statuito che “l’affermazione della responsabilità oggettiva di portali che pubblicano commenti senza filtro è incompatibile, salvo nei casi di hate speech, con la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. Al portale di news, che pubblica commenti che, in taluni casi possono ledere la reputazione altrui, vanno applicati i parametri stabiliti a Strasburgo in materia di libertà di stampa. Pertanto, prima di procedere all’affermazione della responsabilità del portale è indispensabile tener conto dell’interesse pubblico del commento e del fatto che è possibile scegliere lo stile con il quale esprimersi. Nel valutare se l’ingerenza nella libertà di espressione è necessaria in una società democratica è indispensabile valutare il contesto dei commenti, le misure predisposte dalla società per prevenire o rimuovere i commenti diffamatori, la responsabilità degli autori dei commenti come alternativa alla responsabilità della società e le conseguenze dei procedimenti interni. Inoltre, devono essere considerati sia il comportamento del portale sia quello di colui che si ritiene diffamato il quale può chiedere la rimozione del commento.”

In conclusione, la Corte ha ritenuto – condivisibilmente –  che chiamare il gestore di un sito internet a rispondere della eventuale diffamatorietà dei commenti postati dai lettori, se non appena avuta notizia del loro carattere illecito ha provveduto a rimuoverli, viola i diritti dell’uomo: la procedura di rimozione dei contenuti pubblicati da terzi – nota come notice and take down – secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo garantisce infatti un ragionevole bilanciamento tra la tutela della reputazione dei singoli e la libertà di manifestazione del pensiero.
Chiamare, viceversa, il gestore di un sito internet a rispondere per il contenuto pubblicato da un terzo restringerebbe, oltre misura, la libertà di espressione e rappresenterebbe un altro tentativo di condizionare l’informazione.
Nella loro decisione, i giudici della Corte hanno anche sottolineato che bisogna tener conto del contesto in cui vengono inseriti i commenti o le espressioni considerate offensive, dal momento che un certo registro stilistico, povero e talvolta volgare, è caratteristico di taluni ambiti, tra i quali anche le aree dedicate ai commenti di utenti e lettori.

È quindi necessario, quando si discute di un mezzo così poliedrico come Internet, valutare caso per caso gli interessi in gioco, nel rispetto primario dei principi fondamentali della persona e contemporaneamente dell’articolo 21 della Costituzione. E questo potrà rivelarsi un aspetto importante da far valere qualora vadano avanti ipotesi, anche “nascoste” di “leggi bavaglio” nei confronti dei cronisti.

*Flavia Marinucci nel 2013, a 26 anni, ha superato il concorso nazionale ed è stata il più giovane avvocato a Roma, dopo essersi laureata in diritto pubblico con una tesi sull’articolo 21 della Costituzione


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